Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1859 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18876/2001 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO;

– intimato –

sul ricorso 22805/2001 proposto da:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DI PIETRA 26, presso

lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato WEIGMANN MARCO, procura speciale

Notaio Dr. GROSSO IVO in CUNEO REP. 71964 del 4/9/01;

– controricorrente e ric.le –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25/2000 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 26/05/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, con le quali si chiede l’accoglimento del

ricorso principale e il rigetto dell’incidentale;

il PG di udienza si riporta alle conclusioni scritte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,titolare della partecipazione di controllo nella s.p.a. Cassa di risparmio di Cuneo ha ricorso avverso il rigetto dell’istanza-inoltrata in data 4/7/96 alla Direzione Generale delle Entrate del Piemonte – di essere esonerata, à sensi della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, dalla ritenuta d’acconto sui dividendi derivanti dalla partecipazione alla banca conferitaria.

La Commissione Tributaria Regionale delle Piemonte, confermando, con sentenza 2e maggio 2000, la decisione di primo grado, ha accolto la tesi della contribuente affermando la spettanza dell’agevolazione à sensi del cit. art. 10 bis, trattandosi di soggetto rientrante tra quelli elencati dal D.P.R. n. 601 del 1972, art. 6, che gestiva le partecipazioni bancarie come compito e in termini puramente conservativi,allo scopo di perseguire i fini di utilità sociale propri della Fondazione, come delineati dallo Statuto.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di un due motivi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo resiste con controricorso,e propone con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di un motivo illustrato da Memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere previamente riuniti à sensi dell’art. 335 c.p.c.. Con primo motivo del ricorso principale, adducendo la violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6; L. 29 dicembre 1962, n. 1745, art. 10 bis; art. 14 preleggi, D.Lgs. 30 novembre 1990, n. 356, art. 12, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti contestano in primo luogo l’affermata identità di soggetti fra quelli indicati dalla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che presuppone la concretezza di un ben determinato scopo di istruzione, di studio, di ricerca o di beneficenza) e quelli elencati dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 (che sì riferisce a persone giuridiche, quali le Fondazioni, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica)mentre lo Statuto della Fondazione resistente appare estremamente generico nella indicazione dei fini” di interesse generale e di utilità sociale”, il cui perseguimento – peraltro non verificato nella sua effettività dalla Commissione Regionale – non esclude che la stessa Fondazione possa compiere, sempre in base allo Statuto (artt. 3 e 4), “operazioni finanziarie, commerciali,mobiliari o immobiliari”, seppur “necessarie per il conseguimento dei propri fini”; attività tutte che secondo la normativa di cui alla L. n. 461 del 1998 e al D.Lgs. n. 153 del 1999, non erano in precedenza sufficienti a consentire alla Fondazione bancaria la fruizione dell’agevolazione in discussione, poichè l’attività qualificante della Fondazione stessa era la partecipazione di maggioranza e alla gestione della società bancaria conferitaria.

Col secondo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2082 e 2195 c.c.; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1; D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6; della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis; D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 122;

D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, comma 2, nonchè per vizio di motivazione, si sottolinea che l’attività di partecipazione finanziaria o holding, cui ha fatto riferimento la CTR per escluderne immotivatamente la natura commerciale nel caso di specie, ha invece tale natura, essendo le Fondazioni bancarie soggetti organizzati aventi come compito istituzionale quello di gestire le partecipazioni bancarie.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il ricorrente incidentale lamenta omissione di pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello non esaminata dalla Commissione Regionale, e relativa al fatto che il Ministero appellante aveva richiesto che, in accoglimento dell’appello, venisse dichiarato non dovuto il richiesto rimborso, mentre la Fondazione si era limitata a chiedere di essere esonerata dal pagamento della ritenuta sui dividendi, onde l’appello non aveva colto la “ratio” della sentenza impugnata e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Precede l’esame del ricorso incidentale, ancorchè condizionato,trattandosi di doglianza relativa ad un “error in procedendo”,che potrebbe assumere i connotati di decisività della presente causa.

La doglianza tuttavia non è fondata in quanto priva di autosufficienza, posto che viene riportata “una frase” estrapolata da un contesto, inidonea, di per sè, a determinare il riesame degli atti processuali, non essendo precisati gli elementi caratterizzanti il “fatto processuale” in relazione al quale è stato formulata la frase estrapolata (cfr. Cass. 1170/2004; 6542/2004).

Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.

E’ invece complessivamente fondato il ricorso principale, in relazione alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (S.U. 1576/2009, conf.: Cass. N. 5740 del 2007, Rv. 596610, N. 7883 del 2007 Rv. 596849, N. 10253 del 2007 Rv. 597193, N. 10258 del 2007 Rv.

597194, N. 13559 del 2007 Rv. 600863, N. 14087 del 2007 Rv. 599286) secondo cui gli Enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati ne in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie. L’affermazione della contribuente, coltivata in memoria, secondo cui nel bilancio prodotto vi sarebbe la prova dell’entità della attività sociale svolta, ma non meglio precisata, non è idonea a dimostrare nè la prevalenza, nè, tantomeno, la esclusività di tale attività rispetto a quella di governo delle partecipazioni bancarie.

Il ricorso principale va quindi accolto, perchè manifestamente fondato, con cassazione della sentenza impugnata.

Null’altro essendovi da rilevare, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Trattandosi di causa instaurata prima del consolidamento dell’indicato indirizzo giurisprudenziale, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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