Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18592 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 10/07/2019), n.18592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6316-2018 proposto da:

C.M.T., F.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati FRANCA FIORELLI, MASSIMILIANO MANNA;

– ricorrenti –

contro

FLAMINIA SPV SRL quale concessionaria di VENETO BANCA SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato UBALDO SASSAROLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 939/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.V. e C.M.T. propongono ricorso per cassazione articolato in tre motivi (illustrato da memoria) contro la Veneto Banca s.p.a., avverso la sentenza n. 939/2017 della Corte di Appello di Perugia, notificata il 15.12.2017, regolarmente prodotta in copia notificata, con la quale la Corte confermava l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta nei loro confronti.

2. Resiste con controricorso la Flaminia SVP, quale cessionaria del credito della Veneto Banca.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria) condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2. Rileva preliminarmente che la legittimazione della Flaminia SVP, in qualità di cessionaria del credito controverso vantato della controricorrente, affermata nel controricorso con riferimento agli estremi della Gazzetta Ufficiale, non è stata posta in contestazione.

2. Nel merito, la Veneto Banca evocava in giudizio i signori F. e C., quali fideiussori della Ninò s.r.l., chiedendo si dichiarasse, ex art. 2901 c.c., l’inefficacia dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, con conferimento in esso dei beni immobili di loro proprietà. L’istanza di sospensione necessaria del giudizio, essendo il credito dell’attrice contestato, veniva rigettata, e la domanda avversaria accolta, benchè i ricorrenti sostenessero l’inesistenza dei presupposti per l’accoglimento della revocatoria.

3. Il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c., è infondato, atteso che, come già affermato da questa Corte, il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicchè il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poichè l’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (Cass. n. 2673 del 2016).

Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2901 cc. stante l’insussistenza dei presupposti di esso, è inammissibile in quanto del tutto privo di specificità, postulando violazioni in iure in modo del tutto assertorio e senza precisi riferimenti alla vicenda processuale (Cass. n. 4741 del 2005, il cui principio di diritto, consolidato, è stato espressamente condiviso in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017).

Anche il terzo motivo è del tutto inammissibile, laddove si denuncia la violazione del diritto costituzionale alla difesa per aver negato l’ammissione delle prove costituende. La censura è del tutto generica, non essendo menzionati i capitoli di prova dei quali si chiedeva l’ammissione, nè indicati i verbali di causa in cui se ne chiedeva l’ammissione e gli atti di parte ove questi erano contenuti e quindi non essendo stati forniti alla Corte elementi per valutare la decisività di quanto la parte offriva di provare (v. Cass. n. 8204 del 2018:”La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, nè adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione”).

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., comma 3, come richiesto dalla parte controricorrente.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e i ricorrenti risultano soccombenti, pertanto sono gravati dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone in capo ai ricorrenti le spese di lite sostenute dalla controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA