Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1860 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14180-2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII,

474, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA RITA REMY giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2100/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA 6/10/2014, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

-Il dott. F.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR bolognese del 26 novembre 2014 laddove nega al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2007. L’agenzia non spiega difese.

Col ricorso (e la correlata memoria) si censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 seg.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione.

Invece, la decisione del giudice regionale si attiene, in punto di diritto, ai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dunque, il ricorso non è fondato.

Esso nella sua struttura logica e giuridica si discosta dai superiori principi laddove la CTR, con insindacabile accertamento di fatto devoluto al monopolio del giudice di merito, ha appurato che il ricorrente dispone di due studi, oltre ad avvalersi di dipendenti, superando la soglia minima richiesta dalla normativa convenzionale e indicata dalle sezioni unite per l’esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell’IRAP (conf. Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; v. 22852/16, 22103/16). Nè il contribuente adduce in punto di fatto alcunchè circa la presenza di peculiari situazioni e specifici bisogni territoriali eventualmente trascurati dal giudice di merito (es. Cass. 25238/16).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di rigetto. Nulla per le spese in mancanza di concreta attività difensiva del Fisco.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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