Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1860 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11277/2008 proposto da:

GTT – GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 81, presso lo studio dell’avvocato MALENA

Massimo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato FAGIOLO MARCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati NARDELLI Cinzia, GRASSO

VALERIA, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6036/2007 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 31/01/2008 R.G.N. 4870/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato MALENA MASSIMO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO per delega NARDELLI CINZIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La G.T.T. ricorre direttamente in cassazione, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., contro la sentenza non definitiva pubblicata il 31 gennaio 2008, con la quale, il Tribunale di Torino, ha deciso una questione pregiudiziale di validità di un accordo collettivo, dichiarando la nullità dell’art. 7, lett. c), contratto di formazione lavoro, dell’accordo nazionale autoferrotranvieri 27 novembre 2000 “nella parte in cui esclude il diritto del lavoratore il cui contratto di formazione lavoro sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato di fruire degli aumenti periodici di anzianità con riferimento all’anzianità di servizio maturata con riguardo al periodo del contratto di formazione e lavoro”.

Il ricorso è articolato in tre motivi, ciascuno dei quali è corredato di un quesito di diritto. La G.T.T. ha anche depositato una memoria.

Il lavoratore intimato, N.F., ha depositato un controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Al di là della articolazione dei motivi, la controversia si incentra su di una questione di fondo: la sussistenza o meno di un contrasto tra una norma di legge e una previsione della contrattazione collettiva.

La norma legislativa è un articolo della L. 19 dicembre 1984, n. 863, “Conversione con modificazioni del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”. L’art. 3 di tale legge introdusse e disciplinò l’istituto del contratto di formazione e lavoro. In tale ambito, al comma 5, stabilì: “Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell’esecuzione del contratto di formazione e lavoro”.

La previsione contrattuale collettiva è l’art. 7, lett. c) dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c) dell’accordo nazionale 27 novembre 2000.

11 testo è il seguente: “Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione lavoro verrà computato nell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità…”.

Quindi, entrambe le disposizioni si occupano delle conseguenze della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato sull’anzianità di servizio. La previsione legislativa sancisce che il periodo di formazione e lavoro “è computato nell’anzianità di servizio”. La previsione collettiva sancisce invece: “verrà computato nell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità”. Viene quindi escluso uno degli effetti tipici della anzianità di servizio costituito dalla maturazione degli scatti di anzianità.

Il problema è di stabilire se alla contrattazione collettiva fosse o meno consentito di operare tale modifica peggiorativa del disposto legislativo.

Si sostenne che, poichè gli scatti di anzianità sono un istituto di origine contrattuale alla contrattazione collettiva fosse consentito togliere ciò che ella stessa aveva dato. La tesi non fu condivisa dalla Corte di cassazione che, sin dal suo primo intervento (Cass. 18 agosto 2000, n. 10961) affermò: “La distinzione non trova fondamento nel testo normativo ove si richiama tout court l’anzianità di servizio, senza alcun riferimento alle fonti che ne regolano gli effetti. La tassativa disposizione di legge non offre spazio a distinzioni estranee al testo pur se gli scatti di anzianità ed i passaggi automatici alle classi stipendiali in funzione dell’anzianità trovano la loro fonte della contrattazione collettiva”.

La medesima decisione sottolineò: “Invero il testo normativo pone chiaramente un limite anche alla contrattazione collettiva dal momento che non si vede come potrebbe soddisfare la regola del computo del periodo di formazione nell’attività di servizio un accordo, sia pure intervenuto nell’ambito di una trattativa a livello sindacale, che ne escluda la valutazione ai fini del conseguimento dei vantaggi riconosciuti alla generalità dei dipendenti in funzione del decorso del tempo di prestazione del lavoro subordinato”.

Del tutto identica è la soluzione in Cass. 6 ottobre 2000, n. 13309:

nelle sentenze 10773 e 14112 del 2001, nella decisione 14 marzo 2003, n. 3781 e nelle pronunzie 6 giugno 2007, n. 13265, 14 giugno 2007, n. 13872 e 17 luglio 2007, n. 15893. Con la sentenza 20 novembre 2007, n. 24033 il principio venne ribadito ed applicato ad una situazione parzialmente diversa perchè non riguardava gli scatti di anzianità, ma altro istituto che ha fondamento sulla anzianità: le agevolazioni tariffarie sul consumo di energia elettrica previste nel CCNL per i dipendenti dell’ENEL, istituto anch’esso di esclusiva fonte e regolazione contrattuale.

