Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18598 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17573-2019 proposto da:

A.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE

DI MONDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO (OMISSIS)

DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

contro

INTER PARTNER ASSISTANCE SA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1285/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 4/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Istituto Comprensivo (v. controricorso) o Comprensorio (v. ricorso e sentenza impugnata) Statale “(OMISSIS)” di Napoli e dell’Inter Partner Assistance S.A. e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli di rigetto dell’appello avanzato, in relazione alla liquidazione del danno operata, con la sentenza n. 9301/2012, dal Giudice di pace di Napoli, il quale, per quanto rileva in questa sede, ritenendo sussistenti postumi di danno biologico nella misura dell’1/0, aveva in tali limiti accolto, nei confronti del detto Ministero, la domanda proposta dai genitori dell’attuale ricorrente, all’epoca minorenne, volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla minore mentre era a scuola.

Hanno resistito, con un unico controricorso, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo Statale “(OMISSIS)” di Napoli.

La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non sussiste l’inammissibilità del ricorso eccepita dai controricorrenti per l’asserita eterogeneità delle censure sollevate dalla ricorrente con l’unico motivo proposto; al riguardo va, infatti,ribadito il principio, secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere – come nel caso all’esame – con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. un., 6/05/2015, n. 9100).

2. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (recte art. 115 c.p.c., v. sintesi del motivo e illustrazione dello stesso a p. 8 e sgg. del ricorso) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la omessa valutazione di un fatto discusso tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la ricorrente lamenta che il Giudice di appello abbia omesso di esaminare la consulenza tecnica d’ufficio dal medesimo (sia pure in diversa persona) disposta, che ha determinato nel 3% il danno biologico, e non abbia dato alcuna valenza ai rilievi fotografici ritraenti gli esiti cicatriziali riportati sul volto dalla ricorrente, da cui risulta evidente il danno estetico patito, pure riconosciuto dal C.T.U., avendo quel Giudice tenuto conto solo del referto di pronto soccorso depositato inè avendo in alcun modo motivato il suo dissenso dalle conclusioni dell’elaborato peritale, con configurabilità, al riguardo, ad avviso dell’ A., del vizio di motivazione assente o apparente della sentenza impugnata.

2.1. Il motivo è fondato, sulla base dell’assorbente rilievo che effettivamente il Tribunale, nella sentenza impugnata, non fa alcun cenno alla consulenza tecnica disposta ed espletata in sede di appello, che risulta, quindi, implicitamente e immotivatamente disattesa, e le cui conclusioni sono testualmente riportate a p. 7 del ricorso. Ed invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide e al quale va data continuità in questa sede, il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi, come nel caso di specie, nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., 31/05/2018, n. 13770; Cass. 29/05/2018, n. 13399).

3. Va inoltre evidenziato che risulta inammissibile per difetto di interesse, così come proposta, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Istituto Comprensivo Statale “(OMISSIS)” di Napoli, in quanto il Giudice di pace, con la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda attorea nei confronti del solo Ministero e non anche di tale Istituto e il Tribunale ha rigettato l’appello proposto dalla parte ora ricorrente, confermando espressamente la sentenza di primo grado.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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