Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1859 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22462-2015 proposto da:

RC GAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTILIANO 9, presso lo

studio dell’Avvocato CAFARELLI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MARIO LUCCI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1823/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La RC GAS s.r.l., in persona del legale rappresentante, ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in controversia concernente avvisi di accertamento relativi ad ires, iva ed irap degli anni 2005, 2006 e 2007, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso.

Con l’unico motivo, articolato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di essere fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Il motivo di ricorso è inammissibile dovendosi applicare la nuova disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la quale prevede, unicamente, il ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Al proposito, le SS.UU. di questa Corte (sentenza n. 8053/14) hanno statuito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

La citata sentenza n. 8053/14 delle S.0 di questa Corte ha, altresì, chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio fatti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Alla luce di tali principi, non si ravvisa il dedotto contrasto irriducibile laddove il Giudice di appello ha diffusamente motivato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che il sig.Roberto Coppola fosse amministratore di fatto della Società mentre la circostanza indicata sub a), nella sentenza impugnata (ovvero lo status di amministratore unico) appare evidente frutto di errore materiale.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, alla re fusione in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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