Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18597 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17312-2019 proposto da:

FENICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MARINO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI A.N., in persona del curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERVETERI 12, presso

lo studio dell’avvocato GIANLUCA SESTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO PANTALEO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fenice S.r.l. propose appello avverso la sentenza n. 1147/14, pubblicata il 17 ottobre 2014, con cui il Tribunale di Marsala aveva dichiarato inefficace, nei confronti della Curatela del Fallimento di A.N., l’atto di compravendita stipulato in data 8 marzo 2011 tra A.N. e la Fenice S.r.l. per rogito del notaio Anna Giubilato, rep. 60440, avente ad oggetto un motopeschereccio.

La parte appellata si costituì chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 347/2019, pubblicata il 21 febbraio 2019, ritenendo infondati i primi quattro motivi di gravame e, invece, parzialmente fondato, nei limiti precisati nella motivazione della sentenza di secondo grado, il quinto motivo relativo alle statuizioni della sentenza del Tribunale inerenti al pagamento delle spese processuali, in accoglimento parziale dell’appello proposto dalla Fenice S.r.l., condannò questa società al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese di lite sostenute dalla Curatela del Fallimento di A.N. nel processo di primo grado, liquidate in Euro 1.474,00 per spese ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre IVA ed accessori di legge, e regolò le spese del secondo grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito la Fenice S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, cui ha resistito la Curatela del Fallimento di A.N. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 2967 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, la ricorrente sostiene che “quando ad essere oggetto di revocatoria è un bene ipotecato, in tanto può ricorrere l’eventus damni in quanto il creditore chirografario che agisca in revocatoria dimostri, ex art. 2967 c.c., comma 1, una concreta possibilità di realizzo, nonostante la priorità nel soddisfacimento del ricavato della vendita forzata in capo ai creditori privilegiati”.

Nella specie, “posto, da una parte, la congruità del corrispettivo della vendita… e, dall’altra; che erano state trasferite, con il motopesca, anche le due ipoteche navali consolidate da anni a garanzia del debito di Euro 622.855,13 (con un montante di Euro 1.200.000)”, ad avviso della ricorrente, non potrebbe “ravvisarsi a carico della Curatela il presupposto dell’eventus damni”, non essendovi “alcuna concreta probabilità di realizzo per la Curatela, attesa la priorità nel soddisfacimento del ricavato della vendita forzata”; deduce la ricorrente che “la Curatela non ha assolto l’onere della prova, su di lei incombente, della concreta possibilità di realizzo, nonostante la priorità nel soddisfacimento del ricavato della vendita forzata in capo ai creditori privilegiati nè… la Corte (di merito) ha specificamente valutato l’eventus damni nella sua certezza ed effettività di soddisfazione”, con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e, quindi, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all’entità della garanzia reale del secondo.

1.1. Il motivo è infondato.

Ed invero l’orientamento di questa Corte richiamato nel motivo di censura (Cass. 15/07/2009, n. 16464 e Cass. 22/12/2015, n. 25733 del 2015) appare minoritario rispetto a quello maggioritario che si è andato via via consolidando e the il Collegio condivide, secondo cui in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorchè di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. 13 agosto 2015, n. 16793; 10 giugno 2016, n. 11892; 25 maggio 2017, n. 13172; 12 marzo 2018, n. 5860; Cass., ord., 8/08/2018, n. 20671). In particolare, con la sentenza di questa Corte 10 giugno 2016, n. 11892, non solo è stato specificamente confutato il diverso indirizzo richiamato nel motivo di censura con argomenti che il Collegio condivide e fa propri, ma è stato condivisibilmente e specificamente affermato che “l’esistenza su un bene di un’ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integri, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell’alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell’atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev’essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l’incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca, cioè sempre verso il momento in il creditore ipotecario la farà valere, l’incertezza sia sull’an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l’atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario”.

Inoltre, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’eventus damni, è sufficiente che l’atto abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo.

2. Con il secondo motivo, denunciando “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 3 “, la ricorrente sostiene che, ai sensi della norma appena citata, non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito g scaduto, che tale irrevocabilità si estende anche al caso di alienazione di un bene da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia destinato anche in parte al pagamento di debiti scaduti e che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del carattere strumentale della vendita in parola rispetto al pagamento dei debiti già scaduti e non pagati (almeno per il periodo dicembre 2010/marzo 2011) nonostante la rinegoziazione.

2. Il motivo è infondato.

Va anzitutto evidenziato che, come pure eccepito dalla controricorrente (v. controricorso p.14 e 15), il motivo è inammissibile per novità delle questioni, oltre che per difetto di specificità, con riferimento alle circostanze dedotte a p. 14 del ricorso che “i due mutui ipotecari erano stati rinegoziati e transattivamente concordati con atto del 23.12.2010 in misura pari ad Euro 589.447,58 ed Euro 33.377,55” e “che dal 23.12.2010 alla data del rogito (8.3.2011) il predetto debito non era stato pagato nemmeno in parte”, non avendo al riguardo la ricorrente precisato se e in quali atti nonchè in quali esatti termini tali specifiche circostanze siano state prospettate nel giudizio di merito, essendosi la ricorrente limitata a rappresentare, nella parte del ricorso dedicata alla ricostruzione del fatto e del processo, genericamente di aver dedotto, nel costituirsi, che “assumendo sull’acquirente i debiti in parte già scaduti in parte rinnovati… verso la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, in concreto si veniva ad adempiere ad un debito scaduto”.

