Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1860 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1860 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 30043-2007 proposto da:
F.LLI GRILLO DI GRILLO PLACIDO & SEBASTIANO SNC in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIPRO 41V,
presso lo studio dell’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE
MARIA, che li rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato GALLO GIANPAOLO giusta delega a margine;
– ricorrenti –

3313
contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 29/01/2014

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrenti –

avverso

la

sentenza

n.

99/2006

della

1’11/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIPOLLA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di MESSINA, depositata

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di processo verbale di constatazione della
Guardia di Finanza del 27.4.99, venivano notificati alla
società F.11i Grillo di Grillo Placido e Sebastiano
s.n.c., in data 15.12.99, tre avvisi di rettifica ed un
atto di contestazione di violazioni, emessi dall’Ufficio
ai fini IVA per gli anni di imposta dal 1994 al 1997, con
base delle risultanze dei conti correnti bancari intestati alla società, ai soci ed ai rispettivi coniugi – la
sottofatturazione di operazioni imponibili e la detrazione di IVA senza fattura.
2. Gli atti suindicati venivano impugnati dalla contribuente dinanzi alla CTP di Messina, che accoglieva il ricorso. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 99/2/06, depositata 1’11.10.06, accoglieva, peraltro, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, condannando l’appellata
al pagamento delle spese del giudizio.
2.1. Il giudice di seconde cure riteneva, invero, pienamente fondati, ed adeguatamente motivati, gli atti impositivi, alla stregua delle risultanze del processo verbale di constatazione, emesso – a sua volta – sulla base
delle dettagliate ed analitiche indagini esperite dalla
Guardia di Finanza sui conti bancari intestati alla società, ai soci ed ai loro congiunti.
3. Per la cassazione della sentenza n. 99/2/06 ha, quindi, proposto ricorso la società F.11i Grillo di Grillo
Placido e Sebastiano s.n.c., affidato ad otto motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, la F.11i Grillo s.n.c.
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
350 e 64 c.p.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la CTR
abbia ritenuto legittimamente acquisite dalla Guardia di
Finanza, ed utilizzabili dal giudice tributario, le sommarie informazioni rese dai soci Grillo Placido e Grillo

i quali l’ Amministrazione finanziaria contestava – sulla

2

Sebastiano, in ordine alle risultanze della documentazione bancaria acquisita in precedenza, sebbene raccolte e
verbalizzate in un luogo diverso dagli uffici della stessa polizia giudiziaria, e senza avvertire previamente gli
indagati della circostanze che le loro dichiarazioni
avrebbero potuto essere utilizzate nei loro confronti, in
violazione degli artt. 350 e 64, co. 3, lett. a) c.p.p.
1.2.1. Va osservato, infatti, che, in materia tributaria,
gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza, senza il rispetto delle
formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale, non sono inutilizzabili nel procedimento
di accertamento fiscale, stante l’autonomia del processo
penale rispetto a quello di accertamento tributario. E
ciò secondo un principio, oltre che sancito dalle norme
sui reati tributari (art. 12 del d.l. n. 429/82 successivamente confermato dall’art. 20 del d.lgs. n. 74/00), desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli
artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall’art.
220 disp. att. c.p.p., che impone l’obbligo del rispetto
delle disposizioni del codice di procedura penale, quando
nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato,
ma soltanto ai fini dell'”applicazione della legge penale” (Cass. 22984/10; 6939/01).
1.2.2, Ne discende che le informazioni acquisite dalla
Guardia di Finanza e trasmesse all’Amministrazione finanziaria, entrano a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve
valutare nelle controversie concernenti l’IVA, così come
previsto dall’art. 63 del d.P.R. n. 633/72 (Cass.
2916/13).
1.3. Petali ragioni, pertanto, la censura in esame deve
essere rigettata.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la società F.11i
Grillo s.n.c. denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 51, co. 2 n. 2 d.P.R. 633/72 e 23 Cost., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

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1.2. Il motivo è infondato.

2.1. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto legittima la
convocazione, ai sensi dell’art. 51, co. 2, n. 2, del
d.P.R. 633/72, di soggetti diversi dai soci della società
F.11i Grillo s.n.c., ossia le loro mogli, e per di più in
un luogo (la stessa sede della società) diverso dagli uffici finanziari o della polizia tributaria. E tale violazione, ad avviso della ricorrente, sarebbe tale da inficontribuente.
2.2. La censura è infondata.
2.2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che eventuali irregolarità nel processo di convocazione del contribuente, ai sensi dell’art. 51 del decreto cit., non possano determinare la nullità dell’atto impositivo emesso a
seguito dell’invito in parola.
Questa Corte ha, difatti, più volte affermato che l’art.
51, co. 2, n. 2, del d.P.R. 633/72, nel prevedere la convocazione del soggetto che esercita l’impresa con l’invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in
ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all’Amministrazione una facoltà discrezionale e
non un obbligo, né comporta la trasformazione della presunzione legale, desumibile dal combinato disposto
dell’art. 51 cit. e dell’art. 32 d.P.R. 600/73, in presunzione semplice, valutabile solo nel concorso dei presupposti di cui agli art. 2727 e ss. c.c. Il tenore letterale della disposizione (“per l’adempimento dei loro
compiti gli Uffici possono invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni…”) e la discrezionalità espressamente prevista al riguardo, infatti, non
possono che indurre ad escludere che debba ritenersi obbligatoria la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell’accertamento.
Né può sostenersi che siffatta discrezionalità violi il
diritto di difesa, potendo l’Ufficio procedere al ritiro
eventuale del provvedimento, nell’esercizio del potere di
autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni

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ciare gli accertamenti emessi nei confronti della società

proposte

dall’interessato

(Cass.

26293/05;

6232/03;

8422/02).
2.2.2. Orbene, è di tutta evidenza che, se addirittura
l’omissione dell’invito al contribuente non può determinare – per il chiaro tenore letterale della disposizione
succitata – l’invalidità dell’accertamento induttivo operato dall’Ufficio,

a fortiori ciò è a dirsi in relazione

quale il contribuente abbia concretamente ottemperato
esponendo all’Ufficio le proprie ragioni, presenti eventuali, irrilevanti, difformità dal modello legale, in
special modo laddove esso sia comunque idoneo a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Tale deve, senza alcun dubbio, ritenersi l’invito notificato, nel caso concreto, ai soci della F.11i Grillo s.n.c.
ed alle loro mogli, dal momento che la società – sulla
quale incombeva il relativo onere – non ha neppure allegato in giudizio la sussistenza di un concreto vulnus del
proprio diritto di difesa, che possa – in ipotesi – essere derivato dalle suddette irregolarità dell’invito notificato dall’ Amministrazione finanziaria.
2.3. Il motivo va, di conseguenza, disatteso.
3. Con il terzo, quinto e sesto motivo – che, per la loro
intima connessione, vanno esaminati congiuntamente – la
F.11i Grillo s.n.c. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 51 d.P.R. 633/72, 18 1. 413/91,
2697 c.c., 3 e 53 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.
3.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – ad avviso della ricorrente – nel ritenere che fossero utilizzabili come materia di presunzione legale, ai fini dell’accertamento
dell’IVA, anche i prelevamenti dai conti bancari della
società e/o dei soci, e non soltanto i versamenti, sebbene di tali prelevamenti l’art. 51 d.P.R. 633/72, come novellato dall’art. 18 1. 413/91 non faccia menzione alcuna. Per di più, la CTR avrebbe indistintamente ed ingiustificatamente disconosciuto la detrazione dell’IVA relativa alle operazioni economiche espresse dai prelevamenti

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all’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui l’invito, al

tutti, in quanto non fatturate, finendo in tal modo per
duplicare la materia imponibile.
3.2. Il giudice di appello – a parere della contribuente
– non avrebbe, inoltre, tenuto conto del fatto che i prelevamenti non potrebbero essere utilizzati quali fatti
noti, ai fini della presunzione legale, allorquando si
traducano essi stessi in una manifestazione finanziaria
di argomentare dai versamenti tutti l’esistenza di vendite in nero, e dai prelevamenti tutti l’esistenza di acquisti in nero, la CTR avrebbe dovuto accertare se le
operazioni bancarie in entrata ed in uscita non si elidessero tra loro.
3.3. Le censure suesposte sono infondate.
3.3.1. Ed invero, va rilevato – al riguardo – che la disposizione di cui all’art. 51, co. 2, n. 2) del d.P.R.
633/72 (come novellato dall’art. 18 1. 413/91, applicabile alla fattispecie ratione temporis),

nel ricostruire i

poteri degli uffici in materia di accertamento dell’IVA,
fa riferimento ai “dati” e agli “elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati”, che
devono essere “sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella dichiarazione o che non si riferiscono ad operazioni imponibili”. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che
nell’ampio ed onnicomprensivo tenore letterale della norma debbano ritersi rientranti, oltre che i versamenti,
anche i prelevamenti, poiché anche questi costituiscono
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’impresa e,
pertanto, rilevanti ai fini IVA.
3.3.2. In tal senso, questa Corte ha più volte affermato
che, in tema di accertamento per l’imposta sul valore aggiunto, la presunzione fissata dall’art. 51 del d.P.R. n.
633/72, secondo la quale il contribuente si avvale di
tutti i propri conti bancari “per le rimesse e i prelevamenti” inerenti all’esercizio dell’attività imponibile,
può essere superata unicamente con la prova specifica

