Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18590 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29497-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P.

DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL‘ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– resistente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1213/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1213/2017, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Como, ha dichiarato l’estinzione dei crediti dell’Inps conosciuti da C.M. attraverso estratto di ruolo, per intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica di sei cartelle non impugnate nel termine di 40 giorni dall’avvenuta notifica.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate riscossione con tre motivi. C.M. è rimasto intimato. L’INPS ha rilasciato delega in calce alla copia notificata del ricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1. – con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111Cost., degli artt. 615/617 c.p.c. nonchè degli artt. 2938 e 2939 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice d’appello ritenuto, in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, ritenuto di poter conoscere della dedotta prescrizione nonostante la dimostrazione della regolare notifica della cartella di pagamento.

2. – Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice secondo grado omesso di pronunciarsi in ordine alla specifica eccezione relativa all’inammissibilità dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo stante la dimostrata regolare notifica delle cartelle di pagamento.

3. – Col terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17, 19, 20 nonchè degli artt. 2946 c.c., e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte ritenuto che il termine di prescrizione in materia contributiva resti sempre quello quinquennale.

4. – I primi due motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per la connessione delle censure che li sorreggono, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

5. – Ed invero la Corte d’Appello di Milano accogliendo parzialmente il gravame di C.M. ha dichiarato la prescrizione quinquennale dei crediti Inps portati in sei cartelle – su sette impugnate in giudizio – maturata successivamente alla notifica delle stesse cartelle non opposte nel termine di 40 giorni dall’avvenuta rituale notifica.

6. – La decisione contrasta con la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 22946/2016 e n. 20618/2016) in base alla quale risulta che la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto non è ammessa l’azione di accertamento dell’estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella quando il ricorrente ha già ricevuto la notifica della cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l’estratto di ruolo. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell’ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio.

3. – Solo nell’ipotesi in cui la cartella esattoriale non sia stata mai notificata e la prescrizione non interrotta, questa può essere sempre fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita; ciò in quanto come affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (cui adde Cass. n. 27799 del 31/10/2018) il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Ed a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

4.- Tale corretta ricostruzione sistematica non può essere rimessa in discussione in questa sede non potendosi perciò dare seguito neppure alla ordinanza n. 10809/2017 di questa Corte, la quale non si confronta con la giurisprudenza della terza sezione di questa Corte (sentenze n. 22946/ e n. 20618/2016) nè con quella delle Sez. Unite (sentenza n. 19704/2015) prima ricordate; come invece fa la recente ordinanza n. 5446/2019 alla quale questo Collegio intende dare invece continuità sul punto.

5. – Ciò posto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, per quanto di ragione, relativamente alle sei cartelle per le quali i giudici di merito avevano riconosciuto la ritualità della notifica e ciononostante dichiarato la prescrizione quinquennale del credito maturata successivamente. Il terzo motivo di ricorso deve considerarsi assorbito. 6. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va dichiarato l’inammissibilità del ricorso in parte qua.

7. – Va inoltre osservato che nulla è stato invece dedotto in relazione all’unica cartella per la quale fin dal primo grado era stata accertata la nullità della notifica e per l’effetto dichiarata la prescrizione (“decennale”) del credito INPS e su cui, in mancanza di appello da parte dell’Agenzia o dell’INPS, si era comunque già formato il giudicato interno.

8. – Le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere compensate atteso l’esito della lite ed i contrasti esistenti in giurisprudenza in relazione alla durata della prescrizione al momento della proposizione del ricorso introduttivo.

9. – Deve darsi atto che non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara l’inammissibilità in parte qua del ricorso originario.

Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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