Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18598 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19360-2016 proposto da:

T.M.A., F.A.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LEONFORTE 8, presso lo studio dell’avvocato

GIROLAMO LAURICELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE

LOGGIA;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ S.P.A., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 253/2016 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 15/02/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, F.A.D. e T.M.A. hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 15 febbraio 2016, che (per quanto rileva in questa sede), accoglieva solo parzialmente l’appello dai predetti proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Ravanusa, accertando la responsabilità di C.G. per il sinistro stradale del (OMISSIS) (nel quale erano rimaste vittime, quali terzi trasportati, gli appellanti attuali ricorrenti), condannando il C. e la sua compagnia assicurativa (Allianz S.p.A.) al risarcimento dei danni in favore dei medesimi F. e T., ad esclusione, però, delle spese mediche sostenute, altresì compensando per intero le spese del giudizio;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Allianz S.p.A. e C.G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 61,115 e 116 c.p.c., nonchè dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che il Tribunale avrebbe motivato in modo illogico e contraddittorio assumendo essere “strano che tutti gli abbiano avuto la necessità di quattro visite mediche ciascuno e di una seduta al centro di chiropratica”, nonostante abbia poi riconosciuto l’esistenza della patologia per cervicalgia post trauma, documentata, peraltro, da certificazione medica;

che, inoltre, il giudice di appello non avrebbe fornito congrua motivazione nel disattendere le risultanze della c.t.u., là dove si affermava che “le spese mediche potranno essere rimborsate secondo relativa fatturazione”, nè avrebbe tenuto conto della mancata contestazione dell’Allianz in ordine al fatto che potevano essere rimborsate solo le spese mediche “sostenute per finalità esclusivamente terapeutiche”, purchè adeguatamente documentate, come era avvenuto nella specie;

che il motivo è inammissibile;

che con esso – oltre ad essere veicolato, in buona parte (e anche per quanto attiene all’asserito dissenso rispetto alla c.t.u.), un vizio di motivazione illogica e contraddittoria non più denunciabile ai sensi del vigente, ed applicabile ratione temporis, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè adducendo una violazione del tutto insussistente del principio di non contestazione, già solo in ragione del tenore delle trascritte difese dell’Allianz S.p.a., sopra evidenziate – non coglie (e, per ciò stesso, non impugna) l’effettiva e complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata (della quale dà, peraltro, solo parziale evidenza nel motivo di ricorso), avendo il giudice del merito espressamente escluso la sussistenza di danni fisici a carico degli attuali ricorrenti (i quale, come risulta dalla sentenza, “hanno artatamente fatto ricorso a cure mediche ed artatamente riferito al ctu medico legale dolore in sede di infortunio occorso con limitazione funzionale, al fine di fare apparire danni fisici non verificatisi realmente”);

che, con il secondo mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo considerato il Tribunale che l’accoglimento parziale della domanda non riguardava gli attuali ricorrenti (ma altro attore) e non potendo reputarsi come parziale accoglimento, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite, il fatto che l’unica domanda (risarcimento dei danni fisici come terzi trasportati) non era stata accolta per l’intero;

che il motivo è manifestamente infondato;

che il Tribunale, nell’accogliere, in sede di gravame, solo parzialmente la domanda risarcitoria del Fi. e del T. – ossia solo per l’invalidità temporanea, ma non già per il danno biologico permanente e per le spese mediche (e, dunque, non omettendo affatto l’esame del fatto relativo ai danni materiali patiti solo da altro attore), liquidando, in via capitale, la somma di Euro 1.377,40 alla T. e la somma di Euro 1.477,56, là dove, rispettivamente, erano state richiesti (cfr. p. 4 del ricorso) Euro 3.482,65 ed Euro 3.738,52 – ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite dell’intero giudizio in armonia con il consolidato principio (Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 3438/2016) per cui la reciproca soccombenza (che consente, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, detta compensazione, parziale o integrale) va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolatin più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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