Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18589 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10615/2015 proposto da:

P.C., e D.G.M.C., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Trionfale, n. 21, presso lo studio

dell’avvocato Casagni Federica, rappresentati e difesi dall’avvocato

Paleologo Antonino, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Bosco Calogero,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1956/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 1 dicembre 2014 la Corte d’appello di Palermo ha determinato l’indennità d’esproprio dovuta dal Comune di Palermo in favore di P.C. e D.G.M.C., rispettivamente in Euro 298.000,00 ed Euro 7.300,00.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che i fondi espropriati non potevano essere considerati edificabili, in quanto inclusi, secondo gli strumenti urbanistici richiamati dal consulente tecnico d’ufficio, nella zona “V2 – campi sportivi”, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 24 delle norme tecniche di attuazione (N. T.A.), era preclusa l’attività dei privati, al contrario consentita, ai sensi del precedente art. 19 delle medesime N. T.A., nella zona F; b) che la realizzazione nei fondi di due campi da tennis e due manufatti di servizio non era stata assentita da una concessione, al punto che era stata presentata richiesta di sanatoria, non seguita dal rilascio del titolo; c) che il valore dell’area di sedime era stato esattamente individuato dal consulente tecnico d’ufficio, che aveva anche replicato ai rilievi degli espropriati.

3. Avverso tale sentenza il P. e la D.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., per non avere la Corte d’appello fissato nuova udienza, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 3, nonostante l’eccezione sollevata dai convenuti, quanto alla mancata indicazione, nell’atto di citazione, dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., comma 1, n. 7.

La doglianza è infondata.

Questa Corte ha già rilevato che, in materia di procedimento civile, l’art. 164 c.p.c., comma 3, laddove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell’avvertimento ai sensi dell’art. 163 c.p.c., n. 7, esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione (Cass. 16 ottobre 2014, n. 21910).

Nel caso di specie, i convenuti non solo hanno svolto le loro difese, ma hanno anche proposto tempestiva domanda riconvenzionale, con la conseguenza che non s’intende quale strumentalità avrebbe avuto la fissazione di nuova udienza, rispetto alle esigenze difensive dei primi.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 40 per avere la Corte d’appello qualificato come non edificabili i suoli inclusi nella zona “V2 – Impianti sportivi” delle N. T.A. del p.r.g. del Comune di Palermo, ritenendo che gli stessi non fossero assimilabili a quelli ricompresi nella zona F, nei quali, ai sensi dell’art. 19 della medesima n. t.a., è consentita l’edificazione privata.

Osservano i ricorrenti che l’art. 24 cit., oltre a consentire la realizzazione di “piccoli manufatti e servizi strettamente connessi alla cura del verde e alla sua fruizione sociale”, richiama anche l’art. 19, commi 3, 4 e 5. Il comma 3 prevede che “i servizi e le attrezzature pubbliche di interesse generale nella zona F possono essere realizzati anche da privati, previa convenzione con il Comune, volta ad assicurare la destinazione pubblica delle opere”.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 40 per avere la Corte d’appello erroneamente determinato il valore delle aree espropriate qualificandole come agricole e non come edificabili.

4. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Ai fini della determinazione dell’indennità espropriativa, nel sistema introdotto dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis conv., con modif., dalla L. n. 359 del 1992, devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l’edificazione, benchè a tipologia vincolata, sia consentita all’iniziativa privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all’area; qualora, invece, i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello ius aedificandi, ma siano funzionali – come nella specie, alla realizzazione dello scopo pubblicistico, l’area non può essere qualificata come edificabile (Cass. 28 settembre 2016, n. 19193).

In particolare, secondo la condivisa puntualizzazione di quest’ultima decisione, le possibilità legali di edificazione vanno di conseguenza escluse tutte le volte in cui lo strumento urbanistico vincoli concretamente la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, zona di rispetto ecc.): perciò comprendente non soltanto opere pubbliche, ma anche interventi ed attrezzature di interesse generale che, seppur non destinati direttamente a scopi dell’amministrazione, siano idonei a soddisfare bisogni della collettività.

In tale prospettiva, a nulla rileva che l’intervento di interesse generale sia attuato dall’amministrazione direttamente o attraverso la partecipazione privata ed in tal caso avvalendosi di strumenti pubblicistici, quali concessioni di ogni tipo, affidamenti, programmazioni ecc. o, per converso privatistici, quali appalti, convenzioni, partecipazioni associative ed altro, nè tanto meno le tipologie di strutture da costruire, la presenza di manufatti accessori e complementari, le prescrizioni (volumi, altezze, indici, limitazioni ecc.), le integrazioni e le altre modalità esplicative da osservare per la loro esecuzione il più delle volte disciplinate dagli strumenti di attuazione (che essendo strumenti di terzo livello in nessun caso potrebbero derogare quelli generali sovraordinati): essendo decisivo e determinante, per la classificazione non edificatoria di dette aree, il collegamento funzionale della destinazione impressa con taluno di detti utilizzi e scopi pubblicistici, i quali apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia.

Di recente Cass. 1 febbraio 2019, n. 3168 ha ribadito che le possibilità legali di edificazione devono essere escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.).

La nozione tecnica di edificazione, infatti, va identificata con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia.

Siffatto orientamento è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno sottolineato come, ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita del godimento di aree occupate dalla P.A. in forza di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione tra aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) ed aree edificabili; tra queste ultime, da individuarsi in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, non rientrano le zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7454).

Nella specie, proprio le N. T.A. richiamate dai ricorrenti escludono la possibilità di una attività edificatoria nei termini ricordati, giacchè: a) l’art. 24 consente nelle aree di verde pubblico “esclusivamente piccoli manufatti e servizi strettamente connessi alla cura del verde e alla sua fruizione sociale”; b) l’art. 19, punto 3, richiamato dal medesimo art. 24, prevede che servizi e attrezzature di interesse generale “possono essere realizzati anche da privati, previa convenzione con il Comune volta ad assicurare l’effettiva destinazione pubblica delle opere”.

E, in questa prospettiva, si segnala l’assoluta genericità del terzo motivo.

5. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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