Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18591 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18591 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11692-2016 R.G. proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., p. i.v.a. 11210661002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Piemonte, n. 39, presso lo studio dell’avvocato Pasquale Varì, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
PERUGINI DARIO e COMUNE DI TIVOLI, in persona del Sindaco pro
tempore;
– intimati avverso la sentenza n. 4296/2016 del Tribunale di Roma, emessa il
24/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza del

Data pubblicazione: 13/07/2018

Tribunale di Roma che, accogliendo l’appello proposto da Dario
Perugini anche nei confronti del Comune di Tivoli, in riforma della
sentenza di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento n.
097201003115217, con condanna in solido dell’ente impositore e
dell’agente di riscossione al pagamento delle spese del giudizio.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e) ,
dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25
ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la
motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma
semplificata.
Con un unico motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 97 cod.
proc. civ., nonché degli artt. 12, 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973,
ravvisata nella condanna alle spese processuale dell’agente di
riscossione sebbene le cause che hanno determinato l’annullamento
della cartella di pagamento fossero imputabili unicamente al Comune
di Tivoli.
Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti
l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente
creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna
alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione né, in sé
considerata, di compensazione delle stesse, ferma restando la facoltà
dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di essere
manlevato dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore
vittorioso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv.
642749).

Ric. 2016 n. 11692 sez. M3 – ud. 29-11-2017

-2-

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Non si provvede alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità, poiché le parti intimate non hanno svolto attività
difensiva.
Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma

comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché l’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,

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