Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18589 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.R. res.te a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Anello Pietro,

nei cui studio, in Roma, Piazza Grazioli n. 5, e’ elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 201/09/2 006 della Commissione Tributaria

Regionale di L’Aquila – Sezione Staccata di Pescara n. 09, in data

26/10/2006, depositata il 30 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

09 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 2791/2008 R.G., e’ stata depositata la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 201/09/2006, pronunziata dalla C.T.R. di L’Aquila, Sezione Staccata di Pescara n. 09, il 26.10.2006 e DEPOSITATA il 30 novembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, dichiarando legittimo l’accertamento ma riducendo il reddito e disponendo che al contribuente venisse imputato un reddito di partecipazione nella misura del 25%.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per IRPEF dell’anno 1998, si articola in doglianze, con cui l’impugnata sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies insufficiente e contraddittoria motivazione sotto due profili, nonche’ violazione del principio del divieto della doppia presunzione.

3 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

4 – In via preliminare deve essere rilevata la nullita’ dell’intero giudizio.

Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione, secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza, attiene a reddito di partecipazione societaria, e, d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato solo il socio I.R., e non anche la societa’ “F.lli Iacovella Ottimo & C. SNC” e gli altri soci, titolari delle altre quote.

Cio’ stante, in applicazione del principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La unitarieta’ dell’accertamento che e’ (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della societa’ a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societa’, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la societa’ ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perche’ non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullita’ che puo’ e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con pronuncia che dichiari la nullita’ dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Ritenuto, in via preliminare, che il ricorso per Cassazione di che trattasi proposto anche nei confronti del Ministero, non puo’ ritenersi promosso contro soggetto legittimato passivamente, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti del Ministero, il quale, non avendo assunto la qualita’ di parte nel precedente grado di appello, al quale non ha partecipato, deve ritenersi privo di legittimazione nel presente giudizio di legittimita’, cui possono partecipare, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale, solo i soggetti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio; Ritenuto, per il resto, che il Collegio condivide il contenuto della trascritta relazione;

Considerato che alla stregua dei principi ivi richiamati va dichiarata la nullita’ della sentenza di appello e di tutti gli atti successivi alla costituzione in giudizio del ricorrente in primo grado, ivi inclusa la decisione della CTP, e la causa va, quindi, rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, perche’ previa adozione dei provvedimenti sottesi a garantire l’integrita’ del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa sin dal primo grado, pronunci nel merito, motivando congruamente;

Considerato, altresi’, che avuto riguardo all’epoca di affermazione dell’applicato principio le spese dell’intero giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Dichiara, altresi’, la nullita’ di tutti gli atti successivi alla costituzione del ricorrente in primo grado e delle due decisioni di merito e rimette alla CTP di Chieti per l’adozione dei provvedimento sottesi ad assicurare l’integrita’ del contraddittorio e per la pronuncia nel merito; Compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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