Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18590 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18590 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

sul ricorso iscritto al n. 21449-2017 R.G. proposto da:
CI II( )LA GIUSKPPK, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
( A )SlABI lii A 12, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
SIGNORI rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO
S1GNORV;

– ricorrente contro
a.

ROSPI N LAZI O SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPI A NUOVA
251, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, che la
rappresenta e difende;

– controricorren te per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 992/2017 del
‘IRIBUNA1,1 di CASSINO, depositata il 21/07/2017;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
°RICCHI();
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONI, che chiede

competenza del Tribunale di Cassino.

Ric. 2017 n. 21449 sez. M2 – ud. 18-04-2018
-2-

illa Corte di Cassazione di accogliere il ricorso dichiarando la

Rilevato che :
Con ricorso per regolamento di competenza ai sensi degli
artt. 42 e 47 c.p.c. stata impugnata da Chiota Giuseppe la
sentenza n. 992/2017 del Tribunale di Cassino resa
nell’ambito del giudizio (n. r.g. 1669/2015) di opposizione

parte della ingunta Europsin S.r.l. della somma di C
19.032,00 per prestazioni professionali.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio,
va riepilogato , in breve e tenuto conto del tipo di decisione
da adottare, quanto segue.
La gravata decisione del Tribunale di Cassino accoglieva
lì’opposizione proposta dalla Eurospin avverso il detto D.I.,
ritenuta -in accoglimento di apposita sollevata eccezionel’incompetenza per territorio del Tribunale adito “per essere
il contratto stato sottoscritto in Aprilia e non avendo le parti
pattuito un luogo diverso dal domicilio del debitore per il
pagamento”.
Il P.G. ha rassegnato le conclusioni dì cui in atti chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che :
1.- Il ricorso è fondato.
L’odierna società contro ricorrente, nell’opporsi al D.I.
emesso dal Tribunale di Cassino deduceva l’incompetenza

a DA. ottenuto dall’odierno ricorrente per il pagamento da

territoriale dello stesso indicando – in ragione del criterio del
forum destinatae solutionis- la competenza del Tribunale di
Latina.
Facendo proprio la suddetta eccezione la gravata decisione
non ha fatto buon governo dei prinicpi ermeneutici regolanti

Infatti i criteri indicati dalla parte che ebbe a sollevare la
suddetta accolta eccezione di incompetenza territoriale non
erano stato indicati in modo completo ed esaustivo, ma solo
parzialmente e con riferimento al solo concorrente forum
destinatae solutionis.
Ed, invero, per nota, costante e condivisa giurisprudenza
“nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’attore non ha
alcun onere dì specificazione del criterio di competenza
scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la
controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che
detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti
dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al
fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice
scelto dall’attore, ha l’onere di eccepire l’incompetenza di
quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto
difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non
potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati
“in limine” né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne
consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa
4

al fattispecie.

contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito
deve ritenersi come non proposta e, pertanto,
definitivamente radicata la sua competenza” ( Cass. civ.,
Sez. Terza, Sent. 25 novembre 2005, n. 24903).

2.-

In

conclusione

il

ricorso

va

accolto

e,

dichiarata la competenza del Tribunale di Cassino, innanzi al
quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
Spese al merito.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e dichiara la
competenza del Tribunale di Cassino.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il
18 aprile 2018.

conseguentemente, va cassata l’impugnata sentenza e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA