Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18591 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10986/2015 proposto da:

Comune di Tivoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Cassiodoro, n. 6, presso lo studio

dell’avvocato Lepore Gaetano, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Lepore Maria Claudia, giusta procura margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C., e D.F., nella qualità di eredi

di De.Fr., elettivamente domiciliati in Roma, Via Caio

Mario, n. 27, presso lo studio dell’avvocato Russo Alessandro, che

li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

De.Cr., sia in proprio che in qualità di procuratrice

generale di D.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Costabella, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Lavitola Giuseppe,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Manzia Claudio,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

Nuova Immobiliare Daniela s.r.l., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

G.G.Belli, n. 39, presso lo studio dell’avvocato Lembo Alessandro,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

B.A., e B.V., De.Le.,

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 572/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 27 gennaio 2015 la Corte d’appello di Roma ha determinato l’ammontare dell’indennità di occupazione legittima e di espropriazione dovute dal Comune di Tivoli in favore, rispettivamente, della Nuova Immobiliare Daniela s.r.l., di B.A., B.V. e M.G., quali eredi di B.F., di De.Cr. e D.L., quali eredi di D.M., di D.C., D.F. e De.Le., quali eredi di De.Fr..

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che non poteva tenersi conto della destinazione dell’area a verde pubblico attrezzato e viabilità, in quanto esprimeva un vincolo preordinato all’esproprio; b) che, secondo il p.r.g. del 7 marzo 1969, le aree interessate all’esproprio ricadevano in parte in area non edificabile; c) che, tuttavia, il consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato una estrema difficoltà nell’operazione di sovrapposizione della zonizzazione del p.r.g. con la mappa catastale, “venendo in rilievo una viabilità del p.r.g. non coincidente con la viabilità rappresentata nella mappa cantatale”, con conseguente pratica impossibilità di definire la edificabilità o non delle singole particelle; d) che, in tale contesto, il consulente d’ufficio aveva proceduto alla individuazione di un valore per metro quadrato (61,00 Euro) uguale per tutte le proprietà coinvolte nella procedura ablativa, secondo una tecnica già utilizzata dalla Commissione provinciale.

3. Avverso tale sentenza il Comune di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito con distinti controricorsi De.Cr. e D.L., quali eredi di D.M.; D.C. e D.F., quali eredi di De.Fr.; Nuova Immobiliare Daniela s.r.l. Non hanno svolto attività difensiva B.A. e B.V., nonchè De.Le. e M.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32, 37 e 40 per avere la Corte territoriale omesso di apprezzare il valore dell’immobile al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, arrestandosi alla considerazione dell’impossibilità di determinare l’edificabilità o non delle aree e condividendo un valore unitario identico per tutti i terreni coinvolti nel procedimento ablatorio.

2. Con il secondo motivo si lamenta, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla inedificabilità delle aree.

3. Con il terzo motivo si lamenta, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla qualificazione delle aree interessante dall’esproprio, per non avere la Corte territoriale spiegato le ragioni per le quali aveva recepito la metodologia del consulente, senza spiegare per quale motivo la non coincidenza della mappa catastale con quella del p.r.g. avesse reso impossibile definire la edificabilità o non delle aree stesse.

4. I tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati.

Innanzi tutto, si osserva che, ai fini della determinazione dell’indennità espropriativa, nel sistema introdotto dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis conv., con modif., dalla L. n. 359 del 1992, devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l’edificazione, benchè a tipologia vincolata, sia consentita all’iniziativa privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all’area; qualora, invece, i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello ius aedificandi, ma siano funzionali – come nella specie, alla realizzazione dello scopo pubblicistico, l’area non può essere qualificata come edificabile (Cass. 28 settembre 2016, n. 19193).

In particolare, secondo la condivisa puntualizzazione di quest’ultima decisione, le possibilità legali di edificazione vanno di conseguenza escluse tutte le volte in cui lo strumento urbanistico vincoli concretamente la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, zona di rispetto ecc.): perciò comprendente non soltanto opere pubbliche, ma anche interventi ed attrezzature di interesse generale che, seppur non destinati direttamente a scopi dell’amministrazione, siano idonei a soddisfare bisogni della collettività.

In tale prospettiva, a nulla rileva che l’intervento di interesse generale sia attuato dall’amministrazione direttamente o attraverso la partecipazione privata ed in tal caso avvalendosi di strumenti pubblicistici, quali concessioni di ogni tipo, affidamenti, programmazioni ecc. o, per converso privatistici, quali appalti, convenzioni, partecipazioni associative ed altro, nè tanto meno le tipologie di strutture da costruire, la presenza di manufatti accessori e complementari, le prescrizioni (volumi, altezze, indici, limitazioni ecc.), le integrazioni e le altre modalità esplicative da osservare per la loro esecuzione il più delle volte disciplinate dagli strumenti di attuazione (che essendo strumenti di terzo livello in nessun caso potrebbero derogare quelli generali sovraordinati): essendo decisivo e determinante per la classificazione non edificatoria di dette aree il collegamento funzionale della destinazione impressa con taluno di detti utilizzi e scopi pubblicistici, i quali apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia.

Di recente Cass. 1 febbraio 2019, n. 3168 ha ribadito che le possibilità legali di edificazione devono essere escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.).

La nozione tecnica di edificazione, infatti, va identificata con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia.

Le superiori considerazioni mostrano l’erroneità dell’assunta irrilevanza della destinazione delle aree a verde pubblico attrezzato.

Siffatto orientamento è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno sottolineato come, ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita del godimento di aree occupate dalla P.A. in forza di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione tra aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) ed aree edificabili; tra queste ultime, da individuarsi in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, non rientrano le zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7454).

Peraltro, anche le successive considerazioni della Corte territoriale riposano su premesse erronee in astratto (come la identificazione di un valore unitario, nonostante l’esplicita premessa che alcune aree ricadrebbero senz’altro in zona non edificabile) o non illustrate con motivazione idonea a rendere percepibile la correlazione tra premesse e conseguenze (non essendo chiaro per quale ragione la mancata coincidenza della rappresentazione della viabilità renderebbe impossibile sovrapporre la zonizzazione dello strumento urbanistico con la collocazione delle aree risultante dal catasto).

5. In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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