Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1860 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1860 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SABATO RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 23510-2013 proposto da:
INCOLLU

UMBERTO

NCLMRT34R05A722R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo
studio dell’avvocato FRANCO PILIA, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

CABRAS ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, in
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORRU;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 25/01/2018

di CAGLIARI, depositata il 04/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il

udito l’Avvocato ZANARDI Milena con delega depositata
in udienza dell’Avvocato PILIA Franco, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

rigetto del ricorso;

28.9.2017 n. 12 n.r.g. 23510-2013 FIN

FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 10.4.2001 Umberto Incollu
ha convenuto innanzi al tribunale di Lanusei Antonio Cabras

alla consegna di un immobile in Santa Maria Navarrese, via Portu Cuau, all’attore legato con testamento pubblico del
27.5.1999 da Fortunato Incollu, di cui Antonio Cabras era erede.
2. Antonio Cabras ha chiesto rigettarsi la domanda, per essere il
bene in questione non presente nell’asse al momento del decesso del de cuius, posto che questi lo aveva a lui venduto con atto
del 23.2.1990, nonché per essere comunque nullo il testamento
per incapacità di intendere e volere del testatore.
3. Disconosciuta da Umberto Incollu la sottoscrizione di Fortunato Incollu della scrittura del 23.2.1990, svolti adempimenti istruttori, con sentenza depositata il 5.1.2007 ha rigettato la
domanda ritenendo la scrittura riconosciuta e quindi il bene non
esistente nell’asse.
4. Adita da Umberto Incollu con appello principale e da Antonio
Cabras con appello incidentale, la corte d’appello di Cagliari ha
autorizzato il sig. Cabras alla produzione dei documenti relativi
alla richiesta di archiviazione per prescrizione del procedimento
per circonvenzione di incapace pervenuto al g.i.p. presso il tribunale in data 24 maggio 2006, in epoca successiva ai termini
ex art. 184 cod. proc. civ. assegnati nel procedimento di primo
grado. La corte locale ha altresì disposto c.t.u. per l’esame dei
documenti, anche nuovi, compresa documentazione medica.
5. Con sentenza depositata il 27.2.2013 in minuta e pubblicata
il 4.3.2013 la corte d’appello di Cagliari ha accolto l’appello inci-

chiedendone la condanna – oltre che al risarcimento dei danni –

dentale e, in riforma della sentenza di primo grado e assorbito
l’appello principale, ha annullato il testamento pubblico per essere stato il testatore incapace di intendere e di volere.
6. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione
Umberto Incollu su 10 motivi. Antonio Cabras resiste con con-

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, lamentando error in iudicando in relazione all’art. 591 cod. civ. ed error in procedendo in relazione
agli artt. 112 e 190 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto erroneamente avrebbe deciso sulla
domanda di accertamento della nullità del testamento per incapacità, benché domanda non riprodotta nella comparsa conclusionale di appello e quindi rinunciata.
Il motivo è infondato. La comparsa conclusionale è meramente
illustrativa delle conclusioni prese in corso di causa, onde
l’omessa riproduzione eventuale di un petitum non vale rinuncia.
2. Con il secondo motivo, lamentando error in iudicando in relazione agli artt. 591 e 2697 cod. civ. ed error in procedendo in
relazione agli artt. 184 e 345 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto erroneamente avrebbe
ammesso la produzione di documentazione in appello senza che
sussistesse l’incolpevole impossibilità di produzione durante
l’intero giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato. In relazione all’avvenuta produzione in
appello del fascicolo delle indagini preliminari in cui il sig. Cabras è stato sia persona offesa che indagato, la corte d’appello
ha ritenuto – con apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità – che solo a seguito della richiesta di archiviazione pervenuta al g.i.p. come innanzi si era reso possibile ac2

troricorso.

cedere alla documentazione. Quanto all’argomentazione, poi,
per cui la documentazione avrebbe potuto essere comunque
prodotta in primo grado, sebbene dopo il maturare della preclusioni ex art. 184 cod. proc. civ., il ricorrente anzitutto non si fa
carico di alcunché dedurre circa l’adeguatezza del tempo resi-

decisione della sentenza in data 28 dicembre, con deposito il
successivo 5 gennaio 2007) e delle occasioni processuali disponibili. Il tema è, in secondo luogo, comunque superato alla luce
del dictum delle sez. unite di questa corte che, con sentenza n.
10790 del 04/05/2017, hanno chiarito la nozione di prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc.
civ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83
del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012: si tratta
delle prova di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di
dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o
non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la
parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra
causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Essendo irrilevante l’eventuale negligenza in primo grado, la parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre in ordine alla non indispensabilità
della prova, incontestatamente ritualmente acquisita in appello.
3. Con il terzo motivo, lamentando error in iudicando in relazione sempre agli artt. 591 e 2697 cod. civ. ed error in procedendo in re hzione agli artt. 116, 184, 191 ss. e 345 cod. proc.
civ., nonché omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente censura
la sentenza impugnata svolgendo critiche circa l’avvenuta erronea utilizzazione dei documenti predetti per trarne la prova
dell’incapacità di intendere e di volere di Fortunato Incollu.
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duato (richiesta di archiviazione pervenuta il 24 maggio 2006 e

