Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1859 del 21/01/2022
Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 21/01/2022), n.1859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. GARRI Patrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17184-2019 proposto da:
FRATELLI E. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e
difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI, PAOLO TOSI, MARCO ROSSI;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 252/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 26/03/2019 R.G.N. 22/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento del ricorso di P.M. aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato da Fratelli E. s.p.a. e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata, nel limite di dodici mensilità, alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre che alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale;
2. Fratelli E. s.p.a. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
3. il procuratore della parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione di B. Trasporti s.p.a. quale incorporante Fratelli E. s.p.a. e, premesso che nelle more del giudizio la controversia era stata conciliata, ha chiesto disporsi la estinzione del giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente quale conseguenza dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti, alla base della dichiarazione di rinunzia al giudizio versata in atti;
non vi è spazio per una declaratoria di estinzione del processo, come richiesto dal procuratore della parte ricorrente, posto che tale declaratoria presuppone un formale atto di rinunzia al ricorso per cassazione che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass. 19/12/2006, n. 27133) mentre nel caso di specie l’atto di rinunzia sottoscritto dal legale rappresentante della società e dai procuratori che lo assistono non risulta notificato all’intimato P.;
non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio, trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilità originaria del gravame ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 02/07/2015, n. 13636).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022