Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18597 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18597 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28354-2016 R.G. proposto da:
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del
Direttore

pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare

Beccaria, n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Ada Vita Sciplino,
Antonino Sgroi, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Giuseppe Matano,
Carla D’Aloisio;
– ricorrente contro
COSMAI LUIGI;
– intimato avverso la sentenza n. 1735/2016 del Tribunale di Foggia, depositata
1’01/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Data pubblicazione: 13/07/2018

RITENUTO
Luigi Cosmai ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso
l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia ha
dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. proposto
dallo stesso nei confronti dell’I.N.P.S. per conseguire coattivamente la

variazione di cui all’art. 9, comma 4, d.l. n. 510 del 1996 (conv. con
legge n. 608 del 1996) del comune di residenza per le giornate e per
gli ani riconosciuti in una sentenza del giudice del lavoro.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia ha accolto
l’opposizione, condannando l’Ente previdenziale alle spese del
giudizio.
Avverso tale sentenza, non appellabile, l’I.N.P.S. ha proposto ricorso
ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. per tre motivi. L’intimato
non ha svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e),
dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25
ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la
motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma
semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione
dell’art. 474 cod. proc. civ., in relazione all’efficacia esecutiva del
titolo giudiziario azionato nella procedura promossa, ai sensi dell’art.
612 cod. proc. civ., dal Cosmai.
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione
dello stesso art. 612 cod. proc. civ.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati

Ric. 2016 n. 28354 sez. M3 – ud. 29-11-2017

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propria iscrizione, quale bracciante agricolo, negli elenchi di

congiuntamente.
In estrema sintesi, l’Istituto di previdenza sostiene che la sentenza
del giudice del lavoro, con la quale è stato accertato il diritto della
parte intimata ad essere iscritta nell’elenco nominativo degli operai
agricoli, non sarebbe idoneo a fungere da titolo per una azione

l’art. 612 cod. proc. civ.
La prospettazione dì simili doglianze impone una preliminare verifica,
anche d’ufficio, della ammissibilità del ricorso, alla luce del requisito
della specificità richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.
civ. Infatti, qualsiasi discorso intorno all’idoneità o meno di un titolo a
valere ai fini esecutivi, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.,
presuppone la completa indicazione quantomeno del dictum che si
intende porre in esecuzione forzata.
Nella specie, la condizione di ammissibilità del ricorso è soddisfatta, in
quanto l’Ente ricorrente espone compiutamente il contenuto del titolo
azionato da controparte, il quale testualmente dispone lo
«accertamento del diritto dei ricorrenti all’iscrizione nell’elenco
nominativo degli operai agricoli per l’anno e la durata dallo stesso
riferiti nei ricorsi». Al di là della formale discordanza fra pronome e
soggetto e della circostanza che detto titolo contiene un rinvio
extratestuale al contenuto del ricorso presentato da ciascuno dei
plurimi ricorrenti, è dunque ben chiaro che la sentenza in forza della
quale il Cosmai ha adito il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 612
cod. proc. civ. ha contenuto di mero accertamento del diritto dello
stesso all’iscrizione nel registro dei braccianti agricoli, ai fini
previdenziali connessi al numero di ore e di anni di attività lavorativa
prestata.
Ciò posto, i motivi sono manifestamente fondati e devono essere
accolti.
La sentenza azionata, quale risulta anche dall’illustrazione del suo

Ric, 2016 n. 28354 sez. M3 – ud. 29-11-2017

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esecutiva di obblighi di fare e che, pertanto, sarebbe stato violato

contenuto esposta nel ricorso, è di mero accertamento e non contiene
alcuna statuizione di condanna ad un facere specifico. Essa riconosce,
quindi, il diritto del lavoratore al trattamento previdenziale
corrispondente alle ore di attività lavorativa accertate, ma non
contiene alcun ordine diretto all’I.N.P.S. di procedere alla materiale

d.l. n. 510 del 1996 mediante l’iscrizione del nominativo dell’intimato.
Non sussistevano, pertanto, le condizioni per poter agire per
l’esecuzione coattiva di un obbligo di fare, la cui sussistenza non
risulta dal provvedimento giudiziario addotto quale titolo esecutivo.
Tale rilievo è assorbente e consente di lasciare in disparte la
questione, sulla quale si sofferma la sentenza impugnata, della
possibilità o meno di dare attuazione forzata, mediante ricorso ex art.
612 cod. proc. civ., ad una condanna di facere nei confronti di una
pubblica amministrazione. Per completezza è tuttavia opportuno
osservare che una simile possibilità dipende dalla fungibilità o meno
del facere, essendo – com’è noto – incoercibili gli obblighi di facere
infungibili. In particolare, il carattere dell’infungibilità va riferito agli
atti della p.a. compiuti in esercizio della potestà d’imperio giacché
questi, che non constano di una mera attività materiale, producono i
loro effetti e raggiungono il loro scopo solamente se posti in essere
dal pubblico funzionario. A quest’ultimo, pertanto, non può sostituirsi
l’ufficiale giudiziario o un ausiliario dallo stesso nominato, ai sensi
dell’art. 612 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in simili
circostanze, i rimedi all’eventuale perdurante inadempimento della
p.a. sono quello risarcitorio o l’ottemperanza amministrativa.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso determina
l’assorbimento del terzo, relativo alle spese processuali.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata. Non occorrendo
ulteriori accertamenti di fatto, è possibile – ai sensi dell’art. 384,
secondo comma, cod. proc. civ. – pronunciare nel merito, rigettando

Ric. 2016 n. 28354 sez. M3 – ud. 29-11-2017

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integrazione degli elenchi di variazione previsti dall’art. 9, comma 4,

l’opposizione proposta dal Cosmai.
Consegue la necessità di provvedere alla liquidazione delle spese
giudiziali del grado merito e del giudizio di legittimità, che vanno
poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in
dispositivo.

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo,
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l’opposizione.
Condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di merito,
che liquida in euro 1.500,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, e del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati
in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

P.Q.M.

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