Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18592 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29839-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

209, presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA VASCELLARI;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

SANSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1716/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 28 dicembre 2015, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 2444 del 2012 che aveva respinto il ricorso di C.A. avverso 9 verbali di accertamento della violazione del limite di velocità riscontrato con autovelox in entrata su (OMISSIS), nel territorio del Comune di Firenze;

che C.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidato a quattro motivi;

che il Comune di Firenze resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta;

che con il primo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, e si contesta che il Tribunale, nell’esaminare la questione della nullità/inesistenza della notificazione dei verbali, non avrebbe valutato la questione della nullità di due verbali in quanto notificati a mezzo di società privata;

che la doglianza è inammissibile in quanto il vizio di motivazione prospettato non rientra nel paradigma previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato, giacchè l’omissione in cui sarebbe incorso il Tribunale non concerne un fatto storico, principale o secondario (per tutte, Cass., Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), bensì la ricognizione delle norme in materia di notificazione, e quindi un vizio di violazione di legge;

che con il secondo e con il terzo motivo di ricorso, rubricati rispettivamente come “violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per errores in procedendo”, e “carenza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” si contesta sia la statuizione di inammissibilità della contestazione riguardante l’illegittimità dell’utilizzo di autovelox su (OMISSIS), sia la motivazione riguardante la legittimità della qualificazione di (OMISSIS) come strada urbana di scorrimento;

che entrambi i motivi sono inammissibili;

che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (per tutte, Cass. 13/05/2016, n. 9888), non ha trascritto quelle parti dell’atto di opposizione necessarie a dimostrare la proposizione della specifica contestazione dell’assenza delle caratteristiche necessarie per qualificare (OMISSIS) come strada urbana di scorrimento;

che è inammissibile, per carenza di interesse, la denuncia di vizio di motivazione;

che, infatti, la censura ha ad oggetto l’affermazione del Tribunale, secondo cui (OMISSIS) è considerata strada urbana di scorrimento in entrata ed in uscita, ma l’affermazione è priva di contenuto decisorio in quanto assunta dopo che lo stesso Tribunale ha ritenuto inammissibile la questione concernente le caratteristiche di (OMISSIS) (per tutte, Cass. 20/08/2015, n. 17004);

che con il quarto motivo di ricorso è denunciata “violazione e falsa applicazione art. 360, comma 1, n. 4 per errores in procedendo” e si lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato alcuni motivi di appello, e tra essi il motivo con cui si contestava la mancata e/o inesatta indicazione nei verbali del numero di protocollo dell’autovelox utilizzato, nonchè dei dati relativi alla sua omologazione e taratura periodica;

che la doglianza di omessa pronuncia è inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto il ricorrente non ha trascritto il motivo di appello sul quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato (per tutte, Cass. 20/08/2015, n. 17049);

che il ricorso è rigettato con onere delle spese a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sestga civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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