Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18596 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio

Clementi n. 58, presso lo studio dell’avv. CALCIOLI Filippo e l’avv.

Marica Giulietti Virgulti, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 29^, n. 784, depositata il 21.1.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente – socia al 54% della Aba Edizioni s.r.l. – propone ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, che ne ha respinto l’impugnazione avverso sentenza di primo grado a sua volta reiettiva del ricorso proposto contro avviso di accertamento a suo carico di maggior imponibile irpef, per l’anno 1999, in funzione dei maggior utili extracontabili accertati a carico della societa’ e in proporzione alla sua partecipazione sociale;

che la pronunzia di appello si basa, in principalita’, sul rilievo che, il carattere definitivo dell’accertamento a carico della societa’, a ristretta base societaria, comporta, in assenza di prova contraria, la presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili;

che la contribuente censura la decisione, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2909 c.c. in relazione alla mancata notificazione, alla socia, dell’accertamento a carico della societa’;

violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42 nonche’ dell’art. 2729 c.c. anche in prospettiva di legittimita’ costituzionale, in relazione alla mancanza di prove in merito alla partecipazione dell’intimata alla gestione della societa’;

contraddittorieta’ e omissione della motivazione e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in funzione dell’assenza di prove a carico del socio estraneo alla gestione della societa’; omissione e contraddittorieta’ della motivazione in merito alla rilevata inopponibilita’ al socio dell’accertamento effettuato a carico della societa’; illegittimita’ della mera presunzione di distribuzione ai soci degli utili societari in nero; mancata emersione di qualsivoglia partecipazione della contribuente ai fatti oggetto del verbale di constatazione a carico della societa’;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, anche in funzione dell’autonoma soggettivita’ giuridica delle societa’ di capitali, l’accertamento a carico di detta societa’ non va notificato ai soci e che questi non sono litisconsorti necessari nel giudizio avente ad oggetto detto accertamento (v., anche, Cass. 24441/08);

che i dedotti vizi motivazionali, in quanto risolventesi in censure di motivazioni in diritto, sono inammissibili (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03);

che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale non v’e’ motivo di discostarsi, quello secondo cui in tema di accertamento delle Imposte sui redditi, in caso di accertamento di utili non contabilizzati a carico di societa’ di capitali a ristretta base azionaria, opera la presunzione d:. attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti dalla societa’ e tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) – e che detta presunzione induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. 13338/09, 9519/09, 22171/08, 6248/07 25688/06, n. 24491/06, 20851/05, 6780/03);

considerato:

– che, pertanto, il ricorso della contribuente si. rivela manifestamente infondato, sicche’ va respinto ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, la contribuente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso; condanna la contribuente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi) oltre spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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