Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18593 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18593 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22889-2016 R.G. proposto da:
MICHETTI MARCO, elettivamente domiciliato in Roma, via della Pineta
Sacchetti, n. 201, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Fontanella,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., p. i.v.a. 13756881002, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata avverso la sentenza n. 8848/2016 del Tribunale di Roma, depositata il
02/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da Marco
Michetti nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., Roma Capitale, il Comune
di Frascati e il Comune di Nemi, ha dichiarato prescritti i crediti risul-

Data pubblicazione: 13/07/2018

tanti dalle cartelle di pagamento impugnate e inefficace il preavviso di
fermo amministrativo opposto, con condanna dell’agente di riscossione
al pagamento delle spese processuali.
Contro tale decisione il Michetti propone ricorso per motivi attinenti la
misura della liquidazione delle spese di lite.
L’agente di riscossione non ha svolto attività difensiva.

all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e),
dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25
ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso
in camera di consiglio non partecipata.
Il ricorrente ha depositato memorie difensive.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la
motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma
semplificata.
Come rilevato nella proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., il ricorso è stato sottoscritto con firma digitale e depositato in
stampa cartacea, anziché in originale nativo analogico, nonostante nel
giudizio innanzi alla Corte di cassazione non sia ancora stato attivato il
PCT e quindi non sia possibile la produzione di originali digitali. Nondimeno, si deve ritenere che la sottoscrizione in calce all’attenzione di
conformità abbia effetto sanante del rilevato vizio di sottoscrizione
dell’atto, in quanto la firma analogica apposta in fondo all’atto implica
che l’autore ne abbia fatto proprio l’intero contenuto.
Ciò posto, è possibile passare all’esame dell’unico, articolato, motivo.
Anzitutto il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui
il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulle ragioni per le quali si sarebbe discostato dalla sua nota spese, stilata in conformità ai parametri
medi dello scaglione tariffario applicabile in ragione del valore della
causa.

Ric. 2016 n. 22889 sez. M3 – ud. 29-11-2017

-2-

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui

Il motivo è infondato, in quanto il tribunale, nel liquidare le spese del
giudizio, ha motivato – sia pur succintamente – sulle ragioni per le quali si è discostato dalle tariffe medie, in considerazione «della attività di
difesa in concreto svolta nelle diverse fasi del giudizio di primo e secondo grado» (pag. 13).
In subordine il Michetti deduce che il tribunale, nell’esercizio del potere

Questa censura è fondata.
Infatti, se da un lato è vero che il giudice può determinare l’importo
dovuto a titolo di spese processuali discostandosi motivatamente dagli
onorari medi, è pur vero che in nessun caso è consentita la liquidazione
di spese che si pongano sotto la soglia minima o sopra quella massima
previste dal decreto ministeriale n. 55 del 2014.
Nella specie, il ricorrente ha correttamente dedotto quale era il valore
della causa, quali i minimi sotto i quali il tribunale non sarebbe potuto
scendere e quale invece l’importo effettivamente liquidato.
Giova rilevare, in particolare, che il parametro di liquidazione fa riferimento all’autorità giudiziaria, non alla funzione svolta, sicché per il giudizio di secondo grado si dovevano applicare le tariffe del giudizio innanzi al tribunale, anziché quelle relative alla corte d’appello. Tuttavia,
pur con questa precisazione, la sentenza impugnata va cassata sul punto, in quanto l’importo concretamente liquidato è inferiore al minimo di
legge.
P.Q.M.
rigetto il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

di liquidare le spese processuali, ha violato i minimi tariffari.

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