Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18599 del 03/09/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18599 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 11863-2009 proposto da:
GIUBELLI ATTILIO MASSIMO (c.f. GBLTLM44E04D416K),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
30, presso l’avvocato GIAMMARIA CAMICI,

Data pubblicazione: 03/09/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato IACOPO CALO’
CARDUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

BIANCHINI DANIELA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso l’avvocato PIERA

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MASTRANGELI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANDREA DE CESARIS, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente contro

CIANTELLI ENRICO, EREDI DI ENRICO CIANTELLI,
CIANTELLI SEVEROLI LUCA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1544/2008 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/07/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato DE
CESARIS che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’11.05.2001 Attilio Massimo Giubelli proponeva con unico atto, nei confronti
dell’ingiungente Avv.to Enrico Ciantelli (deceduto 24.11.2008), opposizione tardiva ai

stato chiesto il pagamento di compensi professionali. Il Giubelli assumeva di avere
avuto conoscenza dei provvedimenti solo occasionalmente e tramite la conoscenza,
pur’essa casuale, del precetto e del pignoramento immobiliare da lui opposti e fondati
sui medesimi due titoli.
L’opponente Giubelli aveva eccepito la nullità della notifica dei decreti e nel merito
contestato le prestazioni professionali e il quantum. L’opposto Ciantelli aveva eccepito
l’inammissibilità delle opposizioni, in quanto effettuate con unica citazione ed in
quanto tardive. Nel merito aveva chiesto di provare la fondatezza delle proprie
domande.
Nel giudizio era intervenuta Daniela Bianchini facendo valere i propri diritti di
cessionaria del credito vantato dal Ciantelli, e concludendo in modo analogo
all’opposto cedente Ciantelli.
Con sentenza n. 1800 del 2005 l’adito Tribunale di Firenze respingeva le eccezioni di
inammissibilità dell’opposizione tardiva e confermava il solo DI n. 1210/99, ritenendo
non provate le ragioni di credito poste a base del d.i. n. 1386/99. In particolare riteneva
nulla la notifica ex art. 140 c.p.c. dei decreti ingiuntivi perchè effettuata presso la
residenza anagrafica del Giubelli, pur essendo noto al Ciantelli che l’ingiunto dimorava
da oltre 10 anni altrove, nel comune di Prato e non di Firenze. Le opposizioni tardive
erano ammissibili essendosi rivelata nulla anche la notifica dei precetti e del
pignoramento, il che rendeva inapplicabile il termine di cui all’art. 650, 3° comma
c.p.c..

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decreti ingiuntivi n. 1210 dell’11.12.1999 e n. 1386 del 22.12.1999, con cui gli era

Contro la sentenza del Tribunale il Ciantelli proponeva gravame principale, ribadendo
le eccezioni procedurali e di merito soltanto in riferimento al DI n. 1386/99. Con
gravame incidentale il Giubelli insisteva per la declaratoria di nullità della notifica del

la Bianchini insisteva nelle eccezioni procedurali (in particolare la tardività) afferenti
l’opposizione ad entrambi i decreti.
Con sentenza del 23.09-12.11.2008 la Corte di appello di Firenze, in riforma della
sentenza di primo grado, riteneva inammissibile l’opposizione tardiva avverso entrambi
i provvedimenti monitori emessi dal Tribunale di Firenze, che dichiarava esecutivi.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
la nullità della notifica del precetto e del pignoramento, così come non implicava la
possibilità di opporsi sine die in sede esecutiva, neppure implicava la possibilità di
proporre sine die una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
d’altronde la notifica irrituale di un d.i. non era di per sé priva di effetti, tra l’altro
perché evitava la perdita di efficacia del probvvedimento monitorio: e così era da dirsi
per la notifica irrituale del precetto e del pignoramento immobiliare che dava
comunque inizio ad una procedura esecutiva;
relativamente agli altri effetti processuali, doveva ritenersi che la nullità della
notifica del precetto e del pignoramento immobiliare – cosi come la nullità della
notifica dell’ingiunzione — dovessero essere accertate e dichiarate in un giudizio
ritualmente introdotto ai sensi del c. 3 0 dell’art. 650 c.p.c. che poneva il limite
temporale di gg. 10 dal primo atto di esecuzione. E la predetta declaratoria poteva avere
il solo effetto di legittimare lo spostamento del termine per la introduzione del giudizio,
individuando il dies a quo nel momento in cui l’ingiunto avesse avuto conoscenza
dell’inizio della esecuzione (previa applicazione dei principi sulla decadenza);

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d.i. n.1210/99 e comunque per la reiezione nel merito delle domande avversarie mentre

di conseguenza, la nullità della notifica del precetto e del pignoramento
immobiliare, e la data della conoscenza dell’inizio dell’esecuzione forzata dovevano
essere provati nel corso del giudizio di opposizione tardiva a d.i., onde fruire della

il Giubelli aveva dichiarato di aver avuto conoscenza del pignoramento in una data
imprecisata, e di aver estratto successivamente copie del procedimento esecutivo
giungendo ad avere in mano le copie dei precetti e dei decreti in data 18/4/2001;
il Giubelli avrebbe dovuto perciò proporre opposizione tardiva quanto meno entro il
28/4/2001. Viceversa la sua opposizione era stata notificata 1’11.5.2001, e quindi dopo
la scadenza del temine perentorio di cui all art. 650 c.p.c. (a decorrere dalla effettiva
conoscenza dell’inizio della esecuzione) senza che egli mai avesse addotto alcuna causa
di forza maggiore a giustificazione del ritardo;
le opposizioni pertanto andavano ritenute inammissibili;
gli altri motivi di appello principale e incidentale dovevano ritenersi assorbiti, ivi
compresa la domanda relativa alla responsabilità aggravata del Giubelli.
Avverso questa sentenza il Giubelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a
cinque motivi e notificato il 7.05.2009 alla Bianchini e il 6.05.2009 al procuratore del
Ciantelli, nonché collettivamente ed impersonalmente agli eredi del medesimo Ciantelli
(deceduto 24.11.2008) presso il suo procuratore, dopo averla inutilmente tentata presso
il domicilio anagrafico del defunto in via dei Servi 9- Firenze nonché ancora ai sensi
dell’art. 140 c.p.c. a Luca Ciantelli Severoli quale erede del defunto. Soltanto la
Bianchini ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Giubelli denunzia:
1

“Nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4).”.

