Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18593 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VITO ALTERIO GESSI DI GIOVANNI E ALBERTO ALTERIO S.N.C., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via S. Agatone Papa n. 50, presso lo studio dell’avv. Mele

Caterina, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Luigi

Rotondi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sez. 5^, n. 409, depositata il 7.1.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la ricorrente, l’avv. Caterina Mele;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale PRATIS

Pierfelice che ha concluso in adesione alla relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la societa’ contribuente propone ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei soli confronti della societa’ intimata, ha accolto l’impugnazione promossa dall’Agenzia contro sfavorevole decisione di primo grado in tema avviso di accertamento irap ed iva per l’anno 1998;

rilevato:

– che – vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento di reddito di societa’ di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5, sul reddito di partecipazione dei correlativi soci – occorre rilevare la nullita’ dell’intero giudizio;

che deve, invero, farsi applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale “La unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della societa’ a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societa’, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la societa’ ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perche’ non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass ss.uu. 1052/07); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza:

– che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

– che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullita’ che puo’ e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

osservato:

che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullita’ dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Avelino, che si atterra’ alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Avellino; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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