Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18599 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19649-2016 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE

32 (STUDIO DARIVA GRECHI), presso l’avvocato GIUSEPPINA ALMAVIVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ALESSANDRO GIANNOTTA;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 145,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO ENRICO AMMIRATI;

– controricorrente –

e contro

C.M., ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1984/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, L.E. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, in data 23 novembre 2015, che (seppure correggendo la motivazione del primo giudice e, in tal senso, applicando la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2) rigettava il gravame dal medesimo L. interposto avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, che, per quanto ancora rileva in questa sede, aveva determinato la responsabilità nella causazione del sinistro stradale del (OMISSIS) (allorquando venivano a collisione, lungo (OMISSIS), l’autovettura Porsche condotta dal L. e l’autovettura Fiat Punto condotta da C., avendo quest’ultimo, che precedeva la Porsche, operato una manovra di sorpasso di un autocarro) nella misura del 50% a carico di ciascuno dei conducenti in base ad apprezzamento in concreto delle circostanze relative dell’incidente;

che resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (società incorporante la Navale Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice dell’autovettura Fiat Punto), mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati C.M. e la Allianz S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 2054 c.c. e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 148 per non aver la Corte territoriale applicato il principio per cui l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l’altro dalla presunzione di responsabilità e, in tal modo, avendo mancato di “porsi il problema… se, per caso il comportamento del C. non fosse stato causa esclusiva del verificarsi del sinistro”;

che il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile;

che è manifestamente infondato là dove postula un error in iudicando del giudice di appello, il quale, invece, nell’evidenziare che l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 doveva trovare applicazione in ragione del fatto che, del sinistro, era “impossibile… ricostruire l’esatta dinamica sulla base degli scarni elementi disponibili (cui neppure la localizzazione dei danni sui veicoli riesce a supplire)”, ha fatto corretta applicazione del principio per cui “l’accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all’art. 2054 c.c., quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell’evento” (tra le altre, Cass. n. 2327/2011; Cass. n. 18479/2015);

che è inammissibile là dove veicola il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 senza neppure evidenziare quale sia il “fatto storico decisivo” (Cass., S.U., n. 8053/2014) il cui esame risulterebbe omesso dal giudice di merito;

che, con il secondo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c., giacchè la Corte territoriale, nel rigettare l’appello di esso L. in ordine alla condanna alle spese disposta dal primo giudice in favore della Navale Assicurazioni S.p.A., non avrebbe considerato che si trattava di ipotesi di soccombenza reciproca e, dunque, di compensazione ex art. 92 c.p.c..;

che il motivo è manifestamente infondato, dovendo applicarsi il principio – rispetto al quale è armonica la decisione impugnata – per cui, “in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite (che non rileva nella specie) di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (Cass. n. 13229/2011);

che il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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