Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18591 del 03/09/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18591 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26413-2011 proposto da:
KOCH GIORGIO (C.F. KCHGRG42R18H501W), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso
l’avvocato PIETRO MAGNO, che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente 2014
1250

contro

CONDOMINIO VIA ALESSANDRO TORLONIA 11 – ROMA (c.f.
8003500089), in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOR

Data pubblicazione: 03/09/2014

VERGATA, 12, presso l’avvocato GIUSEPPE GIDARO, che
,

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

.t

del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

920/2011 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/06/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2011;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha
da

dichiarato improcedibile l’appello propostoVGiorgio Koch,
in una controversia avente ad oggetto la materia locatizia,

in virtù della tardiva notificazione del ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza di discussione da parte
dell’appellante, in quanto intervenuta oltre il termine di
10 giorni dal deposito del provvedimento presidenziale,
previsto dall’art. 435 cpv. c.p.c.
la Corte d’Appello ha posto a base della propria decisione
la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.20604
del 2008, nella quale è stato affermato che, quando la
notificazione del ricorso e del decreto non sia avvenuta,
l’appello pur se tempestivamente proposto deve essere
dichiarato improcedibile.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
il Koch affidato a due motivi. Ha resistito con
controricorso il Condominio. Depositata relazione ex art.
380 bis cod. proc. civ., il Collegio ha disposto la
trattazione in pubblica udienza.
Nel primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 136 e 435 cod. proc. civ., per non
avere la Corte d’Appello considerato che nella specie la
notificazione, ancorché tardivamente, è stata eseguita nel
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pieno rispetto dello spatium deliberandi previsto nel terzo
comma dell’art. 435 cod. proc. civ. (decreto presidenziale
comunicato a mezzo fax in data 1/10/2009, notifica eseguita
in data 15/10/2009, udienza di discussione fissata il

4/2/2010)o
Nel secondo motivo di ricorso è stata dedotto il vizio di
cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte
d’Appello omesso di rilevare che il decreto era stato
comunicato alla parte via fax, ovvero con modalità non
richiesta e di non essersi, conseguentemente interrogata
sulla validità ed efficacia di tale forma di comunicazione.
In ordine al primo motivo deve osservarsi che secondo
› l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità,
sviluppatosi successivamente alla pronuncia delle Sezioni
Unite posta a base della sentenza impugnata, è stato
affermato che ” i/

termine di dieci giorni assegnato

all’appellante per la notificazione del ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art.
435, secondo coma, cod. proc. civ.) non è perentorio e,
pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza,
sempre che resti garantito all’appellato uno “spatium
deliberandi” non inferiore a venticinque giorni prima
dell’udienza di discussione, perché egli possa apprestare
le proprie difese (art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.);
(Cass.21538 del 2010; 26489 del 2010; 8411 del 2011; 15419
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del 2010; 15590 del 2011, le ultime due relative a
controversie locatizie, 23426 del 2013). Peraltro, medio
tempore, con l’ordinanza n. 60 del 2010 la Corte
Costituzionale ha anch’essa stabilito :

la manifesta infondatezza, per evidente erroneità del
presupposto interpretativo, della questione di legittimità
costituzionale dell’art.435, secondo comma, cod. proc.
civ.,

nella

parte

in

cui

impone

all’appellante il termine di dieci giorni per provvedere
alla notifica all’appellato del ricorso e del decreto di
nomina del relatore nonché di fissazione dell’udienza di
discussione;
la

conseguente

insussistenza

del

sospetto

d’incostituzionalità per violazione degli artt. 24 e 111
Cost., fondato esclusivamente sull’interpretazione della
sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 20604 del 2008), secondo cui l’inosservanza
del termine di cui all’art. 435, secondo comma, cod. proc.
civ. determina inevitabilmente l’improcedibilità
dell’appello;
la prorogabilità del predetto termine anche dopo la
scadenza quando sia rispettato il termine dilatorio,
stabilito nel successivo terzo comma. Alla sopracitata
ordinanza della Corte Costituzionale, peraltro, ne è
5

-..

seguita una successiva dello stesso tenore (n. 253 del
2012).

..

Sulla base di questi principi, la riportata più recente
giurisprudenza di legittimità, sul rilievo che il termine

di dieci giorni non risponde ad alcun canone di ordine
pubblico processuale, né al rispetto del diritto al giusto
processo, ha stabilito che, in caso di mancata (o
intempestiva) notifica deve essere concesso un nuovo
termine nel rispetto del termine a difesa di 25 giorni.
Sulla questione relativa alla natura dei termini fissati in
sede di provvedimento presidenziale nei procedimenti
introdotti con ricorso, sono intervenute,con le pronunce
.t.

n.5700 e 9558 del 2014, le Sezioni Unite, risolvendo un
contrasto relativo alla natura dell’analogo termine per la
notifica del ricorso e del decreto nei procedimenti
riguardanti l’equa riparazione da irragionevole durata del
processo. A tale riguardo è statQ affermata la non
perentorietà di tale termine e la sua prorogabilità,
consentendo la concessione di un nuovo termine anche dopo
la scadenza del primo. Nella motivazione della pronuncia,
le Sezioni Unite, pur limitando l’esame allo specifico
procedimento camerale sottoposto al loro esame, hanno
rilevato in via generale che il principio del giusto
processo non può essere limitato all’osservanza del canone
della celerità e che la Corte Europea dei Diritti Umani ha
6

ritenuto, pur nel rispetto dell’autonomia delle normazioni
processuali dei singoli Stati, che l’accesso alla giustizia
può essere limitato solo mediante previsioni espresse e nel
rispetto del principio di proporzionalità, (CEDU Omar

contro Francia sent. del 27/9/98). Le Sezioni Unite hanno,
in conclusione, valorizzato la mancanza di una previsione
espressa di perentorietà del termine, evidenziando che in
mancanza di essa non possono farsi discendere conseguenze
così gravi come l’improcedibilità, dalla mancata o
intempestiva notificazione. Tanto più, può aggiungersi, in
ossequio ai rilevanti principi espressi dalle pronunce
della Corte Costituzionale sopra citate, quando viene
assicurato alla parte convenuta il rispetto del termine
dilatorio previsto dalla legge.

Alla luce dell’accoglimento del primo motivo deve ritenersi
assorbito il secondo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione perché decida il merito dell’impugnazione
davanti ad essa proposta.
P.Q.M.
La Corte,

7

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione anche
per le spese del presente giudizio.

Il giudice est.

Così deciso nella camera di consiglio del 17/6/2014

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