Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18593 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2356-2016 proposto da:

V.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MASSIMO

CANDREVA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

PREFETTO SALERNO;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 402/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 17 giugno 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2666 del 2007 che aveva rigettato l’opposizione proposta da V.B. avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di L. 1.009.000 per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9;

che V.B. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidato a due motivi, ed ha depositato memoria;

che il Ministero dell’interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare atto ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Considerato che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta;

che con il primo motivo è denunciata “errata applicazione dell’art. 139 c.p.c.”, e si contesta la validità della notifica del verbale di contestazione, effettuata presso l’abitazione della nonna all’epoca quasi ottantenne;

che la doglianza è infondata;

che la Corte d’appello ha accertato che la notifica era stata effettuata nella residenza del sig. V., in (OMISSIS), a mani di persona che si era qualificata nonna convivente (ex plurimis, Cass. 14/11/2007, n. 23578), ed ha correttamente ritenuto che sussisteva la presunzione della consegna dell’atto al destinatario, nella specie non superata poichè non era dimostrata l’occasionalità della presenza della parente all’interno dell’abitazione del destinatario;

che con il secondo motivo sono denunciate “false applicazioni delle norme sulla istruzione probatoria” e si contesta la valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni dei testimoni riguardanti la visibilità dei segnali stradali nel tratto di autostrada sul quale era stata rilevata l’infrazione;

che la doglianza è inammissibile in quanto il ricorrente non ha trascritto il contenuto delle dichiarazioni testimoniali di cui assume l’errata valutazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso (tra le molte, di recente, Cass. 13/05/2016, n. 9888), e ciò impedisce in radice a questa Corte di svolgere il controllo richiesto, a prescindere dai ristretti limiti entro in quali è ammesso il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove;

che pertanto il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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