Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1859 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3845/2016 proposto da:

IL GIARDINO s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di

amministrazione Z.G. e dell’Amministratore unico

L.E., rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO SIESS, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in TORTONA (AL) VIA

M. BANDELLO 3;

– ricorrente –

contro

P.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati CLELIA CAZZOLA, e

PATRIZIA COMOLLI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Giorgio Allocca, in ROMA, VIA NICOTERA 29;

– controricorrente –

e contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del Procuratore

speciale C.D., rappresentata e difesa dagli Avvocati

LUIGI CREVANI, e GIUSEPPE CILIBERTI, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo, in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2663/2015 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 5.7.2005 la società IL GIARDINO s.r.l. conferiva all’ing. P.M. l’incarico di realizzare un progetto di recupero di immobili nel Comune di (OMISSIS), sottoscrivendo a tal fine un disciplinare di incarico verso un corrispettivo complessivo di Euro 146.000,00 oltre accessori, e stabilendo altresì che, nel caso in cui l’incarico fosse stato revocato al conseguimento del permesso a costruire per decisione di una delle parti, al professionista sarebbe stato riconosciuto un compenso pari al 38% dell’onorario globale.

Interrotti i rapporti prima del rilascio del permesso a costruire, richiesto invano il pagamento del 38% del compenso statuito, con ricorso per ingiunzione al pagamento della somma complessiva di Euro 54.369,60 (Euro 68.757,85 – l’acconto già ricevuto pari ad Euro 14.950,00), corrispondente alla parcella liquidata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, l’ing. P. in data 25.5.2007 otteneva dal Tribunale di Voghera il Decreto n. 262 del 2007, provvisoriamente esecutivo nei confronti della società ingiunta. La quale proponeva opposizione esponendo che il professionista aveva depositato con ritardo, rispetto al termine massimo contrattualmente fissato (di 40 giorni dal 5.7.2005), il progetto architettonico presso l’Ufficio Tecnico Comunale e che quest’ultimo aveva comunicato di non poter approvare il progetto medesimo chiedendo la predisposizione di varianti, per la non conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e per una serie di errori commessi dal professionista; pertanto, nulla era dovuto al professionista. In ogni caso, la società ingiunta con missiva del 16.10.2006 aveva espresso la volontà di recedere ex art. 2237 c.c., dal disciplinare d’incarico, che prevedeva il pagamento del 38% del compenso pattuito solo in caso di recesso una volta approvato il progetto, che invece non era stato approvato per causa imputabile al P.. Pertanto, la società opponente chiedeva la revoca del decreto di ingiunzione e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’incarico e per l’effetto la condanna dell’ing. P. alla restituzione dell’acconto già percepito, oltre al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio l’ing. P. chiedendo il rigetto dell’opposizione e delle domande riconvenzionali in quanto infondate, chiamando in causa ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. da cui intendeva essere manlevate in ordine alle richieste risarcitorie dell’opponente in caso di condanna.

La Zurich Insurance Company s.a. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande dell’opponente.

Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta e all’esito dell’istruttoria per testi e di CTU, rilevava che il professionista aveva depositato in ritardo il progetto rispetto al termine contrattualmente previsto (il 7 dicembre 2005 anzichè entro il 15.8.2005), peraltro senza danno per la committente, mentre riteneva che l’ing. P. avesse correttamente adempiuto agli obblighi previsti nel disciplinare di incarico sino alla comunicazione del recesso da parte del committente. Il Tribunale riteneva insussistenti inadempimenti gravi tali da giustificare la risoluzione del contratto nelle rappresentazioni planimetriche e volumetriche in relazione sia al Piano di Recupero approvato dalla Regione Lombardia nel 1999 sia al successivo progetto presentato al Comune di Voghera il 20.7.2005. E non esaminava la contestazione relativa alle distanze dal confine del progetto predisposto dal P., poichè avanzata dall’opponente tardivamente. Pertanto, il Tribunale non accoglieva la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e la domanda risarcitoria dell’opponente; e conseguentemente nulla era dovuto alla compagnia assicurativa chiamata in manleva dal P.. Circa il quantum del dovuto, il Tribunale riteneva che, in considerazione della previsione specifica del tetto al 38% del compenso globale in caso di mancata prosecuzione dell’incarico oltre l’approvazione del progetto e dell’intervenuto recesso della committenza prima ancora del conseguimento del progetto a costruire, all’ing. P. dovesse spettare solo tale percentuale dell’importo complessivamente pattuito (Euro 55.480,00 da cui andava detratto l’acconto di Euro 14600 già percepito).

Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo avendo riconosciuto al professionista un credito inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo e, per l’effetto, disponeva la restituzione all’opponente della differenza tra la somma ricevuta dal P. in esecuzione del decreto ingiuntivo e quella dovuta.

Avverso detta sentenza proponeva appello la società Il Giardino s.r.l..

Si costituivano l’ing. P. e la Zurich assicurazioni, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 2663/2015, depositata in data 23.6.2015, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello condannando l’appellante a rimborsare alla parte appellata e alla terza chiamata in causa le spese del grado di appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società Il Giardino s.r.l. sulla base di cinque motivi. Resistono il P. e la Zurich Insurance Company s.a., ciascuno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la “Errata ripartizione degli oneri probatori a causa A) dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla mancata valutazione del c.d. disciplinare di incarico, nella parte in cui prevede l’assunzione di un’obbligazione di risultato da parte dell’ing. P., nonchè a causa B) della violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c.”.

Secondo la società ricorrente i Giudici di merito avrebbero omesso di valutare il contenuto del c.d. “disciplinare di incarico” del 5.7.2005 nella parte in cui si prevede che “le prestazioni affidate costituiscono obbligazione di risultato”; così pervenendo ad un’errata ripartizione degli oneri probatori, poichè era il P., quale attore sostanziale, che aveva l’onere di provare l’effettiva approvabilità del suo progetto da parte del Comune di Voghera.

1.2. – Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce la “Errata valutazione dell’idoneità del progetto a conseguire il risultato pattuito, a causa dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione A) alla mancata valutazione delle deposizioni testimoniali e B) agli esiti della CTU in punto di violazione delle distanze e delle superfici”. Secondo la ricorrente, dalle testimonianze degli architetti Co. e G. emergerebbe che il progetto rimase bloccato a prescindere dalle “note vicende giudiziarie”. Inoltre, il CTP della società ricorrente aveva sottolineato che il progetto dell’ing. P. non poteva essere approvato in quanto prevedeva la costruzione di un edificio a una distanza dal confine inedificato inferiore a quella prevista dal Piano regolatore del Comune di Voghera.

1.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 457 del 1978, art. 28, con conseguente errata valutazione di deroga degli strumenti urbanistici comunali”. Secondo la ricorrente la Corte d’Appello, ritenendo erroneamente prevalente il Piano di Recupero, considerava erroneamente sanate le violazioni del progetto dell’ing. P., mentre avrebbe dovuto dichiarare che il medesimo non era approvabile sulla base del Piano Regolatore.

1.4. – Con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta la “Errata decisione sulla decadenza a proporre l’eccezione relativa all’inosservanza delle distanze, a causa dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con violazione artt. 115 e 116 c.p.c.”. La ricorrente precisa che il fatto principale su cui si basava l’opposizione al decreto ingiuntivo non fosse la violazione delle distanze in sè, ma la mancata concreta approvazione del progetto da parte del Comune di Voghera e, in astratto, l’impossibilità del progetto a ottenere il risultato pattuito (permesso a costruire). Laddove la violazione delle distanze in quanto fatto secondario era stata correttamente e tempestivamente allegata dalla committente nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c..

2. – In considerazione della loro connessione logico giuridica e delle modalità di formulazione, detti motivi vanno congiuntamente esaminati e decisi.

2.1 – Essi sono, in primo luogo, inammissibili.

2.2. – In tema di ricorso per cassazione, non è infatti consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 26874 del 2018).

