Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18595 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23903-2019 R.G. proposto da:

V.M.; P.D.; P.L.; P.G.;

P.S.; PA.GI., tutti nella qualità di eredi di

P.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI;

– ricorrenti –

contro

T.F.;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il

presente regolamento.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.P., ricevuta da T.F. la richiesta stragiudiziale di pagamento dell’importo di Euro 32.009,25, a titolo di compenso per l’espletamento di un incarico professionale relativo alla predisposizione di un progetto di miglioramento fondiario e di primo insediamento in relazione al bando PSR Calabria 2007/2013 (domanda n. (OMISSIS)), convenne il T. dinanzi al Tribunale di Locri, chiedendo l’accertamento negativo della pretesa vantata dal convenuto;

il T., nel costituirsi, propose eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e chiese, in via riconvenzionale, che il P. venisse condannato a corrispondergli il compenso pattuito nella misura già richiesta;

il Tribunale di Locri, con l’ordinanza n. cronol. 4157/2019 del 2 luglio 2019, accogliendo l’eccezione del convenuto, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando quale giudice competente il Tribunale di Reggio Calabria, non solo sul rilievo che pure nell’azione di accertamento negativo, ai sensi dell’art. 18 c.p.c., è competente il luogo in cui il convenuto ha la residenza, o il domicilio o la dimora, ma anche in considerazione del fatto che l’obbligazione avente ad oggetto il compenso preteso dal T., in relazione al quale il P. ha chiesto l’accertamento negativo della prestazione, essendo liquido, deve essere adempiuta al domicilio del creditore;

P.P. ha impugnato con il presente regolamento la predetta ordinanza e ne ha lamentato l’illegittimità, deducendo, con i due motivi su cui si basa il ricorso proposto, che: 1) non può applicarsi nel caso all’esame l’art. 1182 c.p.c., comma 3, sul presupposto della liquidità del credito pecuniario vantato dal T., in quanto tale requisito è stato desunto da un titolo convenzionale di fatto inutilizzabile perchè disconosciuto; 2) in ogni caso, la competenza poteva essere legittimamente radicata dinanzi al Tribunale di Locri in considerazione del fatto che “per foro del convenuto debba comunque intendersi quello del convenuto sostanziale rispetto all’azione dell’asserito e contestato credito” e, quindi, del P. stesso, rivestendo questi, nella specie, “esclusivamente la posizione di attore formale essendo, sostanzialmente, convenuto”;

T.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

V.M., P.D.; P.L.; P.G.; P.S.; Pa.Gi., tutti nell’asserita qualità di eredi di P.P., deceduto il (OMISSIS), hanno depositato “memoria difensiva nonchè di costituzione degli eredi in prosecuzione”;

il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del proposto regolamento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

come evidenziato nell’ordinanza impugnata in questa sede e come risulta dagli atti, T.F. si è costituito tempestivamente in giudizio e in comparsa di costituzione ha ritualmente contestato la competenza territoriale del giudice adito;

convenuto nella causa di accertamento negativo del credito promossa dall’odierno ricorrente è T.F., preteso creditore, nè può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che quest’ultimo abbia proposto domanda riconvenzionale nei confronti del P. invocandone la condanna al pagamento della prestazione professionale che si assume espletata, atteso che la domanda riconvenzionale è conosciuta dal giudice investito da quella avanzata in via principale, salvo che ecceda la competenza di quest’ultimo per materia o valore;

alla luce di quanto appena evidenziato, la competenza del Tribunale di Locri non poteva essere radicata ai sensi dell’art. 18 c.p.c., dovendosi al riguardo far riferimento non al luogo di residenza o di domicilio del debitore, come sostenuto da P.P., bensì al luogo di residenza o domicilio o dimora del convenuto T., come correttamente ritenuto dal Tribunale adito;

va inoltre verificato se l’ordinanza impugnata sia corretta nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l’obbligazione di pagamento relativa al compenso fosse liquida alla stregua del contratto allegato, sebbene la sottoscrizione, apparentemente riconducibile al debitore ed apposta in calce ad esso, fosse stata da quest’ultimo disconosciuta concludendo, quindi, per la operatività nella fattispecie dell’art. 1182 c.c., comma 3, che ricollega la competenza al domicilio del creditore;

deve osservarsi a tale riguardo che la valutazione circa la liquidità della obbligazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1182 c.c., va condotta alla stregua della prospettazione delle parti e, comunque, allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4, (Cass., sez. un., 13/09/2016, n. 17989; Cass., ord., 20/03/2019, n. 7722), senza che possa assumere rilievo la eventuale contestazione svolta in merito alla utilizzabilità di questi ultimi;

il Collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione contenuta appaiai prima facie finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge, di tal chè la competenza per territorio non può essere derogata dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, nè dalla domanda riconvenzionale, che, a norma dell’art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore (Cass., ord., 17/05/2007 n. 11415; Cass. 22816/2016);

nella specie, l’attore ha chiesto un accertamento negativo facendo comunque riferimento, pur negando di averlo sottoscritto, ad un titolo negoziale che indica i criteri per la determinazione del compenso preteso dal T. e riferendosi, in ogni caso, ad una somma determinata, asseritamente indebitamente pretesa ex adverso;

ritenuto che:

alla luce di quanto precede, il proposto ricorso per regolamento di competenza debba essere rigettato, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria;

non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 2 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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