Tanto precisato, va poi osservato che la Corte di merito ha accertato che nella specie – e tanto non è censurato dalla ricorrente la società acquirente aveva assunto “un obbligo di pagamento, peraltro non liberatorio per il medesimo A., ai sensi dell’art. 1273 c.c., secondo cui l’accollo di debiti da parte di un terzo ha valore meramente interno, laddove non risulti che il creditore vi abbia aderito” e ha ritenuto che “l’atto di cui la Curatela ha chiesto la revoca… non può qualificarsi “come pagamento di un debito scaduto”, anche se il corrispettivo pattuito dalle parti è stato l’accollo (cumulativo), da parte della società acquirente, di debiti del venditore; neppure può qualificarsi come ” pagamento di un debito scaduto” la prestazione offerta dalla società acquirente; infatti, l’accollo di un debito non costituisce un pagamento, bensì un impegno a pagare una obbligazione, assunto da un altro soggetto (diverso dal debitore originario); sotto altro profilo, deve ritenersi che l’impegno in questione non abbia riguardato un debito scaduto, bensì un debito “a scadere”, con il maturare delle rate previste” e che, pertanto, “non ricorre(va) la fattispecie di cui all’art. 2901, comma 3, c.c.”.

Le censure proposte non infirmano il punto nodale della decisione impugnata, laddove la Corte di appello ha escluso l’efficacia estintiva della compravendita per la considerazione che l’accollo dei debiti in capo alla venditrice da parte dell’acquirente non aveva natura solutoria, tenuto conto che tale accollo non ha comportato la

liberazione del venditore dalle obbligazioni garantite da ipoteca sullo stesso immobile compravenduto, essendosi l’acquirente solo affiancata all’alienante quale ulteriore debitore (v. Cass. 18/09/2015, n. 18323), rimarcandosi che, in base ad un accertamento in fatto, la Corte di merito ha ritenuto che l’impegno in questione abbia riguardato non un debito scaduto ma un debito a scadere, sicchè poco rileva che la società acquirente abbia pagato le rate del mutuo oggetto dell’accollo almeno fino alla data della sentenza di primo grado (come evidenziato dalla Corte di merito a p. 7 della sentenza impugnata).

Peraltro, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito, purchè essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass., ord., 15/05/2020, n. 8992; Cass. 19/04/2016, n. 7747; Cass. 7/06/2013, n. 14420), laddove, nella specie, la stessa ricorrente ha dedotto ancora in ricorsot; p. 3, che “il rnotopesca” in questione “non costituiva l’unico bene di rilevante valore del debitore”.-.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione agli artt. 1391 c.c. e agli artt. 2727 e 2029 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fatto “corretta applicazione dei principi contenuti negli artt. 2712 e 2729 c.c., in materia di presunzioni semplici, valorizzando in modo erroneo il materiale indiziario disponibile, negando e/o attribuendo un valore non corretto ai singoli elementi e di riflesso alla valutazione di sintesi” (sono evidenti i lapsus calami nell’indicazione delle norme).

In particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe attribuito agli elementi indicati nella sentenza (numero dei protesti precedenti l’acquisto, rapporto di parentela tra A.N. e uno dei soci della Fenice S.r.l., data di iscrizione nel registro delle imprese della società acquirente, 9 marzo 2011, giorno successivo alla data di acquisto del bene di cui si discute in causa) la dignità di presunzioni, connotate di gravità, precisione e concordanza laddove essi non avrebbero potuto essere considerati tali.

3. Il motivo è inammissibile.

Ed invero questa Corte ha condivisibilmente anche di recente affermato che in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorchè ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass., ord., 13/02/2020, n. 3541, v. anche ex multis, in tal senso, Cass., sez. un., 24/01/2018, n. 1785 del, p. 4.1, lettera (bb), della motivazione nonchè Cass., 4/08/2017, n. 19485). Nella specie la pretesa violazione di legge non risulta prospettata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e in particolare dall’arresto delle SS.UU. appena richiamato e le doglianze sollevate tendono, in realtà, ad una rivalutazione del merito, censurando l’accertamento in fatto del giudice di appello, il che non è consentito in questa sede.

Va comunque evidenziato, per completezza, che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, l’unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a rendere inefficace un atto di trasferimento in favore di una società, sia di persone che di capitali, è la medesima società, e non i singoli soci, salvo l’interesse di questi ultimi all’intervento adesivo ex art. 105 c.p.c., comma 2, ferma restando la necessità di accertare l’elemento psicologico della scientia damni o del consilium fraudis in capo al legale rappresentante o ai soci (Cass. 6/11/2014, n. 23685, v. amplius in motivazione).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile,- 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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