In motivazione si legge: “….Nella disciplina del richiamato D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, la regola del computo del periodo di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio è riferita ad una fattispecie di “trasformazione” del rapporto: termine che comporta, per il suo univoco significato, il riconoscimento dell’unicità del rapporto stesso fin dall’inizio dell’attività lavorativa pattuita con il c.f.l.; e ciò non diversamente da quanto stabilito dal medesimo art. 5, comma 11, per la “conversione” in rapporto a tempo indeterminato del c.f.l. nel corso del suo svolgimento.

L'”anzianità di servizio” considerata dalla disposizione in esame definisce la dimensione temporale di questo unico rapporto, privo di soluzione di continuità, nel quale va incluso il periodo di formazione e lavoro. Il raffronto con la disposizione dettata dal citato art. 5, comma 12 (secondo cui in caso di assunzione entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro il relativo periodo di attività “è computato nella anzianità di servizio”) non somministra argomenti utili per negare, in relazione a questa diversa ipotesi di costituzione di un nuovo autonomo rapporto a tempo indeterminato (cfr. Cass. 20 dicembre 1996 n. 11442, in motivazione) l’unicità del rapporto di lavoro che contraddistingue la fattispecie regolata dal comma 5.

Per quanto riguarda poi la disciplina contrattuale in materia, va ricordato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la regola della computabilità nell’anzianità di servizio del periodo di formazione e lavoro, posta dalla norma della L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali (come quelle sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale) in quanto la portata della norma imperativa di legge non può essere derogata dalla contrattazione collettiva (Cass. 18 agosto 2000 n. 10961, 6 ottobre 2000 n. 13309 e numerose successive conformi). Si deve pertanto escludere, alla luce di questo principio, la rilevanza di una disciplina negoziale che – secondo la ricostruzione proposta dall’attuale ricorrente – nell’ipotesi di trasformazione del rapporto regolata dall’accordo sindacale del 9 giugno 1995 consideri “l’assunzione in pianta stabile” come “fatto storico piuttosto che come effetto giuridico”: l’effetto deriva infatti direttamente dalla norma inderogabile di legge che regola la fattispecie. Data la riconosciuta unicità del rapporto fin dalla data della sua instaurazione con il c.f.l., nei confronti degli attuali resistenti non può operare il limite posto dalla norma collettiva con cui è stata prevista la soppressione dell’agevolazione tariffaria per i “nuovi assunti a partire dal 1 luglio 1996”.

L’orientamento è stato ulteriormente ribadito e motivato nella sentenza 15 maggio 2008, n. 12321, in cui si legge: “…La società ricorrente ripropone l’assunto secondo cui il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti legislativi e, per quelli contrattuali, ai soli effetti della contrattazione collettiva. La questione è stata già più volte esaminata da questa Corte che con costante orientamento ha affermato il principio secondo cui la norma sopra richiamata si riferisce non soltanto agli effetti ricollegati al decorso del tempo direttamente dalla legge, ma anche a quelli derivanti dalla contrattazione collettiva (v. per tutte Cass. 18 agosto 2000 n. 10961, 6 ottobre 2000 n. 13309, 27 giugno 2007 n. 14812, 20 novembre 2007 n. 24033).

Questo indirizzo deve essere qui confermato, non essendo stato fornito dalla parte alcun argomento di confutazione diverso da quelli già esaminati e disattesi. L’assunto della ricorrente si fonda sulla considerazione che il primo periodo della L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, contiene un testuale riferimento alle sole disposizioni legislative, sicchè deve ritenersi che anche il secondo periodo della norma limiti la computabilità del periodo di formazione e lavoro ai soli istituti di origine legale che disciplinano gli effetti dell’anzianità di servizio. Tale opinione non tiene conto del fatto che il legislatore nel comma 5, ha fissato due distinte proposizioni, separandole con un punto, così accentuandone l’autonomia, per cui non è corretto riferire alla seconda il contenuto della prima. Infatti, una volta stabilito che ai contratti di formazione e lavoro trasformati in contratti a tempo indeterminato “si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato”, con la seconda proposizione il legislatore ha stabilito in via generale che il periodo di formazione e lavoro in caso di trasformazione del rapporto deve essere computato nell’anzianità di servizio. Tale tassativa disposizione di legge, non facendo alcun riferimento alle fonti che regolano gli effetti dell’anzianità, non offre spazio a distinzioni estranee al testo e si applica anche agli scatti di anzianità ed ai passaggi automatici di classe stipendiale in funzione dell’anzianità che trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva.

