Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1859 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. un., 27/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 27/01/2011), n.1859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Azienda Agricola Bastide dei F.lli Boschiroli ss, elettivamente

domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli 5, presso lo studio

dell’avv. Tonachella Amedeo, che la rappresenta e difende per procura

in atti unitamente all’avv. Tomaselli Fabrizio e Martino Buschiroli;

– ricorrente –

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Spa Egidio Galbani;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 217/2008, depositata il 6/3/2008

dalla Corte di appello di Brescia;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/1/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dr.

IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con ricorso depositato il 25/8/2003 nella cancelleria del Tribunale di Crema, l’Azienda Agricola Bastide dei F.lli Boschiroli ss ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale l’AGEA le aveva comunicato il prelievo supplementare dovuto sulle consegne di latte vaccino negli anni 2002/03, intimandone il pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione;

che il giudice adito ha accolto la domanda, ma su gravame dell’AGEA la Corte di appello di Brescia ha declinato la giurisdizione perchè la causa rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo;

che l’Azienda Agricola Bastide dei F.lli Boschiroli ss presentato ricorso per cassazione sostenendo, in sintesi, che il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della propria giurisdizione;

che l’AGEA ha depositato controricorso con il quale ha contestato la fondatezza dell’avversa tesi;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che già con sentenza n. 20254/12004 queste Sezioni Unite civili hanno preso atto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004, riconoscendo che i diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati appartenevano agli strumenti regolatori del mercato agricolo e non avevano, perciò, natura sanzionatoria, con la conseguenza che l’opposizione proposta contro i provvedimenti che ne imponevano il pagamento rientrava nella giurisdizione generale del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23; che alla medesima conclusione è poi pervenuta anche C. Cass. SU 23355/05 (seguita da numerose altre), che ha pure negato qualsiasi incidenza sul punto sia della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 551, (che dell’ammettere l’impugnabilità ex Lege n. n. 689 del 1981, del provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, aveva dettato, per il limitato periodo in cui aveva avuto efficacia, una norma di natura esclusivamente sostanziale e, dunque, senza effetti sulla giurisdizione a conoscere delle cause promosse contro provvedimenti anteriormente emanati), che del D.L. n. 63 del 2005, art. 2 sexies convertito in L. n. 109 del 2005 (il quale doveva essere interpretato nel senso che i giudizi promossi prima della sua promulgazione andavano ripartiti fra giudice ordinario ed amministrativo sulla base dell’ordinario criterio e, cioè, a seconda che riguardassero diritti soggettivi o interessi legittimi);

che in applicazione di tali principi, che il Collegi condivide e ribadisce, deve pertanto confermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, avendo essa ad oggetto i provvedimenti impositivi del prelievo supplementare per il periodo 2002/2003, che in quanto espressione di poteri discrezionali della pubblica amministrazione, connotano la posizione giuridica della destinataria in termini d’interesse legittimo anzichè di diritto soggettivo;

che il ricorso va pertanto rigettato, con rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;

che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 2.700,00, 200,00 dei quali por esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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