Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 186 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.05/01/2017),  n. 186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24994-2015 proposto da:

C.M., G.R., C.F., rappresentati e

difesi dall’avvocato ISABELLA CASALES MANGANO; ISABELLA CASALES

MANGANO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 206/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2014 presso la Corte d’appello di Caltanissetta i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regione siciliana, dal 13 dicembre 2007 al 29 luglio 2013.

Con Decreto del 24 marzo 2014 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Caltanissetta accoglieva parzialmente la domanda, liquidando l’indennizzo di 1.500,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti. All’esito dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte d’Appello di Caltanissetta, con decreto del 26 marzo 2015, revocava il decreto opposto, rideterminando l’importo dell’indennizzo pro capite in 500,00, dopo aver detratto dalla durata complessiva del procedimento presupposto il periodo corrente dal 12 marzo 2009, data della morte del difensore dei ricorrenti, fino alla costituzione del nuovo procuratore, avvenuta il 2 luglio 2010.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze si difende con controricorso.

Il motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 6 CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto di escludere dal ritardo indennizzabile l’intervallo di tempo tra la morte del precedente difensore e la nuova costituzione, versando in tale intervallo la parte nella medesima situazione di un contumace.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, invero, ha più volte ribadito (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 23451 del 2016; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23354 del 2015, entrambe non massimate) che il decesso del difensore, ove non venga dichiarato nel processo e non ne cagioni l’interruzione, appare del tutto ininfluente ai fini della determinazione della durata ragionevole del processo, a meno che non si dimostri a differenza di quanto emerge dal decreto impugnato – che a causa di quell’evento si sia comunque determinato un prolungamento dei tempi del giudizio.

Nella specie, la detrazione dalla durata complessiva del procedimento presupposto del periodo corrente dal 12 marzo 2009, data della morte del difensore dei ricorrenti, fino alla costituzione del nuovo procuratore, avvenuta il 2 luglio 2010, appare ingiustificata.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Applicando il non contestato criterio di determinazione dell’indennizzo individuato dalla Corte d’Appello, in ragione di 500,00 per ogni anno, e considerata la durata irragionevole del giudizio presupposto di tre anni, il Ministero dell’economia e delle finanze va condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell’importo di 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 800,00, nonchè delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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