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prorogatio del temine prevista dall’ art. 650 c. 3 0 c.p.c.;

Sostiene che i giudici d’appello avendo riferito la statuizione d’inammissibilità
dell’opposizione ad entrambi i decreti ingiuntivi, hanno deciso ultra petita, giacché il
Ciantelli aveva impugnato la sentenza di primo grado unicamente in relazione al d.i. n.

Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis «Dica la Suprema Corte di Cassazione se, nel caso in cui
la sentenza di 1° grado abbia dichiarato ammissibili entrambe le opposizioni proposte
ex art. 650 c.p.c. avverso n. 2 distinti decreti ingiuntivi, benché proposte con un solo
atto, violi il disposto di cui all’art. 112 c.p.c. il giudice dell’appello che abbia dichiarato
inammissibili entrambe le opposizioni benché l’appellante si fosse limitato a chiedere,
in riforma della sentenza di 10 grado, la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione
ad uno solo dei due decreti ingiuntivi.».
2.

“Nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4
c.p.c.).” in relazione alla posizione dell’intervenuta Bianchini che in tesi non avrebbe
dato la prova della propria legittimazione ad intervenire nel giudizio di opposizione
quale cessionaria dei crediti azionati in via monitoria.
Formula il seguente quesito di diritto<>.
4.

<< Falsa applicazione dell'art. 650 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).>>
Si duole che l’ individuazione del dies a quo quo dal quale fare decorrere il termine di
cui all’art. 650 comma 3 c.p.c., sia stata frutto di una operazione deduttiva e non già
dell’ esame di atti depositati.
Formula il seguente quesito di diritto<>.

5.

“Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.
360 n. 5 c.p.c.)”.
Il ricorrente si duole che la Corte di Appello, pur avendo riconosciuto che anche la
notifica dell’atto di pignoramento era viziata da nullità, abbia ritenuto che, comunque,
dovesse essere individuata una data dalla quale far decorrere il termine di cui all’art.

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provvedimento monitorio n. 1386/99.

650 c.p.c. terzo comma. Precisa che << Deve ritenersi controverso il fatto, enunciato dalla Corte di Appello, in ordine al quale malgrado la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, dell'atto di pignoramento immobiliare e dell'atto di precetto si debba comma 3 c.p.c., proprio per far dichiarare ed accertare la nullità della notifica dei richiamati atti>>.
Tutti i motivi del ricorso sono insuscettibili di favorevole apprezzamento.
Il secondo motivo, che in via logico-giuridica merita esame prioritario, non è fondato.
La decisione adottata dal primo giudice, favorevole nel merito anche alla Bianchini,
implicava l’accertamento della legittimazione di questa parte ad intervenire nel
processo quale cessionaria del credito azionato in via monitoria dal Ciantelli. Pertanto il
Giubelli avrebbe dovuto con specifico e tempestivo motivo di appello dolersi della
riconosciuta legittimazione dell’intervenuta, mentre invece ha sollevato la questione
solo in memoria di replica, quando ormai sul punto era intervenuto il giudicato ostativo
a rilievi officiosi.
Anche il primo motivo del ricorso non ha pregio. Con la sua pronuncia
d’inammissibilità dell’opposizione tardiva ad entrambi i decreti ingiuntivi, la Corte
d’appello ha dato risposta pure al gravame incidentale dell’intervenuta Bianchini, alla
quale, in veste di cessionaria del credito, ha evidentemente seppure implicitamente
attribuito autonoma legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado, con
valutazione che è rimasta incensurata.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono inammissibili.
Se da un canto il terzo motivo risulta compendiato in quesito di diritto del tutto
generico al pari del quarto, che anche presenta profili esplorativi sostenuti fa
assiomatici dati di fatto, il quinto motivo si rivela privo della prescritta sintesi dei

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proporre un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo nei termini di cui all’art. 650

rilievi formulati avverso la motivazione dell’impugnata pronuncia. In ogni caso nel loro
complesso le censure appaiono prive di autosufficienza ed interesse. Il Giubelli aveva
infatti proposto opposizione al precetto ed al pignoramento immobiliare, per cui se da

esecutivi giudiziali fondanti l’esecuzione forzata annunciata ed iniziata dal Cantelli,
dall’altro con la sua iniziativa aveva sanato l’eventuale nullità della notificazione di
detti atti (in tema cfr cass. n. 5906 del 2013; n.19498 del 2013), con riflessi anche sulla
decorrenza del termine di cui all’art. 650 terzo comma c.p.c., che i giudici d’appello
hanno invece posticipato.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente
Giubelli al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Bianchini,

liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Attilio Massimo Giubelli al pagamento, in favore
di Daniela Bianchini, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00 per
compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come
per legge.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014

Il Cons.est.

un canto ciò implicava la conoscenza dei due decreti ingiuntivi che costituivano i titoli

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