Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18594 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 18/06/2020, dep. 07/09/2020), n.18594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17539-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

M.A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRIBULATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERA SANELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 748/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito notificato a M.A.F., con il quale l’Inps aveva intimato alla predetta il pagamento di contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi derivanti dalla partecipazione pro quota ad alcune società a responsabilità limitata;

rilevava la Corte territoriale che, pur se il D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, faceva riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, “il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività d’impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef… deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

resiste M.A.F. con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis, di conv.ne con modificazioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, e in connessione con la L. 2 agosto 1990, n. 233;

la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa;

trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019, cui in questa sede si rinvia;

nella citata pronuncia è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per l’soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati aì finì IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” e che con la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione della L. n. 233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;

è stato rilevato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che il suddetto D.P.R., contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55, (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, mentre l’art. 44, lett. e), (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES);

e poichè la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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