Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18595 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 12/09/2011), n.18595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Banco di Sardegna, elettivamente domiciliato in Roma via Virgilio 8,

presso lo studio dell’avv.to Ciccotti Enrico che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso per cassazione (P.I.

(OMISSIS));

– ricorrente –

contro

Laziali Granuli Termoplastici s.r.l., elettivamente domiciliata in

Roma, via della Giuliana 37, presso lo studio dell’avv.to Natale

Claudio, rappresentata e difesa dall’avv. Paniccia Giovanni giusta

procura a margine del controricorso (P.I. (OMISSIS));

– controrscorrente –

avverso la sentenza n. 991/06 della Corte di Appello di Roma, sezione

seconda civile, emessa il 19 gennaio 2006, depositata il 24 febbraio

2006, R.G. n. 6595/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 2 febbraio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Enrico Ciccotti per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione nei confronti delle società Europlast e Procedo International la Laziale Granuli Termoplastici s.r.l.

chiedeva al Tribunale di Frosinone di accertare l’inesatto adempimento di un contratto di compravendita di materiale plastico e la conseguente insussistenza nei suoi confronti di crediti della società venditrice Kunstoplast e della sua avente causa Procedo International. La società Laziale Granuli Termoplastici chiedeva e otteneva inoltre un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il quale veniva ordinato al Banco di Sardegna di non procedere al pagamento della somma di L. 281.250.000, di cui alla lettera di credito irrevocabile a favore della Kunstoplast. Con comparsa del 12 novembre 2000 interveniva nel giudizio il Banco di Sardegna e chiedeva la dichiarazione di inefficacia del provvedimento ex art. 700 c.p.c..

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 417/2002, accertava l’inesistenza di crediti delle società Kunstoplast e Procedo International e dichiarava inefficace il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. rilevando che la mancata proposizione del giudizio di merito aveva reso inefficace il provvedimento.

Proponeva appello la s.r.l. Laziale Granuli Termoplastici rilevando che l’intervento in causa del Banco di Sardegna era avvenuto tardivamente, dopo l’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ed era quindi da ritenersi inammissibile. La società appellante deduceva l’infondatezza dell’affermazione da parte del Tribunale della necessarietà della partecipazione al giudizio del Banco di Sardegna e l’erroneità della dichiarazione di inefficacia del provvedimento di urgenza per effetto della mancata citazione del Banco nel giudizio di merito.

La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’intervento volontario spiegato in primo grado dal Banco di Sardegna ritenendo applicabile il nuovo testo dell’art. 268 c.p.c. e quindi tardivo l’intervento. Nella motivazione inoltre la Corte di appello ha affermato che l’intervento del Banco di Sardegna doveva comunque ritenersi inammissibile per carenza di interesse rispetto alla domanda di risoluzione del rapporto causale cui il Banco è estraneo.

Ricorre per cassazione il Banco di Sardegna con due motivi di impugnazione e produce memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difende con controricorso la s.r.l. Laziale Granuli Termoplastici.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c. La ricorrente in relazione alla normativa applicabile all’intervento in causa chiede alla Corte di affermare che ai giudizi instaurati prima del 30 aprile 1995 si applica l’articolo 268 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 28.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e la violazione e mancata applicazione dell’art. 105 c.p.c. oltre la omessa e insufficiente motivazione. In relazione all’avvenuto pagamento in luogo della Laziale Granuli Termoplastici s.r.l. la ricorrente chiede alla Corte di affermare che non è consentito al giudice di merito dichiarare inammissibile l’intervento in giudizio di una parte necessaria che intenda far valere un diritto dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Entrambi i motivi sono fondati. La Corte di appello ha errato nell’applicare alla presente controversia il testo dell’art. 268 c.p.c. novellato dalla L. n. 353 del 1990 perchè la controversia era già pendente alla data di entrata in vigore della legge e pertanto l’art. 268 c.p.c. andava applicato nel suo testo originario secondo cui l’intervento può aver luogo finchè la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio. Nè può ritenersi l’intervento tardivo perchè la causa era stata già rimessa al collegio. Infatti nel frattempo, tra la precisazione delle conclusioni e l’intervento del Banco di Sardegna, sopraggiunse la normativa sul giudice monocratico (entrata in vigore dal 2 giugno 1999) che prevedendo una rimessione della causa al giudice monocratico e una nuova precisazione delle conclusioni rese l’intervento tempestivo.

Nè infine può ritenersi che la richiesta dichiarazione di inefficacia del provvedimento di urgenza emesso nei confronti del Banco di Sardegna fosse carente di interesse. Il Banco nella qualità di destinatario del provvedimento di urgenza aveva interesse a far accertare l’inefficacia dell’ordine di sospensione del pagamento per potersi rivalere nei confronti della società garantita o eventualmente, in caso di rigetto dell’eccezione di inefficacia e di conferma nel merito del provvedimento di sospensione, per giustificare il mancato pagamento nei confronti della società venditrice o per richiederne la restituzione. La pronuncia sul rapporto causale emessa in primo grado dal Tribunale di Frosinone non è stata impugnata dalle società Kunstoplast e Procedo International ed è passata in giudicato. E’ rimasto pertanto attivo soltanto il primo profilo di interesse all’intervento in causa essendo evidente il pregiudizio che sarebbe derivato alla banca garante se fosse stata sovvertita in appello la pronuncia di inefficacia del provvedimento di urgenza emesso dal Tribunale. Ipotesi non avveratasi con la sentenza della Corte di appello di Roma che ha pronunciato però sulla ammissibilità dell’intervento e di conseguenza ha condannato il Banco di Sardegna al pagamento delle spese processuali. Sussiste pertanto, sotto questo profilo, un concreto interesse, da parte del Banco di Sardegna, alla definizione della controversia anche in questo giudizio di legittimità. Va pertanto accolto il ricorso per cassazione e cassata la sentenza della Corte di appello con decisione nel merito dichiarativa dell’ammissibilità dell’intervento in giudizio del Banco di Sardegna. La statuizione sulle spese del primo grado di giudizio va confermata mentre la controricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello e di cassazione così come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara ammissibile l’intervento del Banco di Sardegna. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in complessivi Euro 1.900,15 di cui 400,15 per diritti e 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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