Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18600 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6071-2017 proposto da:

D.L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

SCARNATI, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO MARINUCCI;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10700/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c., D.L.S. ha chiesto correggersi la sentenza di questa Corte, Terza sezione civile, n. 10700 del 24 marzo 2016, là dove, in dispositivo, ha statuito la condanna de “la società ricorrente” in luogo de “la parte ricorrente”, atteso che il ricorrente P.M. è una persona fisica e non una società;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato P.M.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è manifestamente fondato;

che costituisce, infatti, mero errore materiale l’indicazione, nel dispositivo della sentenza di questa Corte n. 10700 del 2016, della “società ricorrente” in luogo della “parte ricorrente”, giacchè, come emerge in modo palese dalla stessa sentenza, il ricorrente P.M. è persona fisica e non già una “società” (di alcun tipo);

che, pertanto, nei sensi anzidetti deve procedersi alla correzione della sentenza n. 10700 del 2016.

PQM

 

dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 10700 del 2016 nel senso che, là dove è indicata “la società ricorrente”, sostituire con “la parte ricorrente”.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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