Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1860 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2020, (ud. 29/05/2019, dep. 28/01/2020), n.1860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14208-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.P. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CENTORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 06/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Genova n. 35/6/12, che si costituiva con controricorso la società E.P. chiedendone il rigetto e proponendo a sua volta ricorso incidentale, che successivamente il ricorrente dava atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 11, che è stato documentato il pagamento delle rate, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1 Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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