Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18589 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18589 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
SUI ricorso iscritto al n. 20754-2017 R.G. proposto da:
ALPI & MARI’. SRL IN LIQUIDAZIONV, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
V.NNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato
N l( l( )l _A DOMI :,NICO Pl’,TRACCA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RICCARDO DIAMANTI;

– ricorrente contro
Ml N(

PAOLO, LACOPPOI „N GIOVANNI;

intimati

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE
di MASSA, depositato il 10/07/2017;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
()RICCHI();
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO C1-21,1_,ESTF, che chiede che

necessario di competenza e annulli l’ordinanza del Tribunale di Massa
in data 10/07/2017, con le conseguenze di legge.

Ric. 2017 n. 20754 sez. M2 – ud. 18-04-2018
-2-

la unte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento

Rilevato che :
La società Alpi & Mare s.r.l. ha proposto, con ricorso ex artt.
42 e 47 c.p.c., regolamento di competenza impugnando
l’ordinanza (cron. 4210/17) del Tribunale di Massa del 10
luglio 2017, con la quale, nell’ambito del giudizio iscritto al

lacoppola Giovanni) , veniva disposto la sospensione del
giudizio stesso.
Tanto in attesa della definizione di altro giudizio pendente
in grado di appello innanzi alla Corte distrettuale di Genova
( R.G. 221/2017) fra il Minguzzi stesso, la società odierna
ricorrente e Camporesi Maria Isabella, giudizio quest’ultimo
sorto a seguito di citazione in giudizio del Minguzzi
medesimo.
Al fine di una migliore comprensione della fattispecie in
giudizio va riepilogato , in breve e tenuto conto del tipo di
decisione da adottare, quanto segue.
L’impugnata ordinanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione,
adottata in giudizio relativo all’annullabilità del contratto
preliminare inter partes di vendita immobilare del 12
novembre 2007, poggia la propria ratio sul fatto che il
Giudice a quo ha, nella fattispecie, ravvisato l’ipotesi della
pregiudizialità tecnica fra i due succitati procedimenti
ancorchè pendenti in differenti gradi di giudizio.
Il P.G. ha chiesto, come da atti, l’accoglimento del ricorso.

n. 5869/2012 (in cui erano convenuti Minguzzi Pier Paolo e

Considerato che :
1.

La proposta istanza di regolamento necessario di

competenza è fondata.
La gravata ordinanza nel giudizio asseritamente dipendente
del Tribunale di Massa ritiene , nella sostanza, che – per

riflessi degli “effetti del giudicato del secondo giudizio” andava disposta la sospensione del procedimento.
La ratio del provvedimento impugnato , tuttavia, è inesatta
quanto al suo necessario presupposto ovvero al fatto che la
domanda nel giudizio (asseritamente) dipendente si
identifica totalmente con tutte le formulate ipotesi di
invalidità del contratto inter partes .
Senonchè nel giudizio sospeso innanzi al Tri9bunale di
Massa la società odierna ricorrente aveva svolto domanda
di annullabità, inerente diversi profili, del succitato contratto
preliminare, con connesse domande risarcitorie nei confronti
del Minguzzi e del Lacoppola ( coniuge della Camporesi) ;
nel giudizio, invece, pendente innanzi alla Corte genovese al
Alpi & Mare S.r.l., convenuta dal Minguzzi, aveva solo
invocato in via riconvenzionale la Camporesi al risarcimento
del danno. per le illecite condotte dalla stessa perpetrate
(pretesa risarcitoria, poi, trasferita in sede penale con
conseguente estromissione della medesima parte ex legale
rappresentante della società stessa).
4

evitare il “rischio di giudicati contrastanti” ed i possibili

Si tratta, quindi, all’evidenza di domande differenti sotto
vari aspetti, alla cui stregua va in ogni caso esclusa la
pregiudizialità-dipendenza nel senso ritenuto erroneamente
dal Tribunale di Massa.
Il ricorso va , quindi, accolto con pronuncia di ogni

Spese al merito.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso , cassa l’impugnata ordinanza e rinvia al
Tribunale di Massa.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il
18 aprile 2018.

CEPOSITATO IN CANCELLERIA
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5

consequenziale pronuncia.

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