Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18593 del 03/09/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18593 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 18972-2008 proposto da:
D’AL SANDRO
DLSPMF38R67C975B),
SSTGPP66L19C975C),
SSTNRT64A51C975W),

PALMA
SISTO
SISTO

FIORENTE

(C.F.

GIUSEPPE
ANNA

RITA

(C.F.
(C.F.

Data pubblicazione: 03/09/2014

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso l’avvocato
2014
1279

EUGENIO GAGLIANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCO GAGLIARDI LA GALA,
giusta procura a margine del ricorso;

ricorrenti

1

contro

COMUNE DI CONVERSANO;
– Intimato-

avverso la sentenza n.

559/2007 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 22/05/2007;

pubblica udienza del 19/06/2014 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DENTAMARO
TERESA, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
a

udita la relazione della causa svolta nella

2

FATTO E DIRITTO
Palma Fiorente D’Alefrisandro, Anna Rita Sisto e Giuseppe Sisto, proprietari di un
terreno occupato ed irreversibilmente trasformato dal Comune di Conversano in
difetto di emissione del decreto di esproprio, propongono ricorso per la cassazione
della sentenza della Corte d’appello di Bari che ha liquidato il danno da essi subito

della I. n. 359/92 ed ha determinato l’indennità di occupazione in misura pari al 5%
annuo dell’indennità virtuale di esproprio, anch’essa calcolata ai sensi del citato
articolo 5 bis, 1° e 2° comma, della legge.
Il Comune di Conversano non ha svolto difese.
Con l’unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione di legge, rilevano che il giudice
del merito avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno e dell’indennità
sulla scorta del valore di mercato del terreno — così come previsto dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 348/2007 e dal nuovo art. 37 del D.P.R. n. 327/2001,
applicabile anche ai procedimenti espropriativi in corso ex art. 2, comma 90, L. n.
244/2007; chiedono inoltre che sulla somma loro spettante a titolo risarcitorio sia
comunque riconosciuta la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 5 bis, comma 7
bis, della I. n. 359/92 e che l’indennità sia quantificata secondo il saggio degli

interessi legali vigente nel periodo considerato e non nella misura, del 5% annuo,
determinata in via equitativa dalla corte territoriale.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
Con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato,
rispettivamente, l’illegittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 111 Cost., del 1° e
del 2° comma e del comma 7 bis dell’art. 5 bis della n. 359/92, che prevedevano
criteri di determinazione dell’indennità di esproprio e di liquidazione del danno da
accessione invertita non commisurati al valore di mercato dei terreni espropriati od
irreversibilmente trasformati.

per la perdita del suolo sulla scorta del criterio dettato dall’art. 5 bis comma 7 bis

Alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme predette è conseguita la
cessazione della loro efficacia “erga omnes”, con effetto retroattivo su tutti i rapporti
o situazioni giuridiche pendenti (Cass. nn. 28431/08, 26275/07).
Caduto il criterio risarcitorio stabilito dall’ari. 5 bis comma 7 bis cit., il danno subito
dai ricorrenti per la perdita del terreno deve quindi essere liquidato in una somma

palesemente infondata la pretesa di veder applicata su tale somma la
maggiorazione del 10% prevista dalla disposizione dichiarata incostituzionale e non
più vigente nell’ordinamento.
Quanto alla determinazione dell’ indennità virtuale di esproprio, sulla quale deve
essere calcolata l’indennità di occupazione, va rilevato che nella specie la procedura
espropriativa é soggetta al regime giuridico anteriore all’entrata in vigore del T.U. n.
327/01: deve pertanto farsi applicazione dell’ari. 39 I. 25 giugno 1865 n. 2359, che
commisura detta indennità al valore di mercato del bene (Cass. SS.UU. n. 5265/08).
Il ricorso va infine dichiarato inammissibile nella parte in cui, senza rivolgere alcuna
critica alla decisione con la quale la corte territoriale ha ritenuto di determinare
l’indennità di occupazione, in via equitativa, nella misura del 5% annuo
sull’ammontare dell’indennità virtuale di esproprio, si limita a richiedere che detta
indennità sia commisurata al saggio degli interessi legali vigente nel periodo.
La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata, con rinvio della causa
alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provvederà a liquidare il
danno e l’indennità di occupazione secondo i criteri appena indicati e regolerà anche
le spese del giudizio di legittimità.
Restano owiamente ferme tutte le statuizioni della sentenza impugnata (ivi
comprese quelle concernenti il riconoscimento della rivalutazione monetaria, degli
interessi compensativi sul danno e di quelli moratori sull’indennità) che, non avendo
formato oggetto del ricorso, sono coperte da giudicato interno.
P.Q.M.

pari al valore venale del bene alla data del fatto illecito acquisitivo; è però

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Roma, 19 giugno 2014.

(

Il Presidente

Il co s. est.

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