Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18594 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29788 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

B.S. (C.F.: (OMISSIS)), titolare della Ditta Essebi

Italia di B.S. rappresentato e difeso dagli

avvocati Martino Umberto Chiocci (C.F.: C(OMISSIS)), Antonio

Spadetta (C.F.: (OMISSIS)) e Annamaria Spadetta (C.F.: (OMISSIS))

– ricorrente e controricorrente all’incidentale condizionata –

nei confronti di:

REFILLGAS S.r.l. in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

liquidatore, legale rappresentante pro tempore, P.E.

rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico M. Bella (C.F.:

(OMISSIS)), Francesco Bella (C.F.: (OMISSIS)) e Riccardo Troiano

(C.F.: (OMISSIS))

– controricorrente – ricorrente in via incidentale condizionata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n.

1060/2017, pubblicata in data 12 maggio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 28 marzo 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Refillgas S.r.l. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso un precetto di pagamento intimatole da B.S..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Torino.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il B., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Refillgas S.r.l. in liquidazione, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso principale fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare la verifica della tempestività del ricorso principale.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 12 maggio 2017, e non notificata.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2013, e quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 12 novembre 2017. La richiesta di notifica del ricorso principale risulta effettuata in data 6 dicembre 2017.

Esso è dunque tardivo e, come tale, manifestamente inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato (peraltro anch’esso tardivo e quindi in ogni caso inefficace, in virtù dell’inammissibilità del principale).

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi dei suddetti ricorsi.

E’ appena il caso di osservare che risultano del tutto inconferenti, anzi confermano quanto sin qui esposto, le argomentazioni contenute nella memoria del ricorrente in ordine alla data di effettiva pubblicazione della decisione impugnata (che egli stesso assume in effetti pubblicata in data 12 maggio 2017).

2. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, mentre è assorbito l’incidentale condizionato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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