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che va a ridurre l’entità dei versamenti. Sicchè, prima

della non imponibilità dei movimenti finanziari tutti;
prova che va fornita dal contribuente (Cass. 1418/13;
6595/13), il quale è tenuto a dimostrare che i movimenti
bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle
sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti (Cass.
21132/11).
3.3.3. Ne discende, pertanto, che le censure in esame de4. Con il quarto motivo di ricorso, la F.11i Grillo
s.n.c. denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 51 d.P.R. 633/72 e 2697 c.c., in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c.
4.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la CTR
abbia erroneamente ritenuto utilizzabili, ai fini
dell’accertamento, le operazioni desumibili dai conti
bancari, ancorchè la maggior parte di essi fossero intestati ai soci o alle loro mogli. E ciò pure in assenza di
prove, da parte dell’Amministrazione finanziaria, circa
la riferibilità di tali conti alla società.
4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. Ed invero, ai fini dell’accertamento IVA relativo
a società di persone a ristretta base familiare – come
nel caso di specie – devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia l’art. 32, n. 7, del
d.P.R. n. 600/73, riguardo alle imposte sui redditi, che
l’art. 51 del d.P.R. n. 633/72, riguardo all’IVA, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti
bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. E tale ipotesi è, senza dubbio, ravvisabile
nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare – salva prova contraria, il cui onere incombe, diversamente da
quanto sostenuto dalla società F.11i Grillo s.n.c., sul
contribuente – la riferibilità al contribuente medesimo

6

vono essere disattese.

delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari
degli indicati soggetti (Cass. 18083/10; 6595/13).
4.2.2. Alla stregua dei motivi che precedono, pertanto,
la censura in esame va rigettata.
5. Con il settimo motivo di ricorso, la

F.11i

Grillo

s.n.c. denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 3, 25 e 30 del d.lgs. n. 472/97, 6, 16 e 17 del
zione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
5.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere ammissibile il recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta, ai sensi dell’art. 41, co. 6 del d.P.R. 633/72,
benchè alla data della notifica degli atti impositivi
detta norma fosse stata abrogata e sostituita dagli artt.
6, co. 8 e 16, co. l del d.lgs. n. 471/97 – applicabili
anche ai procedimenti in corso alla data dell’1.4.98, ai
sensi dell’art. 3 d.lgs. 472/97 – in forza dei quali sarebbero state applicabili, per l’illecito in questione,
solo le relative sanzioni, senza possibilità di recupero
del tributo evaso.
5.2. Il motivo è inammissibile.
5.2.1. Ed invero, secondo l’insegnamento costante di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano
già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede
di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili
d’ufficio (cfr., ex

plurimis,

Cass. 2140/06; 7981/07;

17041/13).
5.2.2. Ebbene, dall’esame degli atti del presente giudizio ed, in particolare, dallo stesso ricorso (p. 5), si
evince che la questione proposta con il motivo in esame
non è stata in alcun modo trattata nei gradi di merito
del giudizio, benchè l’applicazione della normativa sopravvenuta in materia di sanzioni – entrata in vigore
prima della notifica degli atti impositivi – avrebbe potuto essere richiesta dal contribuente fin dal processo

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d.lgs. n. 471/97, nonché 51 del d.P.R. 633/72, in rela-

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di prime cure. Sicchè la questione in parola, per la sua
novità, non può essere presa in considerazione nel presente giudizio di legittimità.
5.2.3. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della
censura che si fonda su detta questione.
6. Con l’ottavo motivo di ricorso, la F.11i Grillo s.n.c.
denuncia l’omessa o insufficiente motivazione su punti
5 c.p.c.
6.1. La CTR avrebbe omesso di prendere in esame la copiosa documentazione che la contribuente assume di avere
versato agli atti del giudizio, idonea a dimostrare che
le operazioni bancarie in contestazione erano state regolarmente registrate, oppure non erano affatto riconducibili ad operazioni attive o passive della società.
6.2. Il motivo è inammissibile.
6.2.1. La ricorrente ha, invero, del tutto omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente
la chiara indicazione del fatto controverso in relazione
al quale la motivazione si assume mancante o insufficiente, ai sensi dell’art. 366 bis, co. 2, c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis), a tenore del quale
la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 n. 5
c.p.c. deve contenere un “momento di sintesi” omologo del
quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte
ricorrente (Cass. 8897/08, 2652/08, Cass.S.U. 11652/08,
16528/08).
6.2.2. Nel caso di specie, invero, la F.11i Grillo s.n.c.
si è limitata ad effettuare una lunga esposizione dei motivi per i quali la motivazione dell’impugnata sentenza
sarebbe affetta dal vizio motivazionale dedotto, alcuni
dei quali, tra l’altro, attinenti a questioni di merito,
indeducibili in questa sede.
6.2.3. Per cui la censura in questione – per le ragioni
suesposte – non può trovare accoglimento.
7. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso deve
essere rigettato.

decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 n.

4

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8. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico
del ricorrente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio, che liquida in 20.000,00, oltre alle
spese prenotate a debito.
zione Tributaria, il 26.11.2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se-

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