Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18597 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18930-2016 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

TORTORA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SEGNALINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO PASSERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, D.A. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 14 gennaio 2016, che ne rigettava il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, a sua volta, aveva respinto la domanda proposta dal medesimo D. contro le Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S., per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito di sinistro stradale da addebitarsi a veicolo non identificato;

che resiste con controricorso la Generali Italia Assicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico mezzo, è denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere la motivazione della Corte territoriale fondata su assunto (insufficienza del materiale probatorio raccolto a dimostrare la fondatezza della pretesa attorea) “inconciliabile e, per il vero, incomprensibile”, essendo stata nel giudizio di primo grado ammessa ed espletata c.t.u. medico-legale, la quale presupponeva raggiunta (o quantomeno idoneamente supportata) la prova sull’an debeatur, che il motivo – il quale nella sostanza è da scrutinarsi come violazione del minimo costituzionale della motivazione (ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014), là dove altrimenti sarebbe inammissibile la denuncia ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in assenza di individuazione puntuale di un “fatto storico decisivo” il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito (che neppure la memoria -sebbene non abbia comunque funzione integrativa e/o emendativa del ricorso – evidenzia, anzi assumendo proprio esservi stato esame sul “fatto storico”, del quale si è esclusa la prova) – è manifestamente infondato;

che la sentenza impugnata si snoda infatti secondo una motivazione del tutto intelligibile, che dà piena contezza delle ragioni dell’infondatezza della domanda risarcitoria del D., altresì ponendo in rilievo anche la non concludenza delle risultanze della c.t.u. ai fini divisati dall’attore, là dove poi l’argomento difensivo su cui fa leva il motivo di censura è soltanto suggestivo, ma non inficia affatto il predetto impianto motivazionale, posto che il giudizio decisorio (in un contesto processuale dove le ordinanze istruttorie non possono pregiudicare la decisione della causa: art. 177 c.p.c.) si viene a formare sulle complessive risultanze probatorie, spettando al giudice del merito (salvo il regime di prova legale) la valutazione di relativa pertinenza e prevalenza, a prescindere dal momento di acquisizione processuale della fonte di prova (essendo tale anche la c.t.u. di carattere percipiente);

che il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 5.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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