La norma in questione, per essere posta a garanzia di lavoratori particolarmente deboli sul piano contrattuale, tutela interessi di natura generale ed ha certamente natura imperativa ed inderogabile, come si evince anche dalla sua formulazione, nella quale manca ogni richiamo a diverse disposizioni della contrattazione collettiva ed individuale.

Pertanto è priva di rilievo la considerazione che gli Accordi interconfederali per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro escludono il computo del periodo di formazione e lavoro dagli aumenti periodici di anzianità. Deve infatti ritenersi che il testo normativo in questione pone un limite anche alla contrattazione collettiva, dal momento che non si vede come, una volta ritenuta la sua natura imperativa ed inderogabile, potrebbe soddisfare la regola del computo del periodo di formazione nell’anzianità di servizio un accordo collettivo che ne esclude la valutazione ai fini del conseguimento dei vantaggi riconosciuti alla generalità dei dipendenti in funzione del decorso del tempo di prestazione del lavoro subordinato”. In questa decisione la Corte ha dovuto affrontare anche un altro problema, quello della legittimità di disposizioni della contrattazione collettiva che prevedano per gli assunti con contratto di formazione lavoro una retribuzione inferiore a quella degli altri lavoratori. La soluzione, ampiamente motivata, cui è pervenuta la Corte è: “la eventuale previsione di una differenziazione, in tale ambito, della posizione dei soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro trova una giustificazione nelle particolari caratteristiche della prestazione fornita da tali lavoratori, stante la speciale causa mista, con l’obbligazione formativa a carico del datore di lavoro, che caratterizza questo schema contrattuale; per questo aspetto, non può ritenersi illegittima la previsione contrattuale di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori normali (v. Cass. 28 luglio 1995 n. 8270, 29 gennaio 1998 n. 887, 14 agosto 2004 n. 15878).

Una disciplina contrattuale differenziata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non può peraltro certamente operare ove si verifichi nel caso concreto il pieno espletamento, con pienezza di funzioni e attribuzioni, delle mansioni proprie della qualifica di destinazione; in questo caso, trova applicazione la tutela dell’art. 2103 c.c., e art. 36 Cost., che assicurano il diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni di fatto svolte e al relativo trattamento economico”.

Quindi la Corte, ritiene che la contrattazione collettiva non possa derogare alla legge in materia di anzianità di servizio, neanche quando la deroga concerna istituti di origine contrattuale, per il chiaro disposto della L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5; al contrario, quando la legge non abbia fissato un limite, la contrattazione collettiva può introdurre differenziazioni di trattamento economico tra i lavoratori in formazione e lavoro rispetto ai lavoratori ordinari, che si giustificano con la “causa mista” del contratto di formazione lavoro e, comunque, salvo che tale differenziazione non arrivi a violare l’art. 2103 c.c., e l’art. 36 Cost.. Da quest’ultima affermazione, contenuta anche in altre decisioni della Corte, alcune recenti sentenze (11206, 11605 e 11839 del 2009) sono partite per modificare il consolidato orientamento prima illustrato.

Si è ritenuta la “manifesta irragionevolezza di un risultato interpretativo che, da una parte riconosce all’autonomia contrattuale il potere di stabilire una decurtazione retributiva per i lavoratori neo-assunti a tempo indeterminato a seguito di trasformazione del contratto di formazione e lavoro; dall’altra, nega tale potere per la sola ragione che la decurtazione di retribuzione scaturisce da un intervento sull’istituto dell’aumento periodico del corrispettivo della prestazione lavorativa, ovvero sugli istituti richiamanti a vario titolo l’anzianità di servizio”. Se ne è tratta la conseguenza che una “lettura rispettosa del canone costituzionale di ragionevolezza” impone di interpretare il quinto comma dell’art. 3, nel senso che “se il lavoratore deve considerarsi assunto alla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro per tutti gli effetti che la legge o il contratto collegano a tale evento, ciò, tuttavia, non esclude il potere dell’autonomia collettiva di differenziare, ai fini di determinati istituti negoziali, retributivi e non, il periodo di formazione e lavoro rispetto a quello di lavoro ordinario”.

Si è aggiunto che tale soluzione è altresì rispettosa del “principio di rilevanza costituzionale (art. 39 Cost.) in base al quale al legislatore è consentito di condizionare il libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti sindacali nei limiti della necessità di tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti”. Si è, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: “Non si pone in contrasto con la normativa imperativa di cui alla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, il contratto collettivo che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di formazione e lavoro, siccome la disposizione non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro”.

In presenza del contrasto così determinatosi, si ritiene di rimettere la questione alle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni unite per le ragioni specificate nella presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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