Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18598 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 12/09/2011), n.18598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Condominio di via (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma via Ludovisi 35, presso lo studio dell’avv.to

Lauro Massimo, rappresentato e difeso dall’avvocato NEGRI Mario,

giusta procura in calce al ricorso per cassazione (C.F.

(OMISSIS));

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Catalani

26, presso lo studio dell’avv.to Annibale Enrico, rappresentato e

difeso dall’avv.to BARONE Edoardo, per procura in calce al

controricorso (c.f. (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, prima sezione

civile, emessa il 26 gennaio 2004, depositata il 20 febbraio 2004,

R.G. n. 2909/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 16 febbraio

2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio di via (OMISSIS) conveniva in giudizio il Comune di Napoli per ottenere la sua condanna alla corresponsione del contributo richiesto ex L. n. 219 del 1981, relativa alle aree colpite dal sisma del 1980, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale. Deduceva che il Consiglio circoscrizionale, con nota del 30 aprile 1994, aveva comunicato la concessione del contributo richiesto, nella misura di L. 99.212.000, e che il Comune non aveva ancora provveduto ad erogarlo.

Costituendosi in giudizio il Comune eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva spettando la stessa al Sindaco nella qualità di ufficiale di governo. Nel merito rilevava che gli accertamenti eseguiti avevano evidenziato la non riferibilità dei danni subiti dall’edificio agli eventi sismici.

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda rilevando che nessuna competenza al riconoscimento del contributo spetta in questa materia al Consiglio circoscrizionale e che, dal verbale dei Vigili del fuoco del 29 gennaio 1992, oltre all’assenza di riferimenti ad eventi sismici, era emerso che il quadro fessurativo, da cui era interessato l’edificio, era di recente formazione.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli.

Ricorre per cassazione il Condominio di via (OMISSIS). Si difende con controricorso il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del Commissariato straordinario per le zone terremotate e successive modificazioni, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito nella L. n. 874 del 22 dicembre 1980. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo il Condominio ricorrente la Corte di appello ha errato nel ritenere che la domanda di contributo fosse stata proposta ai sensi della L. n. 219 del 1981 dato che era stata proposta in base alla citata ordinanza n. 80/1981 emessa in virtù del D.L. n. 776 del 1980, art. 3, lett. c) convertito in L. n. 219 del 1981.

Il motivo è generico e non consente di comprendere per quali ragioni le citate disposizioni di legge vengano invocate dal Condominio ricorrente. In ogni caso deve respingersi il motivo se inteso a far affermare, in base alla normativa citata, la competenza dei consigli circoscrizionali a riconoscere il diritto al contributo richiesto e a vincolare l’amministrazione comunale senza alcuna statuizione di approvazione da parte del Sindaco nella sua veste di Commissario.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il Condominio ricorrente contesta l’affermazione della Corte di appello secondo cui non sarebbe stata dimostrata la legittimazione del Presidente della circoscrizione a riconoscere il diritto al contributo.

Anche questo motivo appare infondato perchè pretende di censurare sotto il profilo del difetto di motivazione una scelta interpretativa della Corte di appello che ha ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa di cui alla L. n. 219 del 1981, in base alla quale la competenza al riconoscimento del diritto al contributo spetta al Sindaco.

E’ inoltre da rilevare che il Condominio non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dato rilievo alla eccepita non attribuibilità delle lesioni a carico del fabbricato di via (OMISSIS), sulla base degli accertamenti peritali, ma ha limitato la propria impugnazione all’affermazione del suo diritto al contributo per effetto del riconoscimento da parte del consiglio circoscrizionale. La decisione di primo grado basata su una doppia ratio decidendi è pertanto da considerarsi inoppugnabile sotto il profilo dell’accertamento di merito relativo alla verifica di lesioni attribuibili all’evento sismico del 1980, verifica comunque necessaria al fine di attribuire il diritto al contributo.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del Condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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