Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18601 del 05/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18601 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 21580-2007 proposto da:
CARABELLI ANGELO CRBNGL31D27A1670,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo
studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MARIANI NERINO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
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contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.P.A., BRUSON ROBERTO;
– intimati –

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Data pubblicazione: 05/08/2013

avverso la sentenza n. 338/2006 del TRIBUNALE DI
BUSTO ARSIZIO SEZIONE DISTACCATA DI GALLARATE,
depositata il 19/07/2006, R.G.N. 3848/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO

udito l’Avvocato ELIO LUDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto;

2

D’AMICO;

Svolgimento del processo

Angelo Carabelli convenne in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Gallarate, con distinti atti di citazione, Roberto
Bruson e la Italiana Assicurazioni spa affinché questi ultimi
venissero condannati in solido al risarcimento dei danni, subiti

oltre C 629,35 per spese mediche ed oltre accessori.
Riferiva l’attore di essere stato tamponato dall’autovettura
condotta dal Bruson, assicurata con la Italiana Assicurazioni, e
che lo stesso Bruson aveva sottoscritto il modulo C.A.I.,
riconoscendo la propria esclusiva responsabilità.
I convenuti eccepivano l’intervenuta prescrizione del
diritto azionato dall’attore e chiedevano nel merito il rigetto
della domanda.
Il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità esclusiva di
Roberto Bruson e condannava i convenuti a pagare all’attore, a
titolo di risarcimento del danno alla persona, la somma di C
4.073,41, oltre accessori.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello dinanzi al
Tribunale di Busto Arsizio (Sezione distaccata di Gallarate)
Roberto Bruson e la Italiana Assicurazioni spa chiedendo il
rigetto della domanda risarcitoria proposta da Angelo Carabelli,
con condanna dello stesso alla restituzione della somma ricevuta
in esecuzione dell’appellata sentenza.
Il Tribunale ha accolto l’appello proposto da Roberto Bruson
e Italiana Assicurazioni s.p.a. e, in integrale riforma della
3

a seguito di un incidente stradale, per complessivi C 5.903,10,

relativa sentenza,

ha rigettato la domanda risarcitoria

avanzata da Angelo Carabelli; ha condannato lo stesso Carabelli
alla restituzione, in favore di Italiana Assicurazioni, della
somma da quest’ultima versata in esecuzione della sentenza di
primo grado.

motivi.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorrente ha comunicato il decesso di
Angelo Carabelli chiedendo la dichiarazione di interruzione del
giudizio.
L’istanza deve essere respinta in quanto al giudizio di
cassazione non è applicabile, in via analogica, l’istituto
dell’interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 299
c.p.c., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte,
considerato che quello di cassazione è ab initio un processo di
avvocati,

volto unicamente alla

soluzione di questioni

giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte,
può dare il suo contributo tecnico (Cass., 14 ottobre 2005, n.
20004).
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Art. 360 n. 3
c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto.»
Il ricorrente sostiene di aver subito lesioni personali, a
seguito del sinistro la cui responsabilità ritiene
esclusivamente imputabile al Bruson. Ritiene in particolare che
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Propone ricorso per cassazione Angelo Carabelli con due

le prove acquisite e la ctu medico-legale consentono di
concludere per la sussistenza del nesso causale tra l’evento e
le lesioni.
Il Tribunale invece, a suo avviso, ha violato le norme
stabilite per la valutazione delle prove, non tenendo conto

risultante ed ha basato la sua decisione solo sulle conclusioni
della perizia cinematica.
Con il secondo motivo si denuncia « Art. 360 n. 5 c.p.c.
omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio. »
Secondo parte ricorrente il Tribunale ha errato fondando le
sue conclusioni esclusivamente sulla consulenza cinematica,
anziché tener conto anche di quella medico-legale.
I due motivi, che per la loro stretta connessione devono
essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
La valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra
le stesse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al
giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza
essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi
probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue
che il controllo di legittimità da parte della Corte di
cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di
merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma
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della documentazione medica prodotta e di quanto da essa

solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di
diritto che regolano la prova.
Sotto questo profilo l’impugnata sentenza non si presta a
rilievi di sorta, né sotto il profilo logico, né sotto quello
giuridico. Il Tribunale ha infatti evidenziato che i danni

Carabelli sono stati di lieve entità e che lo stesso ctu Lanci,
con consulenza ergonomica, ha escluso, nel caso di specie, la
lesività degli effetti dinamici della propagazione dell’onda
d’urto sulla persona del danneggiato, negando quindi che le
lesioni del Carabelli siano compatibili con la lieve entità
dell’urto.
Lo stesso ricorrente ammette del resto che già in precedenza
aveva subito la distorsione del rachide cervicale. La lesione
riscontrata non può perciò considerarsi conseguenza del sinistro
per cui è causa.
In conclusione, i motivi devono essere rigettati mentre in
assenza di attività difensiva degli intimati nulla deve disporsi
per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del
giudizio di cassazione.
Roma, 26 marzo 2013

subiti dal furgone e quelli riportati dalla vettura del

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