Il motivo è inammissibile. Esso – oltre a rappresentare il riflesso
pratico della censura precedentemente esaminata – contiene
doglianze relativamente al merito degli accertamenti svolti dalla
corte d’appello sulla base della documentazione, non censurabili
in sede di legittimità al di fuori dell’omesso esame di fatti deci-

nell’ambito del mezzo con argomentazione non sorretta però
dall’indicazione dei fatti storici che sarebbero stati pretermessi.
4. Con il quarto, il quinto e il sesto motivo, lamentando ancora
errores in iudicando in relazione all’art. 591 e 2697 cod. civ. ed
errores in procedendo in relazione alle norme del cod. proc. civ.
in tema di c.t.u., il ricorrente ha rispettivamente lamentato che
la consulenza tecnica fosse stata disposta in assenza di istanza
di parte, che il suo risultato fosse stato recepito acriticamente
nonostante il consulente si fosse spinto a valutare le prove (le
norme in materia pure dunque essendo state violate) e che non
fossero state, invece, valorizzate le osservazione del consulente
di parte; nell’ambito degli ultimi due motivi si è altresì dedotto
omesso esame di fatto decisivo.
I motivi sono in parte infondati e – per la parte concernente il
merito dell’apprezzamento probatorio svolto dalla corte territoriale – inammissibili per il resto.
Il potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso
l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio spetta al giudice – come esprime la stessa denominazione del mezzo di integrazione istruttoria – d’ufficio, a prescindere da sollecitazioni di
parte, tanto che questa corte (v. Cass. n. 15945 del
27/06/2017) ha chiarito che esso non incontra il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio
di appello, previsto dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. Ciò
posto, le residue censure sviluppate nell’ambito dei predetti tre
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sivi ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., dedotto

motivi, sotto la veste di censure ex nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.,
costituiscono inammissibili istanze di revisione del coordinamento operato dalla corte d’appello delle risultanze istruttorie
(nell’ambito delle quali, può dirsi per completezza, comprensibilmente il c.t.u. chiamato a valutare l’incapacità ha dovuto

5. Con il settimo, l’ottavo e il nono motivo, lamentando errores
in iudicando in relazione agli art. 591, 603, 2697 e 2700 cod.
civ. ed errores in procedendo in relazione alle norme del cod.
proc. civ. in tema di prova, c.t.u., convincimento del giudice e
altre, il ricorrente ha rispettivamente lamentato l’acritico recepimento delle risultanze della c.t.u. e delle dichiarazioni in sede
di indagine penale con omessa valutazione delle prove per testi
espletate in primo grado, del fatto che il testamento era stato
ricevuto da notaio (ritenuto elemento di prova della capacità),
nonché del fatto che le dichiarazioni testamentarie erano serie,
coerenti e normali in relazione ai fini perseguiti; nell’ambito del
settimo e del nono motivo si è altresì dedotto omesso esame di
fatto decisivo.
I motivi sono inammissibili. Anche mediante essi, come per alcuni dei mezzi precedentemente esaminati, il ricorrente invoca
– sotto le spoglie di violazioni di cui all’art. 360 primo comma
cod. proc. civ. nei suoi vari parametri – una revisione del coordinamento delle risultanze probatorie fatto proprio dalla corte
d’appello, cui pretende di sostituire quello patrocinato dalla parte, ciò che è estraneo alla natura e ai fini del giudizio di legittimità. Fermo restando che spetta al giudice del merito il controllo di pertinenza delle risultanze probatorie e la loro riconduzione
all’accertamento fattuale, al di fuori della verifica di omesso esame ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. non congruamente qui invocata, può essere solo il caso di richiamare

5

svolgere considerazioni circa le emergenze istruttorie).

in relazione a punto in diritto incidentalmente attinto da uno dei
motivi – che questa corte ha più volte chiarito (v. ad es. Cass.
n. 9649 del 27/04/2006 e n. 3787 del 09/03/2012) che l’atto
pubblico redatto dal notaio fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale

tri fatti dal medesimo compiuti, ma tale efficacia probatoria non
si estende alla capacità di intendere e di volere dei dichiaranti.
6. Con il decimo motivo, la parte ricorrente ha riproposto le eccezioni di cui ai gradi precedenti, che non vanno esaminate alla
luce di quanto innanzi.
7. Ne deriva il complessivo rigetto del ricorso avverso la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza con liquidazione come in dispositivo. Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115
del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al
contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis
dell’art. 13 cit.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a
favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 3.000 per compensi
per ciascuno di essi, oltre spese generali nella misura del 15% e
accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto
del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ri-

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che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli al-

corrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto
per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione se-

Il consigliere est.

Il presidente

(

( L. Matera)

p,bato

7

ll

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

25 GEN, 2018

conda civile, in data 28 settembre 2017.

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