2.3. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.4. – Quanto poi alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (peraltro erroneamente evocato con riferimento alla asserita omissione del procedimento ermeneutico; ovvero al difetto di motivazione), va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 5 2.2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è alcuna idonea e specifica indicazione.

2.5. – Peraltro, è principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

2.6. – Il controllo affidato a questa Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Sicchè, in ultima analisi, tale motivo si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attengono all’apprezzamento motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018).

Viceversa, la società ricorrente mostra di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e le vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi, e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora porsi dinanzi a questa Corte (Cass. n. 5939 del 2018).

Compito della Cassazione non è, infatti, quello di condividere o non condividere la ricostruzione degli accadimenti contenuti nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che appunto, nel caso di specie, è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Fondatamente, peraltro, la Corte di appello ha, da un lato, affermato come (a fronte dell’assunto secondo cui il Tribunale aveva erroneamente ritenuto di non tenere in considerazione la questione della mancata osservanza delle distanze legali dal confine) il Tribunale avesse viceversa ritenuto precisata la questione delle distanze (nel silenzio dell’atto di citazione e della memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1) solo con la memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, “e quindi tardivamente rispetto alla scansione processuale stabilita per la precisazione del petitum e della causa petendi, in violazione del diritto di difesa di controparte”; laddove la violazione delle distanze integrava (in tesi) non un mero fatto secondario, ma il difetto del progetto che ne avrebbe impedito la approvazione, e quindi un fatto principale di cui era stato richiesto, tardivamente, l’accertamento.

Dall’altro lato, la Corte distrettuale ha rilevato come, del resto, il CTU avesse ritenuto il progetto conforme al Piano di Recupero del 1999 e alla normativa vigente alla data del conferimento dell’incarico. E come, altrettanto correttamente, il Giudice di merito avesse ritenuto non provato che il progetto non era stato approvato dal Comune di Voghera per violazione delle distanze dai confini previste dal Piano Regolatore e per un incremento non consentito della volumetria; mentre l’opera prestata dal P. avrebbe consentito di ottenere il rilascio del permesso a costruire se l’attività dell’Ufficio Tecnico Comunale non fosse stata sospesa per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

Da ciò, la condivisibilità dell’assunto secondo il quale la Corte di merito ha ritenuto che l’appellante non avesse in alcun modo dimostrato (ai sensi e per gli effetti di Cass. sez. un. 13533 del 2001) al nesso di causa tra gli inadempimenti complessivamente, e in parte tardivamente, contestati al professionista, e il fatto che il progetto non fosse stato approvato dal Comune di Voghera.

4. – Con il quinto motivo, la ricorrente censura la “Errata condanna alle spese legali sostenute dal terzo chiamato, in ragione dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con violazione artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè della conseguente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, poichè, dalle risultanze processuali emerge che la polizza stipulata tra l’ing. P. e la Zurich non copre il danno da responsabilità contrattuale. Tali considerazioni sono antecedenti alla chiamata in manieva, in quanto dovevano essere valutate prima della chiamata.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Ove anche si ritenesse la inapplicabilità nella specie delle regole di cui dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ed dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1 (in ragione della conformità dell’esito dei giudizi e dell’analitico richiamo, nella parte motiva della sentenza impugnata, della concorde giurisprudenza di questa Corte a sostegno della correttezza della decisione dei giudici circa la erroneità della decisione di ritenere interamente soccombente la Società ricorrente ai fini della rifusione delle spese di lite dei giudizi di merito), va comunque rimarcata la mancata autosufficienza del motivo.

E’ consolidato il principio per cui i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come anche la sentenza impugnata, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla stessa indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto appunto del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 2018; conf. Cass. n. 20694 del 2018). Il ricorrente ha, perciò, l’onere (che nella specie non risulta esser stato assolto) di indicarne nel ricorso il contenuto rilevante, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. n. 17168 del 2012).

La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto indicare – mediante anche la trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza asseritamente decisiva e/o non valutata, o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

5. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno, in complessivi Euro 4.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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