Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18596 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4138-2016 proposto da:

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, SANTUARIO DELLA

BEATA MARIA VERGINE DI VALLE DI POMPEI, domiciliati in ROMA presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi

dall’avv. EUGENIO MEMOLA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P., C.C., T.M., C.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO, 10/A, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ARMANDO CROCE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.U., CO.SA., CA.AG.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1307/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai controricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1307 del 17 marzo 2015, accogliendo l’appello principale dei controricorrenti ha riconosciuto maturata in loro favore l’usucapione della proprietà del terreno ubicato in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS), infra la maggiore consistenza della particella n. (OMISSIS).

I ricorrenti, infatti, avevano agito per ottenere il rilascio del terreno de quo, invocando l’acquisto per effetto delle disposizioni testamentarie in loro favore compiute da C.M., G. ed As., e chiedendo che per l’effetto i convenuti C.A. (dante causa degli intimati) e C.V. fossero condannati alla restituzione dei fondi.

Definita con una prima sentenza la vicenda relativa a C.V., il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8099/2010, all’esito dell’istruttoria, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal C..

Gli eredi di quest’ultimo proponevano appello, e la Corte distrettuale dissentiva dalle conclusioni del Tribunale.

In primo luogo rilevava che la circostanza del godimento del bene da parte del C. per effetto di un comodato concessogli dall’originaria proprietaria del terreno, Co.As., non era mai stata prospettata dalla difesa degli attori, se non in sede di comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, ma in ogni caso, anche a voler esaminare la questione nel merito, mancava la prova dell’esistenza di tale contratto, prova che incombeva su chi invocava la proprietà del bene.

Il Tribunale, senza dimostrazione, aveva ritenuto che il godimento da parte del dante causa degli intimati fosse avvenuto per mera tolleranza della proprietaria, e peraltro doveva escludersi che il godimento fosse correlabile alla locazione di una porzione immobiliare da parte del C., posto che il fondo oggetto di causa, per le sue notevoli dimensioni, non poteva reputarsi essere una pertinenza dell’abitazione condotta in locazione.

Pertanto, una volta escluso che il C. avesse inizialmente goduto del bene a titolo di detenzione, dalle prove raccolte emergeva che il convenuto si era immesso nel possesso del terreno fin dal 1965, provvedendo alla sua coltivazione e manutenzione, acquisendone anche i frutti, senza alcuna contestazione da parte di terzi.

Anche la successiva espropriazione parziale non aveva inciso sul possesso della restante parte non interessata dal procedimento ablativo, nè poteva influire sulla conclusione circa il possesso in capo al C. il fatto che l’indennità di esproprio fosse stata versata ai proprietari formali.

Per l’effetto la domanda riconvenzionale di usucapione è stata ritenuta meritevole di accoglimento.

L’Istituto diocesano per il sostentamento del Clero ed il Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

T.M., C.C., C.P., C.S., quali eredi di Co.Al. hanno resistito con controricorso.

Il primo motivo con il quale si denunzia la nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., è infondato.

Ed, invero proprio partendo dalla disamina dei principi affermati da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. n. 8053/2014), è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha accolto la domanda riconvenzionale di usucapione, offrendo una valutazione logica e coerente delle risultanze istruttorie, valorizzando il tenore delle deposizioni testimoniali e l’inidoneità delle circostanze addotte dagli attori, come idonee ad inficiare quanto emergeva dalle prime.

Non può quindi affermarsi che la motivazione sia apparente ovvero affetta da intrinseca contraddittorietà, risolvendosi la denunzia in realtà nella pretesa ad ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in contrasto con il monopolio sull’accertamento del fatto riservato al giudice di merito.

Quanto invece al secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 113,115,116,183e 184 c.p.c., del pari se ne ravvisa l’infondatezza.

Ed, invero, quanto alla insussistenza di un comodato, la decisione gravata ha comunque esaminato nel merito la questione, non arrestandosi all’affermazione secondo cui la deduzione dell’esistenza di un siffatto contratto quale giustificazione del godimento del bene da parte del C., sarebbe una mutatio libelli, sottolineando come in realtà era onere degli attori fornire la prova dell’effettiva esistenza di tale contratto.

Non può in alcun modo reputarsi che la soluzione raggiunta abbia determinato un’indebita inversione dell’onere della prova, in quanto la stessa risulta costituire una piana applicazione della regola di cui all’art. 1141 c.c. che prevede che si presuma il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detentore.

In tal senso la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 26984/2013) ha affermato che quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141 c.p.c., comma 1, la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della “possessio ad usucapionem” (conf. anche Cass. n. 17339/2009, secondo cui in base al principio fissato dall’art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l’onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà).

Nella fattispecie il convenuto ha appunto dedotto di avere usucapito la proprietà del bene per effetto del possesso ultraventennale, sicchè alla luce dei richiamati principi era appunto onere del convenuto, rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione, quello di dimostrare che il godimento del bene era inizialmente avvenuto a titolo di detenzione.

Quanto, invece alla pretesa violazione delle norme di cui agli artt. 113,115 e 116 c.p.c., deve ricordarsi che secondo il pacifico orientamento della Corte, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.).

Ne deriva che detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato della “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

La doglianza sotto questo aspetto, anche a voler soprassedere circa il difetto di conformità del motivo alla previsione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, stante la mancata riproduzione in ricorso del tenore completo delle deposizioni dei testi e del contenuto dei documenti che sarebbero idonei a contestare la prova del possesso ad usucapionem, si risolve in una non consentita richiesta di procedere ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, richiesta che se era da ritenersi già preclusa alla luce della formulazione del previgente art. 360 c.p.c., n. 5 lo è ancora di più alla luce della più restrittiva lettera dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale scaturente dalla riforma del 2012.

In tal senso perchè, come già sopra evidenziato, sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Le Sezioni Unite (Cass. 8054/2014) hanno altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”.

Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

Ne consegue che non si profila la dedotta violazione di legge e che le doglianze, anche se riguardate nella diversa prospettiva della denunzia di omessa disamina di un fatto decisivo, non appaiono idonee a legittimare l’accoglimento del ricorso, sostanziandosi nella proposta di una diversa lettura del materiale probatorio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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