Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1859 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1859 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SABATO RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 27488-2012 proposto da:
CONDOMINIO VIA GARIBALDI

10

TORINO

96709220014,

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GOLDONI 47,
presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE
BRUYERE;
– ricorrente contro

GROSSO MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GABRIELLA GRAGLIA;

Data pubblicazione: 25/01/2018

- controricorrente nonchè contro

PIREDDA BENIGNO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1437/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 11/10/2011;

udienza del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PUCCI Fabio, difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il tribunale di Torino ha accolto le domande proposte da
Maria Vittoria Grosso, quale attrice comproprietaria di una mansarda, e da Benigno Piredda, quale interventore e altro compro-

10, in cui l’unità immobiliare predetta è sita al quinto piano, al
risarcimento dei danni conseguiti alla indisponibilità dei locali
per dichiarazione di inagibilità da parte del comune per lesioni
interessanti il tetto condominiale con il manifestarsi di infiltrazioni di acqua.
2. – Pronunciando sull’appello proposto dal condominio, la corte
d’appello di Torino lo ha respinto confermando la sentenza di
primo grado e dichiarando tra l’altro:
che

l’appellante

“non

contesta

la

facoltà

dell’interveniente di produrre documenti: l’affermazione
del primo giudice, che tale facoltà spetti al terzo in virtù
del disposto degli artt. 267 e 268 cod. proc. civ., non è
stata specificamente contestata dall’appellante, che muove le sue contestazioni sotto altri profili: la non contestazione … produce il passaggio in giudicato della decisione”;
che “i documenti prodotti sono senz’altro idonei alla prova”, oltre che dei danni materiali, anche dei danni da
mancata locazione;
che in particolare la locazione era provata dalla fotocopia
del contratto, essendo “irrilevante” “la contestazione della
conformità della copia all’originale, trattandosi di una
scrittura privata che non riguardava il condominio”.
3. – Avverso tale decisione il condominio ha notificato a Benigno
Piredda ricorso per cassazione articolato su tre motivi, successivamente illustrati da memoria.
1
Sez. S2 ud. 28.9.2017 n. 10 n.r.g. 27488-2012 FIN

prietario, di condanna del condominio in Torino, via Garibaldi,

4. – Con ordinanza n. 9176 depositata il 10.4.2017 questa corte
ha ordinato la notificazione del ricorso, ritualmente effettuata,
nei confronti Maria Vittoria GrOsso, che ha resistito con controricorso. Non ha espletato difese Benigno Piredda.

1. – E’ infondata l’eccezione della parte controricorrente secondo la quale, essendo stata a essa notificato il ricorso dopo la
scadenza del termine d’impugnazione, la sentenza impugnata
sarebbe passata in giudicato. Va sul punto data continuità alla
giurisprudenza (v. ad es. Cass. n. 9150 del 06/05/2015) che ha
affermato che a seguito dell’intervento volontario (quale verificatosi in primo grado nel caso di specie) si crea, anche in ipotesi di cause scindibili dal punto di vista sostanziale, un litisconsorzio processuale. Sussistendo tale litisconsorzio, non si è realizzato alcun passaggio in giudicato, in continuità con l’indirizzo
giurisprudenziale (v. ad es. Cass. n. 18364 del 31/07/2013) per
cui l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività
del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo
l’esigenza della integrazione del contradditorio iussu iudicis salvo che la parte abbia essa stessa provveduto ad una tardiva notifica.
2. – Con il primo motivo, in effetti risolventesi in plurime censure, il ricorrente deduce ex art. 360 primo comma n. 3 e 4 cod.
proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112,
267 e 268 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione ai sensi
del n. 5 del citato art. 360 primo comma. Lamenta in particolare, trascrivendo il primo motivo di appello avanzato da esso

MOTIVI DELLA DECISIONE

condominio contro la sentenza di prime cure e l’elenco dei documenti prodotti dal Piredda, che – nonostante il condominio
medesimo avesse impugnato la statuizione del tribunale nella
parte in cui non aveva ritenuta preclusa la produzione di n. 56
documenti da parte del Piredda itt~, costituitosi quale in-

ritenuto acquiescente l’appellante sull’argomento e abbia quindi
posto proprio su detti documenti il fondamento probatorio della
domanda anche dell’attrice, inerte nell’attività di prova. La ricorrente ricollega a ciò il sussistere sia della violazione delle
norme processuali predette sia di una incongruità motivazionale
nella sentenza impugnata.
3.

Con il secondo motivo – che si risolve anch’esso in due se-

parate censure – il ricorrente: a) lamenta violazione ex art. 360
primo comma n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2697, 1126, 2056,
2727 e 2729 cod. civ. per non avere i condòmini Grosso e Piredda – al di là di ‘quanto dedotto con il precedente motivo fornito la prova di alcun danno da lucro cessante, il quale solo
era oggetto del contendere, non essendolo il danno materiale
da infiltrazioni; b) deduce altresì vizio di motivazione ex art.
360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. sul sussistere del danno,
ritenuto dalla corte territoriale sulla base di incongrui criteri valutativi, oltre che dei predetti inammissibili documenti.
4.

