Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18597 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 18/02/2019, dep. 11/07/2019), n.18597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16463-2013 proposto da:

SICAL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE VANZ;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2013 della COMM. TRIB. REG. del Piemonte,

depositata il 05/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Piemonte n. 12/27/13 depositata il 5.4.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

che:

– La predetta sentenza, nel rigettare l’appello proposto da Sical spa, confermava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Torino di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il recupero a tassazione dell’IVA 2003 indebitamente rimborsata alla contribuente;

– Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso affidato ad otto motivi; resiste con controricorso l’ufficio impositore.

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Sia la parte contribuente – facendo seguito ad istanza di sospensione del giudizio – sia l’amministrazione hanno formalmente rappresentato, e documentato, essere stata la controversia definita ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,con conseguente cessazione della materia del contendere, ed hanno concordemente chiesto compensarsi le spese;

– Alla stregua di quanto esposto e della documentazione in atti, sì può provvedere in conformità.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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