Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18599 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 07/09/2020), n.18599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22114/2014 proposto da:

Impresa F.I., in persona dell’omonimo titolare,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Mille n. 40, presso lo

studio dell’avvocato Diaco Corrado, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 50-a, presso lo studio

dell’avvocato Laurenti Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato

Ferrari Fabio Maria, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2468/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2468/2014 pubblicata il 3-6-2014 la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale proposta dal Comune di Napoli avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 14-1-2010, ha dichiarato la nullità del lodo suddetto limitatamente alla pronuncia di cui al capo 1) del dispositivo, inerente la condanna del Comune di Napoli al pagamento in favore dell’impresa F.I. dell’importo di Euro 203.719,42, oltre interessi, a titolo di responsabilità per l’illegittima sospensione dei lavori, ed ha respinto la suddetta domanda di pagamento, nonchè ha respinto l’impugnazione incidentale proposta dall’impresa F.I. avverso il capo 2) del dispositivo del lodo. La Corte territoriale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di tempestività delle riserve nei contratti di appalto di opere pubbliche, ha ritenuto che fosse fondata l’impugnazione principale del Comune avente ad oggetto la nullità del lodo per inosservanza del D.M. n. 145 del 2000, art. 31 e del D.P.R. n. 544 del 1999, art. 133, comma 8 e, di conseguenza, ha ritenuto che fosse tardiva l’apposizione della riserva effettuata dall’impresa appaltatrice solo nel verbale di ripresa lavori, in quanto, essendo pacifica l’illegittimità ab origine della sospensione, quest’ultima si era rivelata idonea ad arrecare eventuali danni all’appaltatrice sin dal momento in cui era stata disposta e avrebbe dovuto, quindi, senza indugio essere rappresentata all’ente committente, ancorchè con l’apposizione di una riserva generica. La Corte d’appello, nel rigettare l’impugnazione incidentale dell’impresa, ha ritenuto insussistente la nullità del lodo di cui all’art. 829 c.p.c., n. 11 e non ha ravvisato alcuna contraddittorietà nè tra le componenti del dispositivo del lodo, nè tra motivazione e dispositivo dello stesso. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il Collegio arbitrale aveva adeguatamente argomentato circa il criterio adottato per la quantificazione dell’importo liquidato, dopo aver affermato che dovesse considerarsi solo una clausola di stile, e non una vera e propria domanda, la locuzione relativa alla richiesta dell’impresa di pagamento dell’importo “maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa”.

2. Avverso questa sentenza l’Impresa F.I. propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti del Comune di Napoli, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta “Illogicità, violazione e/o falsa applicazione di legge sotto il profilo delle evidenti incongruenze rilevate nella sentenza della Corte d’appello di Napoli circa la valutazione delle tempestività delle riserve e la presunta violazione delle regole di diritto, in particolare la violazione del D.P.R. n. 544 del 1999, art. 133, comma 8”. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello, dopo aver correttamente precisato che, ai fini della tempestività dell’iscrizione della riserva di cui trattasi, era rilevante il momento in cui i fatti avessero evidenziato una potenzialità dannosa, percepibile con la normale diligenza, aveva, di seguito, contraddittoriamente affermato che sin dal momento della sospensione del 21-12-2002 l’appaltatrice fosse consapevole della suddetta potenzialità dannosa. Rileva che, invece, il collegio arbitrale aveva correttamente ritenuto che detta consapevolezza fosse stata definitivamente acquisita solo quando, dopo ben 505 giorni, l’amministrazione aveva disposto la ripresa dei lavori (10-5-2004). Di conseguenza assume che sia stata tempestiva l’iscrizione della riserva nel verbale di ripresa dei lavori del 10/5/2004.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Erronea valutazione di un fatto decisivo per il giudizio quale l’onere della prova in relazione alla mancata considerazione delle deduzioni svolte all’interno della consulenza tecnica”. Deduce la ricorrente di aver dimostrato di aver avuto contezza degli effetti dannosi della sospensione in un momento successivo a quello in cui quest’ultima era stata disposta, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, e richiama, al riguardo, la documentazione allegata, precisando di avere, con la riserva n. 2, confermato e modificato la riserva n. 1, iscritta all’atto di emissione del 1 SAL, in data 22-7-2003, per il pagamento di opere eseguite e non contabilizzate. Ribadisce che, non potendo sapere quanto sarebbe durata la sospensione, ha iscritto le riserve alla prima occasione utile (1 SAL) e le ha reiterate all’atto della ripresa lavori (2 SAL).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce “In ordine all’impugnazione incidentale ed alla presunta contraddittorietà rilevata dai giudici della Corte d’appello tra la decisione degli arbitri e la richiesta dell’odierna ricorrente. Non sussiste”. Nel riproporre la questione oggetto dell’impugnazione incidentale avanti alla Corte d’appello, si duole la ricorrente del fatto che il collegio arbitrale abbia riconosciuto, in relazione alla riserva n. 2 con cui l’impresa chiedeva l’accredito complessivo di Euro174.923,42, oltre rivalutazione ed interessi, per le opere eseguite e non contabilizzate, la suddetta somma in luogo di quella maggiore (Euro 413.593,82) determinata dal C.T.U. per lo stesso titolo. Ad avviso della ricorrente, il Collegio arbitrale aveva ritenuto la locuzione “maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa” come una vera e propria richiesta con effetti sostanziali ed invece i giudici della Corte d’appello si erano “sostituiti al pensiero espresso ed esplicitato dagli arbitri” (pag. n. 27), affermando il contrario.

4. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Quanto al denunciato vizio di violazione di legge, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, detto vizio consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante Cass. n. 24054/2017).

3.2. Nel caso di specie, parte ricorrente, nel dolersi della violazione del D.P.R. n. 544 del 1999, art. 133, comma 8 e del principio di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2967 c.c., denuncia la suddetta violazione di legge sulla base dell’assunto, imprescindibile, che non fosse percepibile con la normale diligenza immediatamente, fin dal momento della sospensione, la potenzialità dannosa dei fatti. Pertanto la censura è mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta.

La Corte territoriale, attenendosi al consolidato orientamento di questa Corte sulle questioni oggetto del contendere (Cass. n. 7479/2017 in fattispecie analoga a quella che si sta scrutinando; Cass. n. 11188/2018), ha affermato che l’inosservanza delle regole di diritto in tema di intempestività delle riserve è ammissibile motivo di impugnazione del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c. (Cass. n. 14773/2012 citata anche nella sentenza impugnata), ha ravvisato sussistenti le violazioni di legge denunciate dal Comune appellante sullo stesso tema ed ha, di seguito, svolto un accertamento di fatto, alla stregua della disciplina legale applicabile. Ha, quindi, ritenuto, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), che la riserva, ancorchè generica, dovesse iscriversi sin dal momento del verbale di sospensione sia perchè era pacifica l’illegittimità ab origine di detta sospensione, sia perchè le voci di danno rivendicate integravano situazioni e fattispecie di per sè derivanti dalla sospensione dei lavori, a prescindere dalla durata – che avrebbe potuto incidere solo sulla quantificazione -, e perciò immediatamente rilevabili, secondo l’ordinaria diligenza, dall’impresa appaltatrice (le poste di danno sono riferite a spese generali, mancato e improduttivo impiego di macchinari ed attrezzature, maggior vincolo delle polizze fideiussorie, retribuzioni inutilmente corrisposte ai dipendenti).

Parte ricorrente, in buona sostanza, prospetta una ricostruzione fattuale diversa da quella effettuata dalla Corte d’appello, mentre l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove non sono sindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivati, come nella specie, essendo chiaro e lineare il percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sicchè neppure ricorre il vizio motivazionale denunciato.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Parte ricorrente, nel riproporre l’impugnazione incidentale rigettata dalla Corte territoriale, non precisa quale sia il paradigma legale del vizio che denuncia, richiama una “presunta contraddittorietà rilevata dai giudici della Corte d’appello tra la decisione degli arbitri e la richiesta dell’odierna ricorrente” e deduce che i giudici di merito si sono “sostituiti al pensiero espresso ed esplicitato dagli arbitri”.

La Corte d’appello, nel rigettare l’impugnazione incidentale dell’impresa, ha ritenuto insussistente la nullità del lodo di cui all’art. 829 c.p.c., n. 11 e, in particolare, non ha riscontrato sussistente alcuna contraddittorietà nè tra le componenti del dispositivo, nè tra motivazione e dispositivo, avendo il Collegio arbitrale adeguatamente argomentato sulla quantificazione dell’importo liquidato ed essendo la motivazione del lodo sul punto coerente con il dispositivo.

La censura si risolve in una critica inammissibile, perchè generica, espressa in modo non lineare e senza puntuale indicazione del vizio lamentato, all’esegesi, effettuata dalla Corte territoriale, della decisione arbitrale sul compenso per i lavori extra-contrattuali eseguiti dall’impresa.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U.n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, coma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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