Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18593 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 18/06/2020, dep. 07/09/2020), n.18593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3713-2019 proposto da:

P.G., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della KOMPASS DI P.G. & C. SAS,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato OTELLO BAGALINI;

– ricorrenti –

contro

CONSODATA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 86, presso lo studio

dell’avvocato MATTEO DI RAIMONDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO BARTOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 20 luglio 2016 e notificato il 12 settembre 2016, proposto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno da Kompass s.a.s. di P.G. e C., nonchè da P.G. in proprio, avverso il decreto ingiuntivo notificato l’11 giugno 2016 da Consodata S.p.A. per differenze tra gli acconti provvigionali versati in costanza di rapporto di agenzia e provvigioni effettivamente maturate dall’agente sugli affari andati a buon fine;

la Corte confermava il rilievo di tardività dell’impugnazione già evidenziato dal Tribunale, dal momento che l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 40 giorni stabilito dall’art. 641 c.p.c., trattandosi di opposizione da proporre secondo le norme del rito ordinario e assumendo rilievo, pertanto, la data della notifica dell’atto di opposizione;

avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione Kompass s.a.s. di P.G. e C., nonchè P.G. sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;

resiste con controricorso Consodata s.p.a.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., e degli artt. 409 e 413 c.c., nonchè errata ed omessa valutazione dei fatti e delle produzioni documentali, violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere, osservando che l’oggetto di causa riguardava un rapporto di agenzia e anche nel caso di società di persone la competenza appartiene al giudice del lavoro se, come nella specie, la prestazione sia svolta in forma prevalentemente personale da parte dell’agente;

con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., e seguenti, e, in particolare, dell’art. 40, violazione del principio del simultaneus processus e del principio di economia processuale, rilevando che il decreto ingiuntivo era stato richiesto anche nei confronti di P.G. che è persona fisica e si sarebbe potuto applicare, almeno nei suoi confronti, il rito del lavoro;

i motivi, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati;

nel caso in disamina, infatti, non si tratta di stabilire se sia applicabile oppur no il rito del lavoro alla controversia, quanto piuttosto, di verificare, a monte, la corretta e tempestiva proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, posto che lo stesso è stato emesso secondo il rito ordinario dal Tribunale in composizione monocratica (in sentenza è chiarito che, nonostante l’iniziale assegnazione interna al giudice del lavoro del ricorso per decreto ingiuntivo, a seguito di decreto interlocutorio lo stesso era stato rimesso al Presidente della sezione civile e il decreto reso dal giudice civile ordinario, in conformità alla distribuzione tabellare);

costituisce interpretazione nomofilattica consolidata di questa Corte quella secondo la quale il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia,

indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione;

la ratio di tale interpretazione risiede nella esigenza di sottrarre il regime dei termini per impugnare (e, nella specie, di opporre il decreto ingiuntivo), per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa la natura della controversia, oggetto del giudizio di merito, privilegiando l’affidamento del cittadino nelle forme del processo;

e ciò in conformità al consolidato principio di ultrattività del rito che privilegia il principio dell’apparenza, sicchè la qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal Giudice costituisce criterio di riferimento per le parti, in assonanza con il principio secondo cui il mutamento del rito in un processo erroneamente iniziato compete esclusivamente al Giudice (Cass. n. 22738 del 09/11/2010; n. 20705 del 09/08/2018; n. 15897 del 11/07/2014; Cass. n. 14139 del 08/07/2020);

correttamente, pertanto, la Corte territoriale aveva ritenuto la irritualità dell’opposizione, proposta con atto notificato oltre il quarantesimo giorno, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso dal giudice civile ordinario;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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