Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18589 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

LOJODICE OSCAR, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 305/08 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

28.5.09, depositato il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per

mancanza quesiti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.A., con ricorso notificato il 30 settembre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Lecce depositato in data 30 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso – ha condannato il resistente a pagare al ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 3.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, ed ha compensato per intero tra le parti le spese del giudizio;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 3.800,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 9 aprile 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il G., asseritamente creditore di differenze dell’indennità di disoccupazione aveva promosso causa di lavoro dinanzi al Tribunale con ricorso del 2003; b) IL Tribunale adito aveva deciso la causa nell’udienza del 19 dicembre 2007.

Considerato che, con il motivo di censura, viene denunciata dal ricorrente principale, come illegittima, la disposta compensazione integrale delle spese del giudizio;

che il ricorso principale è inammissibile, per la mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, – secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione di legge contraria, la legge non dispone, che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo – nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, – in base al quale “Le disposizioni di cui all’art. 4 7 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente L. 4 luglio 2009” -, l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., disposta dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 47, ha effetto per i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi proposti antecedentemente (ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè dal 2 marzo 2006) detta norma codicistica è da ritenersi ancora applicabile (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7119 del 2010 e la sentenza n. 26364 del 2009);

che, nella specie, il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria in data 30 giugno 2009;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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