Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18595 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7398-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICO ALZONA;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 2735/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 22 settembre 2015, ha accolto l’appello proposto da Kerman Tappeti di Aghazadeh Fard Khatuni Nasrollah avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 3473 del 2010 e nei confronti di C.A..

2. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda proposta da C.A. di risoluzione del contratto di compravendita di tappeto persiano, per inadempimento della ditta Kerman e condannato quest’ultima alla restituzione dell’importo di Euro 1.500,00, oltre interessi.

3. La Corte d’appello ha riformato la decisione rilevando che non era provato che il titolare della ditta Kerman si fosse impegnato a fornire uno specifico tappeto delle dimensioni inizialmente richieste dalla sig.ra C. (190 cm. di larghezza e (di.) 250 cm. di lunghezza), mentre risultava che la predetta avesse inizialmente accettato un tappeto di dimensioni maggiori, per poi restituirlo ed accettare un buono corrispondente all’importo già versato di Euro 1.500,00, da utilizzare per l’acquisto di un altro tappeto, ancora non individuato.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.A., sulla base di quattro motivi. Non ha svolto difese Kerman Tappeti. La ricorrente ha depositato memoria.

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso per non riconducibilità delle censure ai motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c., e il Collegio condivide la proposta.

5. Con quattro motivi la ricorrente denuncia, nell’ordine, errata applicazione dell’onere della prova, errata valutazione delle prove, errata valutazione dei documenti di prova, errata valutazione della natura e degli effetti del contratto.

6. In disparte la formulazione generica, che neppure consente di comprendere se sia prospettata la violazione di legge o il vizio di motivazione, i motivi all’evidenza sollecitano una ricostruzione dei fatti diversa da quella, plausibile, cui è pervenuto il giudice del merito, invocando in definitiva un nuovo giudizio di merito.

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis, Cass. 06/04/2011, n. 7921).

7. Il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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