Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18597 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
GELDORIV di CARNEVALE GERARDINA MARIA & C. SNC, con sede in
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 146/01/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Potenza, Sezione n. 01, in data 09.10.2006, depositata
il 23.10.2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
10 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 30803/2007 R.G. e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – Viene chiesta la cassazione della sentenza n. 146/01/06, pronunziata dalla CTR di Potenza, Sez. n. 01 il 09.10.2006. Il ricorso si articola in due motivi, con cui si deduce la nullita’ della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, assenza assoluta di motivazione in violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c. trattandosi di decisione priva di esposizione in fatto e di congrua motivazione, nonche’ violazione dell’art. 654 c.p.p..
I mezzi si concludono con la formulazione di pertinenti quesiti di diritto.
2 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3 – Al primo motivo di ricorso ed al corrispondente quesito deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui “la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullita’ della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. N. 13990/2003, n. 890/2006, n. 1756/2006).
4 – La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, omettendo di effettuare una adeguata esposizione dei fatti rilevanti e di offrire congrua motivazione del decisum, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale desumibile dalle richiamate pronunce.
Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi una declaratoria di accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza del primo mezzo, assorbiti il secondo. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Rilevato che l’intimata non ha fatto controricorso, e che entrambe le parti non hanno partecipato all’udienza camerale;
Considerato, preliminarmente, che non risulta versato in atti, neppure in sede di udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del plico, contenente il ricorso, spedito a notifica tramite posta all’indirizzo dell’intimata dall’Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma, in data 30.11.2007;
Considerato, pertanto, che l’impugnazione, giusto consolidato orientamento (Cass. SS.UU. n 627/2008, n. 24877/06, n. 10506/06, n. 23291/05, n. 12289/05), deve essere dichiarata inammissibile;
Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010