Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18599 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 18/02/2019, dep. 11/07/2019), n.18599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6223-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

e da

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO

146, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati EUGENIO BRIGUGLIO, GIANLUCA BOCCALATTE;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3707/2015 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 01/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 3707/7/2015 depositata in data

1.9.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– Con la predetta sentenza la CTR della Lombardia, in parziale accoglimento di entrambi gli appelli – principale da parte dell’ufficio e incidentale da parte del contribuente C.G. – riformava la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Milano aveva parzialmente accolto il ricorso del predetto contribuente avverso atto di contestazione avente ad oggetto la violazione (relativamente all’omessa dichiarazione di beni e disponibilità finanziarie detenute all’estero) degli obblighi del monitoraggio fiscale per l’anno 2002, annullando parzialmente l’atto impositivo mediante la riduzione delle sanzioni;

– Per la cassazione della predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso -affidato ad un unico motivo- al quale resiste il C. con controricorso accompagnato da ricorso incidentale, a sua volta, costituito da un unico articolato motivo;

– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– L’ufficio ricorrente ha depositato istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

– Si può decidere in conformità alla stregua dei documenti versati in atti, da cui risulta che la procedura di definizione agevolata della controversia – D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, è stata portata, da parte contribuente, a regolare compimento.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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