Con il terzo motivo – parimenti risolventesi in due separate

censure – il ricorrente condominio: a) lamenta violazione ex art.
360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2712 e 2719
cod. civ. e 214 e 215 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante la contestazione da parte di esso
condominio della conformità della copia all’originale del contratto di locazione “trattandosi di una scrittura privata che non riguardava il condominio”; b) deduce altresì incongruità della col3

terventore all’udienza di conclusioni – la corte d’appello abbia

legata motivazione per essersi con essa ritenuto che la fotocopia fornisse prova del rapporto locatizio.
5. – Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto per quanto
di ragione.
5.1. – Nell’ambito di tale primo motivo, va in particolare esami-

primo comma n. 4 cod. proc. civ. (non essendo confacente – e
quindi essendo inammissibile – il motivo, laddove fondato sul
parametro del n. 3 idoneo per censure di errores in iudicando)
ad un tempo per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod.
proc. civ. e per violazione della disciplina in materia di poteri
dell’interventore di cui all’art. 268 cod. proc. civ. (in particolare
il secondo comma di detta disposizione, in combinato disposto
con gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione
temporis). Al riguardo, come si evince dalla trascrizione del relativo motivo di appello e dal diretto esame di esso consentito a
questa corte nella fattispecie, il condominio si è gravato innanzi
alla corte territoriale contro la sentenza di prime cure proprio
sotto il profilo della ritenuta tardività, per intervenuta preclusione probatoria, della produzione documentale effettuata dal Piredda, come detto costituitosi quale interventore all’udienza di
conclusioni. In tale situazione, effettivamente è erronea la statuizione della corte d’appello che ha ritenuto – trascurando
l’esistenza del motivo di gravame – acquiescente l’appellante
sull’argomento, facendo venir meno l’osservanza dell’art. 112
cod. proc. civ.
5.2. – D’altronde, deve darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale (v. tra le altre Cass. n. 25264 del 16/10/2008, n.
11681 del 26/05/2014 e n. 25798 del 22/12/2015) che,
nell’interpretare l’art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. che
prevede la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti
4

nata la denunciata violazione di norme processuali ex art. 360

che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, afferma che detta norma – operando esclusivamente
sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo – consente
la formulazione da parte del terzo, sino a che non vengano precisate le conclusioni, di domande nuove ed autonome rispetto a

essenziale all’intervento stesso, ma pone l’obbligo per l’interventore stesso, avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie, non essendo
consentito – ove sia già intervenuta la relativa preclusione – dedurre nuove prove costituende o produrre documenti, sussistendo il divieto per il giudice sia di riapertura dell’istruzione sia
di decidere la causa sulla base di tali fonti di prova.
5.3. – Né, del resto, potrebbe argomentarsi nel senso che la
produzione possa essere legittimata in virtù del terzo comma
dell’art. 345 cod. proc. civ. che, nel testo vigente ratione temporis, ha consentito la produzione in appello di documenti che il
collegio “ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”
ovvero che “la parte dimostri di non aver potuto [produrre] nel
giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, posto che la norma non opera con riferimento ai documenti prodotti in primo grado dopo il verificarsi delle preclusioni istruttorie. Resta quindi esentata questa corte dal valutare l’impatto
che sulla lite può avere il recente dictum di Cass. sez. U. n.
10790 del 04/05/2017.
6. – Restano assorbiti gli altri motivi di censura, sia nell’ambito
del primo motivo sia negli altri, essendo in particolare quelli afferentiqi profili motivazionali nell’ambito del primo e del terzo
motivo destinati a essere superati in sede di riesame del complessivo materiale probatorio ad opera del giudice del rinvio,
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quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività co-

nonché essendo tutti i profili di censura ricompresi nel secondo
motivo – concernente la prova del danno – parimenti conseguenziali rispetto al riesame predetto. Quanto, poi, nell’ambito
del terzo motivo, alla censura di violazione della normativa di
diritto sostanziale di cui agli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in rap-

posto che – nel quadro generale di rivalutazione del materiale
probatorio che la stessa sarà chiamata a operare a seguito del
disposto rinvio – eventualmente la corte territoriale (che con la
sentenza impugnata ha ritenuto “irrilevante” la contestazione
da parte del condominio della “conformità della copia
all’originale” del contratto di locazione, “trattandosi di una scrittura privata che non riguardava il condominio”, senza quindi ordinare la produzione dell’originale né accertare aliunde la conformità) potrà riconsiderare l’ambito di applicabilità dell’art.
2719 cod. civ.
7. – Il ricorso va conclusivamente ritenuto fondato, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
per quanto di ragione, assorbiti gli altri, con rinvio alla corte
d’appello di Torino in diversa sezione, la quale provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri, e rinvia alla corte d’appello di Torino, in
diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 28 settembre 2017.
Il consigliere est.
(ROabato

Il presidente
. Matera)
6

porto agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., anch’essa è assorbita,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 GEN. 2018

Roma,

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