Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18596 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27256-2019 R.G. proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

U.A.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MONZA, datata 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. P.D. ha proposto regolamento di competenza, basato su due motivi, nei confronti di U.A. e avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza n. 12551/2018 R.G., datata 17 luglio 2019 e che si assume notificata il 19 luglio 2019;

quel Giudice ha osservato che: 1) la causa promossa dinanzi a sè dal P. era volta alla condanna del convenuto U. al risarcimento dei danni, “tra l’altro, per “calunnia” contenuta, in tesi, in atto di denuncia-querela alla base del procedimento penale rubricato al n. 1444/2011 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, nonchè per “mendacio e diffamazione” presenti, sempre secondo la prospettazione attorea, in memoria difensiva depositata nell’ambito del procedimento penale de quo da parte del… convenuto (ivi persona offesa costituita parte civile)”; 2) in relazione al procedimento penale menzionato era stata emessa sentenza di primo grado dal Giudice di Pace di Monza con cui l’imputato P.D. era stato condannato per il delitto di diffamazione; 3) tale decisione era stata impugnata e il relativo giudizio pendeva in grado di appello dinanzi al Tribunale di Monza; 4) era “dato ravvisare rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., tra il procedimento penale” ed il giudizio pendente in sede civile n. 12551/2018 R.G.; 5) sussistevano nel caso di specie i presupposti di cui alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., e, comunque, la sospensione del giudizio pendente dinanzi a sè (n. 12551/2018 R.G.) risultava giustificata ex art. 337 c.p.c., comma 2, avendo il convenuto invocato l’autorità della sentenza penale di primo grado impugnata;

il Tribunale di Monza, con l’ordinanza impugnata, sulla base delle riportate considerazioni, ha sospeso il processo n. 12551/2018 R.G. sino al passaggio in giudicato della pronuncia relativa al procedimento penale sopra indicato e pendente in grado di appello dinanzi al Tribunale di Monza;

U.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

manca l’attestazione autografa della dichiarazione di conformità all’originale riferita specificamente al ricorso per regolamento di competenza, privo di sottoscrizione autografa, e alla relativa relazione di notifica, essendo indicato nella relazione di notifica e contestuale attestazione di conformità depositata e riferita a tali atti che la stessa è sottoscritta con firma digitale, mentre la sola asseverazione autografa presente in atti è riferita soltanto alla conformità all’originale dell’ordinanza impugnata;

nella specie l’intimato non ha svolto attività difensiva;

alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli del D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio” (Cass., sez. un., 24/09/2018, n. 22438), evidenziandosi che tale onere non è stato nella specie assolto dal ricorrente, nonostante l’ U. sia rimasto intimato;

da quanto precede resta assorbito l’esame di ogni ulteriore questione;

non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento, nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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